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CREDITO D’IMPOSTA DA TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE, LE ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO

Credito d’imposta da trasformazione di attività per imposte anticipate, le istruzioni per l’utilizzo

Il credito d’imposta risultante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio è compensabile senza limiti quantitativi. Con la risoluzione 94/E del 22.09.2011 l’Agenzia fornisce i chiarimenti operativi per il corretto utilizzo in compensazione del credito.


Numero del 23/09/2011
Fonte: Fisco Oggi
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Il credito d’imposta che risulta dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate inscritte in bilancio, spetta anche ai soggetti diversi dalle banche ed enti finanziari, purché le imposte anticipate siano connesse ai disallineamenti che riguardano l’avviamento e le altre attività immateriali. È necessario, inoltre che si tratti di un soggetto IRES, con una forma giuridica che prevede l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o di altro organo competente per legge.
Il credito
d’imposta può essere compensato senza limiti con il Mod. F24, utilizzando il codice tributo “6834”. Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e in particolare, con riferimento al Modello Unico 2011, nella sezione XIX del quadro RU, con il codice credito “80”.
Queste sono alcune delle principali precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 94/E del 22.09.2011, sulla disciplina di utilizzo del credito d’imposta, contenuta nei commi da 55 a 58 dell’articolo 2 della L. n. 10 del 26.02.2011 (Decreto Milleproroghe).

Tag: DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES

Allegato

Risoluzione_Ag_Entrate_94E_22.09.2011
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