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I PRIMI CHIARIMENTI IN MATERIA DI IRPEF PER LE DICHIARAZIONI 2005

I primi chiarimenti in materia di IRPEF per le dichiarazioni 2005

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Con la Circolare n. 15 del 20 Aprile 2005 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha provveduto a riassumere le risposte ufficiali ad una serie di questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale.

I temi trattati riguardano i familiari a carico, il credito di imposta per il riacquisto della prima casa, la mancata consegna del CUD al dipendente di imprese in fallimento, il sostenimento di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale e il conseguente regime agevolativo nell'imposta personale, le spese sanitarie, le agevolazioni che interessano gli autoveicoli per disabili, la detrazione per spese di ristrutturazione edilizia e per assicurazioni sulla vita, il trattamento dei premi INAIL versati dagli imprenditori agricoli, la determinazione della no tax area nel caso di attività agrituristiche ed infine la documentazione riguardante gli oneri deducibili.

Nel seguito si indicano le precisazioni di maggior rilievo, particolarmente utili per coloro che si accingono alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi (730 o Unico).

Clicca qui per accedere alla Normativa e scaricare il testo completo della Circolare 15/E del 20/04/2005.

1) Mutui per l'acquisto dell'abitazione principale

Nel caso in cui un contribuente abbia contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto di un'abitazione principale, per un capitale che supera il valore di acquisto dell'immobile, l'agevolazione fiscale dovrà essere limitata all'ammontare della somma del valore dell'immobile che è stato indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l'operazione di acquisto.

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

interessi sui quali calcolare la detrazione = costo di acquisizione dell'immobile moltiplicato per il rapporto tra interessi pagati e capitale dato a mutuo.

Altro utile chiarimento è quello che riguarda la motivazione dei mutui per poter accedere alla detrazione del 19% degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale.
Se il contratto di mutuo non contiene tale indicazione sarà possibile ugualmente beneficiare dello sconto fiscale purchè essa possa rintracciarsi dal contratto di acquisto dell'immobile oppure da altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente.
La circolare in esame prevede che, in ipotesi di mutuo stipulato per l'acquisto di un immobile sottoposto a lavori di ristrutturazione edilizia, per usufruire della detrazione degli interessi passivi l'immobile dovrà essere adibito a dimora abituale entro due anni dall'acquisto. In tal caso il beneficio decorre dalla data in cui l'immobile è adibito a dimora abituale.
Con riferimento al controllo dell'effettiva destinazione ad abitazione principale, tale requisito potrà risultare dai registri anagrafici o da autocertificazione del contribuente.

L'amministrazione, in fase di controllo, può verificare nei confronti del contribuente la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte.

Tra gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi si comprendono l'onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo, le spese che il notaio sostiene per conto del cliente quali, ad esempio l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato. In sostanza, gli oneri accessori che danno diritto alla detrazione sono costituiti da spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo.
Per quanto riguarda le spese per l'assicurazione dell'immobile, l'Amministrazione non ritiene che diano diritto alla detrazione visto che manca il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo.

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2) Detrazione per spese di ristrutturazione edilizia

Al Ministero sono stati formulati diversi quesiti in oggetto.

Innanzitutto ci si è chiesti se la detrazione per spese di ristrutturazione possa essere riconosciuta nei casi in cui la comunicazione al Centro Operativo di Pescara sia stata fatta in data coincidente con quella di inizio lavori.

L'Agenzia ha risposto in senso affermativo: la comunicazione al Centro Operativo di Pescara inviata nel giorno stesso dell'inizio dei lavori deve ritenersi valida ai fini della detrazione.

Che cosa succede se è uno dei coniugi cointestatari dell'immobile ad effettuare la comunicazione al Centro Servizi e a sostenere la spesa tramite bonifico mentre la fattura è intestata all'altro coniuge?

Secondo le Finanze il coniuge che ha sostenuto le spese potrà fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura, così come precisato nella precedente circolare n. 95 del 2000.

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3) Detrazione per spese di assicurazione

Per quanto concerne la detrazione per le assicurazioni un quesito rivolto alle Entrate riguardava la possibilità di beneficiare dello sconto IRPEF da parte del marito nell'ipotesi in cui sia stata la moglie, fiscalmente a carico del primo, a stipulare un contratto avente per oggetto il rischio di morte.

Secondo le Finanze il diritto alla detrazione spetta al contribuente nelle ipotesi in cui egli stipuli un contratto in cui figuri come assicurato un familiare a suo carico.

E pertanto si ritiene che, nella diversa ipotesi in cui il familiare a carico (ad esempio la moglie) stipuli un contratto di assicurazione non sussiste in capo al marito il diritto alla detrazione con riferimento ai premi pagati dal familiare a carico (nel caso specifico la moglie).

4) Credito di imposta per il riacquisto prima casa

La circolare ripercorre in estrema sintesi le modalità operative e la tempistica per la fruizione del credito di imposta per l'acquisto della prima casa.

Il bonus è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato ed è utilizzabile anche in diminuzione dall'IRPEF.
Qualora il contribuente intenda utilizzare il credito in diminuzione delle imposte sui redditi per usufruire dell'agevolazione nella dichiarazione 2004 per il 2003, l'acquisto deve essere avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di presentazione della dichiarazione in questione.

In sostanza, il credito di imposta, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

5) Documentazione degli oneri

Questa circolare si sofferma anche sul problema della documentazione di supporto per poter beneficiare delle detrazioni e deduzioni IRPEF.

Ai fini della detrazione per spese sostenute in relazione all'acquisto di medicinali, il contribuente deve conservare la fotocopia della ricetta del medico corredata dallo scontrino della farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta.

Per l'acquisto di medicinali da banco, in assenza di prescrizione medica è necessaria un'autocertificazione del contribuente attestante la necessità degli acquisti per il medesimo o per i familiari.
Se lo scontrino non reca la dicitura "medicinali" o "farmaci", bensì una dicitura generica, l'autocertificazione deve anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto dei farmaci necessari al contribuente o al familiare a carico e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.
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