Secondo l’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come è stato modificato con l’art. 13 del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’agente della riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, cioè cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e atti di recupero.
Per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 la rateazione è concessa fino a 72 rate mensili se le somme indicate non superano € 120.000, elevabili a 120 nel caso di comprovata grave difficoltà ai sensi del D.M. 6/11/2013.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi nella temporanea situazione di obiettiva difficoltà, se l’importo è inferiore o pari a € 120.000 per ciascuna richiesta, la rateazione è concessa fino ad un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, a 96 rate mensili negli anni 2007 e 2008 e a 108 dall’1.1.2029.
Se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la dilazione, per ciascuna richiesta, è così articolata:
- somme superiori a € 120.000: fino al massimo di 120 rate, indipendentemente dalla data della richiesta;
- somme fino a € 120.000:
- da 85 a 120 rate mensili, se presentate nel 2025 e nel 2026;
- da 97 a 120 rate mensili, se presentate nel 2027 e nel 2028;
- da 109 a 120 rate mensili, se presentate dal 1°.1.2029.
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1) L’ambito del pagamento rateale
La disciplina del pagamento rateale ha per oggetto le somme iscritte a ruolo da:
- amministrazioni statali, aziende istituite dallo Stato, autorità amministrative indipendenti e altri enti pubblici previdenziali;
- altri enti creditori (ad es., Comuni, Regioni, ecc.) se non hanno comunicato all’Agenzia delle entrate-riscossione una diversa scelta; sul sito internet di questa è disponibile l’elenco degli enti che gestiscono direttamente il pagamento rateale dei loro crediti.
Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli degli enti creditori (Agenzia delle entrate, INPS, ecc.) vengono iscritte a ruolo e trasmesse per la riscossione all’Agenzia delle entrate – riscossione.
Il ruolo è un elenco predisposto dall’ente creditore nel quale sono iscritti i nomi dei debitori, il tipo del credito da riscuotere e le somme dovute.
Con l’espressione “somme iscritte a ruolo” si intendono le somme dovute contenute:
- negli avvisi di accertamento esecutivi emessi:
- dall’Agenzia delle entrate (art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
- dagli enti locali (art. 1, commi da 784 a a 813, della L. 27 dicembre 2019, n. 160);
- negli avvisi di addebito emessi dall’INPS (art. 30, del D.L. n. 78 citato).
Il pagamento rateale è escluso:
- per le somme oggetto di una precedente rateazione che è decaduta per mancato pagamento, con l’avvertenza che se la richiesta è stata presentata:
- dal 16 luglio 2022, non può essere concessa una nuova rateazione;
- fino al 15 luglio 2022 il debito può essere nuovamente rateizzato soltanto se le rate scadute alla data di presentazione della richiesta sono pagate
- per i “debiti non dilazionabili”, indicatati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate - riscossione;
- per i crediti gestiti direttamente dall’ente impositore.
AVVERTENZA: La decadenza del pagamento rateale di uno o più carichi non preclude la possibilità di avvalersi della norma per carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza (art. 19, comma 3-ter).
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2) Il presupposto del pagamento rateale
Il contribuente può semplicemente dichiarare di trovarsi nella situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica che non gli consente di pagare integralmente il debito.
In tale ipotesi i debiti non devono essere di importo superiore a € 120.000 per ciascuna richiesta e il numero massimo di rate è 72 fino al 31 dicembre 2024 e successivamente nella misura graduale prevista.
Tale situazione non è presente qualora l’attività è cessata o l’interessato è oggetto di una procedura concorsuale.
Nel caso di comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità, se l’importo è superiore a € 120.000 le rate possono essere diluite fino a 120 per le domande presentate entro il 31 dicembre 2024 e nella misura graduale prevista, se successivamente.
Nel caso di peggioramento della propria condizione economica, la dilazione concessa può essere rimodulata una sola volta, a condizione che non si sia verificata la decadenza.
La valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è effettuata considerando:
- per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato: l’ISEE del nucleo familiare e l’entità del debito da rateizzare e eventualmente del debito residuo che è già oggetto di rateazione;
- per i soggetti diversi: l’indice di liquidità e il rapporto da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Con d.m. vengono stabilite le modalità di applicazione e di documentazione dei parametri e sono individuati particolari eventi e specifiche regole operative per i soggetti diversi cui non sono applicabili gli specifici parametri. Attualmente, i requisiti sono indicati nel D.M. 6/11/2013.
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3) Le istanze presentate dall’anno 2025
I debiti fino a € 120.000
La regola ordinaria
Se la richiesta della dilazione è di importo fino a € 120.000, su semplice il numero massimo concesso è:
- di 84 rate mensili, se presentata nel 2025 e nel 2026;
- di 96 rate mensili, se presentata nel 2027 e nel 2028;
- di 108 rate mensili, se presentata dall’ 1.1.2029.
Non è necessario comprovare condizione di difficoltà.
La temporanea situazione di difficoltà è per debiti fino a € 120.000.
Se l’istanza è presentata per importi fino a € 120.000 di debito è necessario documentare lo stato di difficoltà finanziaria e la dilazione è concessa fino ad un massimo:
- da 85 a 120 rate mensili, se presentata nel 2025 e nel 2026;
- da 97 a 120 rate mensili, se presentata nel 2027 e nel 2028;
- da 109 a 120 rate mensili, se presentata dall'1.1.2029.
I debiti superiori a € 120.000.
Se l’istanza indica debiti superiori a € 120.000, a prescindere dalla data della sua presentazione (cioè a decorrere dall’ 1.1.2025) il pagamento è frazionato nella misura massima è di 120 rate mensili.
Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
Nel caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione può essere prorogata una sola volta per il numero massimo di rate previsto a condizione che non sia intervenuta la decadenza.
Il contribuente può chiedere che il pagamento del piano di rateazione possa essere predisposto mediante quote costanti o quote variabili di importo crescente. L’importo minimo di ogni rata è di € 50.
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4) L’istanza di pagamento rateale
L’istanza di rateazione, redatta sugli appositi moduli dell’Agenzia delle entrate-riscossione, deve avere per oggetto tutti i debiti il cui termine di pagamento è già scaduto, al netto degli importi che sono già stati versati.
Gli effetti della presentazione dell’istanza di rateazione. La presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto o dell’eventuale decadenza:
- comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza;
- non determina la revoca delle misure cautelari precedentemente adottate, (cioè i fermi amministrativi e le ipoteche) che vengono mantenute;
- inibisce l’adozione di nuove azioni cautelari (ad es., il fermo dell’automobile e l’ipoteca sui beni immobili);
- preclude l’avvio di nuove azioni esecutive (ad es., il pignoramento);
sospende la prosecuzione delle procedure esecutive che sono già state avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
L’accoglimento della domanda fa venir meno la condizione di “soggetto inadempiente” di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. Pertanto, viene meno l’obbligo di osservare tale normativa secondo cui il pagamento delle somme dovute dai c.d. “soggetti pubblici” viene sospeso e le somme interessate sono oggetto di pignoramento; tuttavia, decorsi 30 giorni dalla data di segnalazione dello stato di morosità senza che sia avvenuto il pignoramento, la sospensione del pagamento delle somme dovute dal soggetto pubblico al contribuente decade.
La normativa non indica alcun termine di decadenza per riporre l’istanza. Tuttavia, l’interessato ha l’onere di attivarsi tempestivamente al fine di sottrarsi al rischio della procedura di recupero coattivo. L’istanza proposta dopo lo svolgimento di atti espropriativi può assumere una connotazione dilatoria e non può consentirsi che, da tale presentazione, possa derivare un irreversibile pregiudizio per le realizzazione dei crediti pubblici iscritti a ruolo.
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5) L’accoglimento dell’istanza
Il provvedimento di rateazione, al quale va allegato il piano di ammortamento, deve indicare la data di scadenza della prima rata, compreso l’importo delle somme aggiuntive, in modo che il debitore disponga di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.
Se anteriormente è stata iscritta l’ipoteca legale, questa viene cancellata.
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