Criteri standard per bilanci e informazioni integrative
Nomina del collegio sindacale e determinazione dei corrispettivi di revisione
Il d.lgs. 173/2008, attuativo della direttiva comunitaria n. 2006/46/CE, ha modificato sia i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata sia quelli per la compilazione del bilancio consolidato. Inoltre il recente d.lgs. 39/2010, attuativo della direttiva comunitaria n. 2006/43/CE, ha riformato la disciplina della revisione legale, in particolare ha ampliato le ipotesi di obbligatorietà del collegio sindacale per le società a responsabilità limitata. <br /> Per le società aventi esercizio coincidente con l’anno solare, le modifiche relative ai nuovi limiti per la redazione del bilancio abbreviato e consolidato devono essere applicate a partire dal bilancio chiuso al 31.12.2009.
Il testo unico della revisione abroga il libro del revisore
Emesso un principio contabile sul trattamento della ristrutturazione del debito
Nuove linee guida per le società a responsabilità limitata
Utilizzo delle riserve in caso di perdita di esercizio
I bilanci 2009 vedono il debutto del nuovo linguaggio elettronico elaborabile Xbrl, più dinamico rispetto ai tradizionali formati PDF o TIFF.
Gli amministratori di una società devono redigere annualmente, ai sensi dell’art. 2423 del codice civile, il bilancio d’esercizio, composto da:<br /> <br /> • stato patrimoniale;<br /> • conto economico;<br /> • nota integrativa.<br /> <br /> Una volta redatto il bilancio, tali soggetti devono convocare almeno una volta all’anno l’assemblea ordinaria per l’approvazione dello stesso.<br /> Il progetto di bilancio redatto e approvato dall’organo amministrativo deve restare depositato in copia presso la sede della società, insieme alle relazioni degli amministratori, dei sindaci o dell’eventuale organo di controllo contabile, durante i 15 giorni precedenti alla data dell’assemblea e finché viene approvato, in modo tale che i soci possano prenderne visione.