Accolto dal Consiglio di Stato il ricorso delle Fiduciarie per sospendere l'operatività del registro dei Titolari effettivi.
Il prossimo capitolo slitta al 19 settembre.
Ricordiamo che a fine aprile Assofiduciaria confermava di aver presentato appello al Consiglio di Stato con istanza cautelare per l’annullamento previa sospensione del decreto attuativo del registro dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio.
In data 17 maggio la Sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi contro la sentenza del Tar Lazio del 9 aprile 2024.
La sospensione dell'operatività del registro del titolare effettivo è immediata, con l'effetto di "congelare" tutte le procedure di iscrizione alle Camere di commercio.
Il Consiglio di Stato entrerà nel merito della questione a partire dal 19 settembre data in cui è fissata la prossima udienza.
1) Registro Titolare Effettivo: sospensione fino al 19 settembre
Facciamo un riepilolo della complessa vicenda.
Il 9 aprile il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle fiduciarie e dalle società che gestiscono trust dopo la prima sospensione del decreto attuativo MIMIT che aveva congelato il termine dell'11 dicembre entro il quale doveva essere compiuto il primo adempimento della comunicazione dati.
Dopo la pubblicazione delle sentenze di rigetto del TAR, l'effetto è stato quello della nuova entrata in vigore del decreto, con solo 48 ore di tempo per adempiere per tutti i soggetti ricorrenti e tutti coloro che nell’attesa del giudizio non avevano proceduto all’iscrizione al registro dei titolari effettivi.
Nelle ore successive alla pubblicazione delle sentenze, erano state pubblicate due circolari:
- una delle Camere di commercio,
- una del MIMIT,
che avvisavano della nuova decorrenze dei termini lasciando al prudente apprezzamento delle Camere di commercio ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al registro.
Assoficiaria faceva sapere di essere ricorsa al Consiglio di Stato al fine di ottenere una nuova sospensione dell'adempimento della comunicazione dati al registro dei titolari effettivi.
La nota informativa di Assofiduciaria evidenziava il danno grave e irreparabile insito nel rango costituzionale degli interessi e diritti violati che sarebbero irrimediabilmente compromessi qualora non venisse concessa una sospensione della sentenza impugnata.
Inoltre, sempre secondo Assofiduciaria, l’incertezza generata anche dalle interpretazioni provenienti da Camere di commercio e Ministero in relazione a tempi e modalità di iscrizione non avrebbe tenuto conto delle fisiologiche tempistiche necessarie all’adempimento.
In data 17 maggio il Consiglio di stato ha deciso di sospendere fino al 19 settembre prossimo l'operatività del registro chiudendo il capitolo sanzioni per i ritardatari.
La Sesta sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza evidenzia che il cuore del problema è diventato la questione privacy, ossia, la compatibilità del recepimento della quinta Direttiva con le regole unionali del Gdpr.
Secondo i ricorrenti, il meccanismo di accesso ai dati consentito indiscriminatamente a tutti i soggetti obbligati in area Ue, da un lato apre a una comunità di migliaia di professionisti ed enti, dall'altro consente accessi trasversali su dati privatissimi senza una proporzionalità rispetto all'accesso stesso.
In sintesi chiunque potrebbe valersi di in qualsiasi professionista o ente per scaricare una certa mole di dati societari e patrimoniali registrati in Italia.
Il Consiglio di Stato nella sua sintetica motivazione apre a una possibile remissione alla Corte di Giustizia.
Le questioni prospettate secondo il Consiglio di Stato "esigono l’approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformita della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validita di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato. (...)"
Si attende il prossimo capitolo di questa complessa vicenda.
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