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IVA OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA: L'ALIQUOTA PER SOVRAPPASSO E SOTTOPASSO

IVA opere urbanizzazione primaria: l'aliquota per sovrappasso e sottopasso

Con interpello del 25 marzo l'ADE chiarisce l'aliquota IVA per opere di urbanizzazione primaria, in dettaglio per realizzare un sottopasso

Con la Risposta a interpello n 80 del 25 marzo le Entrate chiariscono che rientra fra le opere di urbanizzazione primaria (articolo 16, comma 7, Dpr n. 380/2001), con applicazione dell'aliquota Iva al 10%, l’intervento di nuova realizzazione effettuato su una strada urbana di scorrimento che consente il potenziamento infrastrutturale della via, con la costruzione fra l’altro di un sottopasso e di un sovrappasso in prossimità della rotatoria. 

La normativa fiscale nel campo delle costruzioni, consente l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata sulle opere nuove e realizzate in un centro abitato.

Nela caso di specie l'istante è una Provincia che chiede di conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile alla realizzazione "ex novo", mediante contratto di appalto, di un intervento infrastrutturale specifico. 

In particolare, l'interrogativo è se sia corretto applicare il regime agevolato con aliquota IVA al 10% previsto dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A parte III allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per gli interventi di potenziamento infrastrutturale di una strada urbana di scorrimento, inclusi la realizzazione di un sottopasso presso una rotatoria e un sovrappasso in corrispondenza di un'altra via.

1) IVA opere di urbanizzazione primaria: chiarimenti ADE

Con l'interpello in oggetto l'Agenzia delle Entrate risponde confermando che la realizzazione "ex novo" dell'intervento infrastrutturale su una "strada urbana di scorrimento" di tipo "D", come definita dall'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, rientra tra le "opere di urbanizzazione primaria" che possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10%, come previsto dal combinato disposto di cui ai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A parte III allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

L'Agenzia sottolinea che, per rientrare in questa categoria e beneficiare dell'aliquota ridotta, l'opera deve essere di nuova realizzazione e realizzata in funzione di un centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano. Nel caso specifico, considerati gli interventi previsti dal Protocollo e la relativa relazione tecnica, l'intervento viene qualificato come opera di urbanizzazione primaria soggetta all'aliquota IVA agevolata.

Inoltre, viene chiarito che, mentre la costruzione "ex novo" di un'opera edilizia può beneficiare dell'aliquota ridotta, le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono usufruire di tale agevolazione

Questo significa che l'IVA agevolata è destinata a incentivare la creazione di nuove infrastrutture urbane o il significativo potenziamento delle stesse, piuttosto che la manutenzione o il restauro di quelle esistenti.

L'Agenzia sottolinea che, la valutazione concreta dell'appartenenza dell'opera alle categorie di "urbanizzazione primaria" esula dalle sue competenze, implicando che tale valutazione spetti a enti o autorità competenti nel contesto specifico dell'urbanistica e della pianificazione territoriale.

Fonte immagine: Foto di Leo Karstens da Pixabay

Allegato

Risposta ADE n 80 del 25.03.2024 Interpello
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