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FRINGE BENEFITS COEFFICIENTE AI FINI PREVIDENZIALI

2 minuti, 28/05/2007

Fringe benefits coefficiente ai fini previdenziali

Inps - Messaggio Inps del 28/05/2007 n. 13423

Forma Giuridica: Prassi - Messaggio
Numero 13423 del 28/05/2007
Fonte: Inps
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OGGETTO:

circolare n. 21 dell'Agenzia delle entrate.

 

Ritenute d'acconto sulla tassazione delle auto aziendali ad uso promiscuo. Come già illustrato nella circolare n.153 del 22/12/2006 e nel messaggio n.001888 del 19/01/2007 l'art. 2, comma 71, del D.L. n.262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n.286/2006, ha modificato l'art. 51 , comma 4 lett. a) del TUIR) norma di riferimento per la determinazione del valore imponibile dell'auto aziendale ad uso promiscuo.

In particolare la citata disposizione ha previsto la concorrenza nella determinazone del reddito di lavoro dipendente del 50% (anzichè il 30% secondo il regime previgente) dell'importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri sulla base delle tariffe ACI in relazione alla diversa tipologia di autovetture. Il nuovo regime di tassazione trova applicazione, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 , comma 324, della L. n.296/2006 (finanziaria 2007), a partire dall'anno 2007.

 

Con la circolare n.21/E del 17 aprile 2007, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia e, in particolare, relativamente alle modalità di effettuazione da parte del datore di lavoro- sostituto di imposta - delle ritenute d'acconto.

 

 A tale proposito l'Agenzia ha chiarito che, ai fini del versamento degli acconti di imposta (ritenute applicate dal datore - sostituto d'imposta - in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche), deve trovare applicazione il disposto previsto dall'art. 2, comma 72, del D.L. n.262/2006 .

 

La richiamata disposizione, che non è stata oggetto di modifiche ad opera delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007, consente il versamento degli acconti d'imposta, per l'anno 2006 e per i periodi di imposta successivi, secondo le regole più favorevoli previgenti al D.L. n.262/2006.

 

Tale previsione, precisa l'Agenzia, trova ragione nella volontà del legislatore di modificare in senso favorevole ai contribuenti la disciplina fiscale dei veicoli qualora l'Italia riceva da parte del Consiglio dell'Unione europea l'autorizzazione a fissare una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'IVA per gli acquisti e le spese per le auto aziendali.

 

Pertanto, il datore di lavoro deve calcolare le ritenute relative all'anno 2007 considerando il coefficiente del 30% da applicare all'importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri sulla base delle tariffe ACI in relazione alla diversa tipologia di autovetture.

 

Siffatto regime trova applicazione, in virtù dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale prevista dal D.lgs n.314/1997, anche per la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi.

 

I datori di lavoro si atterranno, pertanto, anche per l'imponibile previdenziale alle istruzioni fornite con la circolare n.21/E dell'Agenzia delle entrate.

 

Il Direttore Centrale

 

Ziccheddu

Tag: REDDITI DI IMPRESA REDDITI DI IMPRESA LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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