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FALLIMENTO 2017: I NUOVI POTERI DEL CURATORE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

2 minuti, Redazione , 03/11/2017

Fallimento 2017: i nuovi poteri del curatore nella liquidazione giudiziale

La Legge 155/2017 sostituisce il fallimento con la liquidazione giudiziale. L'incremento dei poteri del curatore

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Con la riforma contenuta nella Legge delega n.155/2017, pubblicata in G.U. il 30 ottobre 2017, il legislatore, nell’intento di semplificare la materia del fallimento ed accelerarne l’andamento procedurale, con l’art. 7 propone un vero e proprio “accantonamento” dell’attuale disciplina del fallimento, da sostituirsi con il nuovo istituto della liquidazione giudiziale.
La norma nella prima parte si occupa della figura del curatore, vero e proprio protagonista della nuova disciplina. Il curatore ha sinora rappresentato l’organo del fallimento tenuto alla gestione della procedura fallimentare, all’amministrazione del patrimonio del fallito e alla soddisfazione delle ragioni dei creditori ammessi al passivo. È proprio a favore del curatore che il Senato, mediante delega, ha imposto al Governo di intervenire con propri decreti per definire i termini entro cui il curatore dovrà operare. In particolare il Governo dovrà lavorare al fine di definire in relazione alla figura del curatore:

- una più stringente disciplina delle incompatibilità che lo riguardano;

- i poteri di accesso alle banche dati delle PA;

- il contenuto minimo del programma di liquidazione;

- i poteri giudiziali esercitabili nell’eventualità in cui lo stesso subentri nel preliminare di vendita;

- i poteri acquisiti previa autorizzazione, per il compimento degli atti e delle operazioni inerenti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società;

- i termini entro cui sarà legittimato a promuovere o proseguire:

  • per le società di capitali e per le società cooperative, l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.); l’azione contro i soci che abbiano volontariamente deciso o autorizzato atti dannosi per la società (ex. art. 2476 co. 7 c.c.); le azioni di responsabilità verso società o enti aventi funzione di coordinamento di società (ex art.2497 c.c.) e altre analoghe azioni di responsabilità;
  • l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali (ex art 2394 c.c.), in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima;
  • per le società di persone, l’azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

Sarà compito del Governo anche definire le competenze che al curatore dovranno riconoscersi in sede di conclusione della fase di liquidazione. A tal proposito, secondo le prescrizioni contenute nella Legge n. 155/2017, al curatore stesso potrà affidarsi anche la fase di riparto dell'attivo tra i creditori, fatta salva la possibilità degli interessati di proporre opposizione davanti al giudice. Mentre, riguardo alla fase post-liquidazione, a seguito dell’adozione dei decreti richiesti al Governo, al curatore sarà concesso di:

  • conservare la legittimazione esclusiva in relazione ai citati procedimenti;
  • in pendenza di procedimenti giudiziari, mantenere aperta la partita IVA.

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