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COMUNICAZIONI VOUCHER: CHIARIMENTI DAI CONSULENTI DEL LAVORO

2 minuti, Redazione , 21/10/2016

Comunicazioni Voucher: chiarimenti dai Consulenti del Lavoro

Un documento della Fondazione Consulenti del lavoro fornisce le sue interpretazioni sulle comunicazioni preventive dei voucher per lavoro accessorio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo l'attesa a Circolare n.1/16 da parte dell’Ispettorato  nazionale del lavoro relativa alle nuove comunicazioni per il lavoro
accessorio, così come introdotte dal DLgs n.185/16 (correttivo del Jobs Act) dall’8 ottobre 2016, La Fondazione studi  dei Consulenti del lavoro ha pubblicato una serie di FAQ  cercando di  chiarire alcuni punti ancora  dubbi.
1.  A quale sede dell’Ispettorato devo inviare l’email con la comunicazione, in in caso di sede legale   diversa dal luogo di lavoro?
Nell’individuazione della sede dell’Ispettorato competente occorre riferirsi  alla lettura del combinato disposto di cui agli art. 410 e 413 cpc. Per cui,anche in linea con la finalità ispettiva, ci si deve riferire alla sede  competente per il luogo ove la prestazione si è svolta. Sul punto si veda anche la nota del Ministero del lavoro n. 14773 del 26 luglio 2016 sulla  competenza territoriale in materia di vigilanza. Comunque si ritiene che  ove la comunicazione venga indirizzata ad altra sede, il committente non
può essere passibile di sanzioni, in quanto la comunicazione risulta  effettuata. Ovviamente è sempre estremamente opportuno conservare  copia delle email trasmesse.
2. Quanti lavoratori al massimo possono comunicare nell’email?
La comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, ma non si  riscontra alcun limite di soggetto per ogni email. (Interpretiamo che in una e mail  si possano comunicare piu soggetti prestatori ma   questa soluzione non sembra del tutto condivisibile )
3. E’ possibile effettuare la trasmissione dell’ email all’Ispettorato anche  dall’indirizzo email del Consulente del Lavoro?
Si. Questo sia in analogia con le regole sul lavoro intermittente , sia perché  la circolare n.1/16 non esclude espressamente questa possibilità.
4. Per l’invio dell’ email posso utilizzare la posta elettronica ordinaria o  devo inviare una PEC?
L’invio può avvenire con posta elettronica ordinaria. Questo anche perché l’indirizzo che riceve non risulta essere un indirizzo PEC.
5. Quale regime sanzionatorio vige per il periodo dall’8 ottobre 2016
(data di entrata in vigore del DLgs correttivo) al 17 ottobre 2016 (data di emanazione della circolare dell’Ispettorato?

Sul tema si esprime espressamente la circolare 1/16 dell'INL. L'assenza di indicazioni operative nel corso di questo periodo ha impedito l'assolvimento dell'obbligo e la vigilanza dovrà tenerne conto.
6. Posso inviare un SMS invece dell’ email con i dati richiesti dalle nuove regole?
No. Fino alla creazione di un’apposita infrastruttura tecnologica, l’unica  modalità ammessa dall’Ispettorato è quella indicata, cioè l’ email.
7. L’ email sostituisce l’attivazione del voucher (dichiarazione di inizio attività) all’Inps?
No. Si tratta di un adempimento aggiuntivo.
8. Le modifiche e le integrazioni come e quando vanno comunicate all’Ispettorato?
Per email e non oltre 60 minuti prima dell’attività alla quale si riferiscono,  andranno comunicate anche modifiche e/o integrazioni.

In materia ti puo interessare anche: Jobs Act: Guida completa (eBook 2016- 110 pagine) Tutte le novità sul Jobs act dopo il decreto correttivo D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185.

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Tag: COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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