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IL 30 NOVEMBRE 2016: SCADE LA PRIMA RATA SOSTITUTIVA PER I BENI ASSEGNATI/CEDUTI

1 minuto, Redazione , 23/11/2016

Il 30 novembre 2016: scade la prima rata sostitutiva per i beni assegnati/ceduti

Mercoledì 30 novembre, è l'ultimo giorno per versare il 60% dell’imposta sostitutiva in caso di assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci

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Mercoledì 30 novembre 2016, è l'ultimo giorno per versare il 60% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute dalle società che, entro lo scorso 30 settembre, hanno assegnato o ceduto ai soci

  • beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione
  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa

L'imposta è dovuta anche

  1. dalle società immobiliari che si sono trasformate in società semplici entro il 30 settembre 2016
  2. dagli imprenditori individuali in possesso di beni immobili strumentali, che entro il 31 maggio 2016 hanno optato per l’esclusione dal patrimonio dell’impresa, 

 

Ecco come versare

Il versamento deve essere effettuato entro il 30.11.2016 tramite modello F24 con modalità telematiche

  • direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking)
  • tramite intermediario abilitato.

Sulla delega di pagamento modello F24 devono essere indicati i codici tributo:

  • 1836  (imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, legge 208/2015)
  • 1837  (imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, legge 208/2015)
  • 1127  (imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dell’impresa individuale - articolo 1, comma 121, legge 208/2015).


L’imposta sostitutiva si applica nella misura:

  • dell’8% sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto del trasferimento e il loro costo fiscalmente riconosciuto ovvero del 10,5%, per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Lo stesso 8%, sulla differenza tra il valore normale dei beni e quello fiscalmente riconosciuto, si applica anche per i beni esclusi dal patrimonio dell’impresa individuale
  • del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate.

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