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Reporting di sostenibilità

In consultazione pubblica lo schema di recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2023/2464,CSRD, semplificazioni per le PMI

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Il MEF, il 16 febbraio 2024, ha pubblicato in consultazione lo Schema del Decreto (“documento in consultazione” o “Decreto”) che dovrà recepire in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. Ai sensi dell'art. 5 (recepimento) la CSRD dovrà essere recepita da parte degli stati membri entro il 6 luglio 2024.

La CSRD, entrata in vigore il 5 gennaio 2023:

  • rafforza le norme di rendicontazione di sostenibilità societaria per gli aspetti ambientali, sociali e governance a favore della trasparenza informativa
  • allarga  il perimetro soggettivo obbligatorio a grandi imprese e PMI quotate, e per effetto di valenza strategica anche alle pmi non quotate e micro imprese della catena del valore,
  • acclude l’informativa di sostenibilità nella relazione sulla gestione societaria, che in Italia assolve l’obbligo di cui ai commi  1, 2 dell’art. 2428, c.c., per la parte inerente l’informativa non finanziaria;
  • introduce importanti novità che impattano sulla value chain.

Una prima analisi del documento in consultazione fino al 18 marzo 2024, che subirà senz’altro degli aggiustamenti per arrivare ad uno Schema definitivo, porta ad evidenziare, tra gli altri,  alcuni punti indicativi sull’attuazione della norma nel nostro Paese, relativamente a:

  • il perimetro soggettivo dell’obbligo: grandi imprese e PMI (quotate);
  • le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione;
  • la conformità ai principi di rendicontazione ESRS;
  • semplificazioni per la value chain, le piccole e medie imprese.

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1) Reporting di sostenibilità: obbligo, perimetro soggettivo ed esclusioni

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, il Decreto recepisce l’obbligo di informativa della rendicontazione  della sostenibilità  in un’apposita sezione della relazione sulla gestione come contrassegnate dal principio di rendicontazione ESRS 1, per:

  • grandi imprese e PMI (quotate) , nelle forme giuridiche di società per azioni, società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata, 
  • imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 88, comma 1, e imprese di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • nella predisposizione della rendicontazione consolidata di sostenibilità la società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle società o enti sui quali la stessa esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 del codice civile.

Sono escluse:

  • la Banca d’Italia in quanto Istituto di diritto pubblico che non rientra nell’ambito di applicazione del Decreto
  • i prodotti finanziari elencati all'articolo 2, punto 12), lettere b) e f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  • non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea.

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2) Reporting di sostenibilità: informativa individuale di sostenibilità e conformità ai principi di rendicontazione ESRS

Le imprese che rientrano nel perimetro dell’obbligo, forniscono l’informativa in conformità agli standard di rendicontazione European Sustainability Reporting Standards (ESRS), dell’EFRAG. Il primo set è stato approvato dalla Commissione Europea il 31 luglio 2023 e adottato con atto delegato (UE) 2023/2772, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Europea il 23 dicembre 2023)[1]

La rendicontazione individuale di sostenibilità deve includere:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali che indichi:

(i) la resilienza del modello e della strategia aziendale dell’impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

(ii) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità ;

(iii) i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015(“accordo di Parigi”) e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

(iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa coinvolge i portatori di interesse e l’impatto sulle questioni di sostenibilità;

(v) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) la descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) la descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) le informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

(i) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

(ii) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

(iii) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

h) indicatori pertinenti, ove previsti.

[1] Per approfondimenti si veda R.Bauer, M. Peta, Reporting di sostenibilità ESG. Indicazioni per società quotate, micro e pmi non quotate. Maggioli, febbraio 2024.

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3) Reporting di sostenibilità: l’informativa sulla value chain e semplificazioni

L’informativa  include le informazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito.

Per i primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non siano disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del valore, l’impresa  include nella rendicontazione di sostenibilità una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in futuro.

4) Reporting di sostenibilità: l’informativa per le PMI , semplificazioni

Le piccole e medie imprese (con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati) , gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa;

b) una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;

d) i principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;

e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).

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