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ONERI DI FAMIGLIA - LE DEDUZIONI PER IL CONIUGE E I FAMILIARI A CARICO

Oneri di famiglia - le deduzioni per il coniuge e i familiari a carico

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il punto sulle deduzioni per carichi di famiglia che andranno ad allegerire l'IRPEF del 2006.

1) Come sono cambiate le deduzioni per gli oneri di famiglia nel 2006

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico è prevista una deduzione dal reddito complessivo.

Per il 2006 sono considerati fiscalmente a carico, il coniuge o i familiari che non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51.

Chi sono i familiari che possono considerarsi a carico:
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

i seguenti altri familiari:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  • i genitori adottivi;
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

La deduzione per il coniuge e i familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e della deduzione per oneri di famiglia.

Nel limite di reddito di euro 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, nonché la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Si ricorda che ai soli fini dell'eventuale attribuzione delle deduzioni per carichi di famiglia, dette retribuzioni, anche qualora esenti, devono essere considerate rilevanti fiscalmente.
Le deduzioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.
La deduzione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e, pertanto, ai fini dell'attribuzione della deduzione gli stessi non rientrano mai nella categoria di altri familiari.
Per poter fruire della deduzione per "altri familiari a carico" è necessario altresì che questi convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

La deduzione per oneri di famiglia

La deduzione per oneri di famiglia, prevista dallarticolo 12 del TUIR, è teorica e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare della deduzione effettivamente spettante .
In base al risultato di detto calcolo la deduzione per oneri di famiglia può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Gli importi delle deduzioni teoriche previste per familiari a carico sono:

  • euro 3.200,00 per il coniuge;
  • euro 2.900,00 per ciascun figlio;
  • euro 2.900,00 per ogni altro familiare.

La deduzione per figli a carico di euro 2.900,00 è sostituita da:

  • euro 3.450,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • euro 3.700,00 per ciascun figlio portatore di handicap;
  • euro 3.200,00 per il primo figlio se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Tali deduzioni sono alternative tra loro.

Se per un figlio si verificano contemporaneamente più condizioni tra quelle previste, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la deduzione più favorevole.
La deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati.
Se un genitore fruisce al 100% della deduzione per figlio a carico l'altro genitore non può fruirne.
La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

  • figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  • figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla deduzione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera deduzione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.


Per gli altri familiari a carico, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, la deduzione va suddivisa tra gli aventi diritto.
Le deduzioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto.

2) Come si calcolano le deduzioni per carichi di famiglia<br>

La nuova deduzione per oneri di famiglia, che da quest'anno sostituisce le detrazioni per carichi di famiglia, viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto delle deduzioni teoriche previste per familiari a carico, delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (spese indicate nel rigo E36), degli oneri deducibili indicati nella sezione II del quadro E (righi da E18 a E24) e del reddito complessivo.

Infatti, le deduzioni per coniuge, figli e familiari a carico, nonché la deduzione relativa alle spese sostenute per gli addetti all'assistenza familiare nei casi di non autosufficienza spettano per la parte corrispondente al rapporto seguente

78.000 + ded. teoriche + oneri deducibili - redd. complessivo
________________________________________________

78.000

Se il risultato di tale rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero;
se è pari a 0 o minore di 0, la deduzione non compete;
se è compreso tra 0 e 1, per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto che dovranno essere moltiplicate per l'’importo teorico delle deduzioni.
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Commenti

Silvia Gadani - 06/04/2016

vorri sapere se esiste una dichiarazione da fare firmare all'ex coniuge che non percepisce il 50% delle detrazioni per i figli a carico a favore dell'altro coniuge che può percepire il 100%.

riccardo - 11/07/2015

SAlve, il mio quesito è il seguente: Genitori legalemente SEPARATI con figlio maggiorenne che vive all'estero ed è mantenuto dal padre avendo egli solo redditi occasionali e saltuari, comunque inferiori a 2800€. Poichè i genitori no si parlano, nè sono in grado di ragionare fra loro, può il padre usufruire al 100% della detrazione per il filgio a carico avvalendosi di una autodichiarazione del figlio che attesti di essere mantenuto dal solo padre? Poichè ho letto che Qualora i genitori appartengano a nuclei familiari distinti (e dovrebbe essere questo il caso essendo che essi vivono in residenze distinte), il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. In questo caso, il genitore dichiarante deve acquisire la dichiarazione di volontà del figlio di appartenere al nucleo paterno. Quindi mi vien dapensare che analogamentee in modo del tutto logico il figlio stesso possa anche attestare chi in realtà lo mantenga.

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