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APPALTI E SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE

Appalti e servizi di natura intellettuale

Mancata indicazione di costi di manodopera e oneri salute/sicurezza nei servizi di natura intellettuale: niente esclusione dalla procedura di appalto

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Vediamo cosa prevede il Codice dei contratti pubblici relativamente ai servizi di natura intellettuale per quanto riguarda i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Di seguito ulteriori dettagli.

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1) Appalti e servizi di natura intellettuale: norme di riferimento

Tanto l’art. 95, comma 10, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) quanto l’art. 108, comma 9, del nuovo Codice (Decreto Legislativo n. 36/2023) affermano che nei servizi di natura intellettuale non devono essere indicati, nell'offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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2) Appalti: nozione di servizi di natura intellettuale

È evidente che è preliminare ad ogni valutazione l’individuazione della nozione di servizi di natura intellettuale

Sul punto la giurisprudenza[1] ha affermato che “Per servizi di natura intellettuale si intendono pertanto quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati”. Di conseguenza, sono prestazioni di natura intellettuale, ad esempio:

  • la creazione di un software specialistico gestionale per il controllo di alcune attività che un operatore economico avrebbe dovuto svolgere per conto del Comune[2].
  • il servizio di informazione istituzionale di una P.A.[3];
  • il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio[4]
  • il servizio di fornitura e manutenzione di un software gestionale[5]
  • l’attività di intrepreti e traduttori di lingue straniere anche se prestata in scuole[6];
  • l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione[7];
  • la gestione della biblioteca comunale[8];
  • il supporto alla gestione delle entrate comunali[9];

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3) Appalti: servizi di natura non intellettuale

Sempre la giurisprudenza[10] ha precisato che va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati. Ad esempio, non è stata riconosciuta la natura intellettuale

  • al servizio di riscossione coattiva dei tributi[11];
  • al servizio di gestione delle attività inerenti e/o conseguenti al processo sanzionatorio amministrativo di competenza del locale Comando di Polizia Municipale, comprensivo anche delle attività di stampa e recapito degli accertamenti e di quelle di front line[12].

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4) Appalti: se la lex specialis di gara richiede comunque l’indicazione di costi della manodopera e oneri?

Qualora la lex specialis, nonostante il servizio oggetto della gara di appalto sia di natura intellettuale, richieda comunque, attraverso il relativo modulo generato dalla piattaforma telematica, l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali e di sicurezza, l’operatore non è tenuto ad inserirli né può essere escluso dalla procedura per tale motivo, visto che tale indicazione non corrisponde, nel caso dei servivi di natura intellettuale, a un preciso obbligo di legge[13].

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5) Appalti e servizi di natura intellettuale: note

[1] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 luglio 2020, n. 4806; sent. 21 febbraio 2022, n. 1234.

[2] Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 22 ottobre 2021, n. 7094.

[3] TAR Liguria, sez. I, sent. 30 dicembre 2021, n. 1124.

[4] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 marzo 2016, n. 1051; sez. VI, sent. 1° agosto 2017, n. 3857.

[5] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 maggio 2017, n. 2098.

[6] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 gennaio 2017, n. 223.

[7] TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 17 novembre 2023, n. 6325; nell’occasione è stato affermato che detto servizio “comporta l’esplicazione di compiti di natura prettamente intellettuale per i quali, come riconosciuto in giurisprudenza, il professionista che partecipi alla gara ad evidenza pubblica non può essere tenuto a indicare i costi della manodopera (cfr. TAR Puglia - sez. I, 21/12/2020 n. 1482: “le prestazioni oggetto dell’affidamento costituiscono servizi di natura intellettuale, ciò comportando – ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 – l’esonero (addirittura) dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale qualificazione consegue alla considerazione che – come espressamente previsto dal capitolato d’oneri – le prestazioni in questione consistono “nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”: segnatamente “l’intervento è così individuato: a) progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; a1) progettazione definitiva ed esecutiva; a2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.); b) direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione” (art. 1, rubricato “oggetto”). Dunque, tutte le prestazioni comprendono attività che richiedono, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, “un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate” (cfr. TAR Lombardia – Milano, 26 agosto 2019, n. 1919)”). Tale esonero dall’obbligo di indicazione dei costi della manodopera deriva, per prestazioni di natura intellettuale, dalla “impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l'impossibilità di calcolarne il costo orario” (Cons. Stato - sez. IV, 22/10/2021 n. 7094). Siccome l’oggetto dell’appalto è costituito dalla prestazione intellettuale per la quale, come appena detto, non può essere calcolato il costo orario della manodopera, a nulla rileva che l’espletamento dell’incarico professionale possa far ricorso all’ausilio di collaboratori, la cui remunerazione resta confinata nell’ambito dei rapporti tra il professionista e l’incaricato, la cui attività è complementare alla prestazione prevalente a cui occorre avere riguardo (cfr. su questo aspetto C.G.A.R.S., 31/3/2021 n. 278)”.

[8] TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 6 luglio 2021, n. 524. La qualificazione del servizio di biblioteca comunale quale servizio di natura intellettuale discende, in primo luogo, dal contenuto dell’Allegato 4 al D.M. n. 244 del 20/5/2019 e dalla norma tecnica riguardante la figura professionale del bibliotecario (UNI 11535:2014), secondo cui “La professione di bibliotecario è una professione intellettuale che viene esercitata a diversi livelli di complessità e in diversi contesti organizzativi, pubblici e privati: in ambito statale, di ente locale, di ente di ricerca e formazione, o in altri enti, organismi, associazioni”. Nel richiamato Allegato 4 al D.M. n. 244/2019 si afferma, inoltre, che la professione del bibliotecario “È una professione di elevato contenuto intellettuale che richiede una formazione culturale, scientifica, metodologica, tecnica specifica, finalizzata alla selezione, alla raccolta e alla elaborazione di informazioni sul patrimonio librario e documentario su qualsiasi supporto, nonché l’elaborazione e la diffusione primaria delle informazioni connesse alle predette attività rivolte alla conoscenza e alla fruizione da parte del pubblico sia specialistico sia di più larga diffusione”.

[9] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 giugno 2020, n. 4098. Nel caso specifico, la gara riguardava la bonifica e l’aggiornamento delle banche dati e la gestione dello sportello fisico e virtuale dei contribuenti, il supporto alla riscossione e alla rendicontazione per quanto concerneva la gestione ordinaria, il supporto alla gestione del recupero degli importi non versati volontariamente nonché alla lotta all’evasione ed all’esclusione, ivi compresa la relativa attività di riscossione, anche coattiva per quanto concerneva la gestione straordinaria ed infine il supporto alla gestione degli istituti deflattivi del contenzioso, ivi compreso il reclamo e la mediazione, della fase del precontenzioso e del contenzioso; il tutto in relazione ai tributi comunali, imposta municipale propria (Imu), tributo per i servizi indivisibili (Tasi), tassa sui rifiuti (Tari) imposta comunale sulla pubblicità (lcp), canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), canoni idrici e canoni patrimoniali.

[10] Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 12 febbraio 2021, n. 1291.

[11] TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 21 aprile 2022, n. 897. Nel caso di specie l’oggetto della gara riguardava il servizio di riscossione coattive dei tributi regionali che richiedeva attività aventi in gran parte una connotazione fortemente automatica e ripetitiva, spesso eseguite attraverso supporti informatici, quali, ad esempio: l’attività di individuazione dei beni aggredibili, espletabile attraverso la consultazione delle banche dati; l’attività di postalizzazione; l’elaborazione dei flussi per il calcolo degli interessi, aggio e spese postali; la predisposizione, la stampa e l’inoltro delle comunicazioni, secondo le modalità di legge; la verifica delle anagrafiche dei debitori; la gestione degli eventuali sgravi e rimborsi, intesi come riduzione del carico disposto da Regione, e l’aggiornamento della relativa lista di carico; l’iscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili registrati o all’iscrizione di ipoteca sugli immobili o ad ogni altra azione a tutela del credito, laddove il debito rimanga insoluto, non sospeso o non sgravato. Quindi, non potendosi ravvisare nell’oggetto del servizio di appalto un’attività di carattere intellettuale, poiché le attività non richiedevano un apporto eminentemente personale, non risultava giustificata l’omissione dei costi della manodopera, in violazione dell’art. 95 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. 

[12] Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 settembre 2022, n. 7743. 

[13] TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 17 novembre 2023, n. 6325.

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Fonte immagine: Foto di Vesna da Pixabay
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