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ASSENZE INGIUSTIFICATE CONSIDERATE DIMISSIONI: NUOVO DDL LAVORO

Assenze ingiustificate considerate dimissioni: nuovo DDL lavoro

Presentato dal Governo un nuovo disegno di legge con importanti novità per i rapporti di lavoro: lavoro compatibile con CIG - rateazione debiti Inps - modifiche al TU sicurezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' stato presentato alla Camera il testo del disegno di legge in materia di lavoro  approvato dal Governo già lo scorso  1 maggio 2023, insieme al DL 48 /2023. 

Il testo prevede ben 23 articoli che spaziano in  numerosi ambiti della normativa sul lavoro  e prevedono novità e modifiche tra cui si segnalano : 

  • Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura
  • Sospensione della prestazione di cassa integrazione in caso di lavoro non comunicato preventivamente all'INPS)
  • Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
  • Istituzione del Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali
  • Modifiche alle normative riguardanti il terzo settore 
  • Possibilità di  regolarizzazione degli obblighi contributivi 
  • Potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo da parte dell'INPS 
  • Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato 
  • Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Per la lista completa degli articoli  e il testo della bozza vedi  anche DDL Lavoro conciliazione sindacale anche in forma telematica 

Vediamo di seguito alcuni dettagli in più sulle principali novità in attesa dell'approvazione definitiva

1) Assenze ingiustificate come dimissioni del lavoratore

Il disegno di legge prevede che in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto  collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, in caso di assenza superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina relativa alla NASPI.

Con l'articolo si intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate  volte a provocare  il licenziamento da parte del datore di lavoro  per avere diritto alla indennità di disoccupazione.

2) Modifiche al Testo Unico salute e sicurezza: valutazioni pre-assunzione - lavoro in sotterranei

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrebbe subire alcune modifiche importanti ad opera del DDL lavoro .

Ad esempio   il medico competente, nella prescrizione di esami clinici ed indagini diagnostiche durante la visita preventiva, potrà  tenere conto dei risultati degli esami e delle indagini già effettuati dal lavoratore, al fine di evitare la ripetizione, se compatibile con gli obiettivi della visita.

Un'altra modifica riguarda l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei sul luogo di lavoro. Questo sarà consentito solo se le lavorazioni non comportano emissioni di agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti di areazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà comunicare l'uso di tali locali alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), allegando la documentazione necessaria. L'uso dei locali sarà consentito dopo trenta giorni dalla comunicazione, a meno che la sede territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni. Inoltre, l'articolo specifica che l'INL sarà sostituito dall'Azienda sanitaria locale (ASL) per quanto riguarda le comunicazioni relative alla sicurezza sul lavoro.

Infine si modifica la  composizione della Commissione per gli interpelli, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  sarà composta da rappresentanti del Ministero del lavoro , del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome. Inoltre, per  questioni che coinvolgono altre amministrazioni pubbliche, la Commissione sarà integrata con rappresentanti delle stesse. L'incarico è sempre privo di alcun compenso o rimborso spese.

3) Cassa integrazione compatibile con attività lavorativa

Viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148   e si prevede la compatibilità  del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia  attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo,   purché ne dia comunicazione preventiva all'INPS.

 Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di  lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181. Durante il  periodo di lavoro il lavoratore non ha diritto al relativo trattamento  integrativo.


Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

4) Controlli INPS e rateazioni contributive fino a 60 mesi

Agli articoli 14 e 15 o   il DDL  si occupa del ruolo dell'INPS per la promozione dell’adempimento  spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.

Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente  a seguito di segnalazioni dell'istituto , anche tramite gli intermediari provveda:

  • entro  90 giorni dalla notifica della comunicazione alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori e  nei successivi 30 giorni  al versamento  di quanto eventualmente dovuto .

Per quanto riguarda i debiti contributivi  non affidati agli agenti della riscossione in arrivo dal 1 gennaio 2025 la possibilità di  pagamento rateale dei debiti per   contributi, premi ed accessori di legge, potrà  essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate  mensili.  

I casi dovranno essere  saranno definiti con decreto interministeriale 

5) Periodo di prova massimo per i contratti a termine

Si interviene  anche  sul  decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che  «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un  giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro." In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere :

  • inferiore a due giorni  né
  • superiore a quindici giorni per i contratti  di durata fino a  sei mesi, 
  • superiore a  trenta giorni per quelli con durata  tra  sei mesi e i dodici  mesi».


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