HOME

/

NORME

/

GIURISPRUDENZA

/

ACCERTAMENTO INVALIDATO DALL'AVVISO PRIMA DEI 60 GIORNI

Accertamento invalidato dall'avviso prima dei 60 giorni

La Cassazione a sezioni unite n.18184/2013 mette fine alla diatriba giurisprudenziale in materia di vizio di legittimità dell'avviso di accertamento. IL COMMENTO ALLA SENTENZA CON UNA REVISIONE DEI FILONI INTERPRETATIVI DEL DOTT.P. BERTOLASO

Ascolta la versione audio dell'articolo
La Corte di cassazione ha ribadito ancora una volta nella sentenza n. 18184 del 29 Luglio 2013 l'importanza sempre maggiore che deve essere attribuita ai principi di reciproca collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.  La citata sentenza è stata emessa dalle Sezioni Unite mettendo fine a un doppio filone interpretativo nella specifica materia del periodo di 60gg. richiesto per legge (n.212/2000)  tra la fine di un ispezione e l'emissione dell'avviso di accertamento volto proprio a garantire il diritto di difesa del cittadino, chiarendo che l'urgenza, unico criterio   che permette l'inosservanza del termine, deve essere concreta e sostanziale ,  non meramente enunciata  nell'avviso stesso.
Nello specifico dunque si è statuito il seguente principio di diritto: in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretata nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni nel caso di accesso,ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività - determina di per sé la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, tranne per i casi di concret e motiva urgenza. Tale garanzia, sottolinea la Suprema Corte costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
La sentenza sottolinea inoltre come il vizio invalidante non consiste nella semplice omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di tale requisito ( l'unico che permette l'inosservanza del termine di 60gg.), la cui ricorrenza deve essere provata dall'Ufficio nella concreta fattispecie riferita proprio all'epoca dell'emissione dell'avviso.
IL CASO
Sulla base di un processo verbale di constatazione, redatto il 17 settembre 2004 dai funzionari dell'Agenzia delle entrate di Palermo, venne emesso a carico della società X, notificato in data 12 ottobre 2004, un avviso di recupero relativo a credito di imposta che l'Ufficio asseriva essere stato indebitamente utilizzato per investimenti in aree svantaggiate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000.
La società contribuente impugnò l'avviso, contestando la legittimità dell'atto innanzitutto per violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in quanto lo stesso era stato emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione; lamentò, poi, errori di calcolo nella determinazione dell'importo indicato in recupero.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo accolse il ricorso, rilevando che l'avviso di accertamento era stato notificato dopo soli venticinque giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione e che non era stata in alcun modo indicata la particolare e motivata urgenza che avrebbe potuto giustificare la notifica dell'atto impugnato prima del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12.
L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Il giudice d'appello ha rilevato, innanzitutto, a fondamento della decisione, che l'avviso di recupero del credito di imposta è "un tipico atto di accertamento", in quanto le attività di accertamento sono qualificabili come "quel complesso di attività poste in essere dall'Amministrazione Finanziaria per controllare il verificarsi o meno della fattispecie legale", e nel caso in esame l'Ufficio aveva effettuato una fase ispettiva tendente ad accertare la sussistenza dei presupposti voluti dalla legge perché il contribuente fruisca del diritto al credito.
Ha poi osservato che, dal testo della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, "possono individuarsi tre distinte posizioni soggettive:
1. diritto del contribuente di comunicare osservazioni e richieste;
2. obbligo degli uffici di valutare le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente;
3. obbligo degli stessi Uffici di motivare l'avviso di accertamento con specifico riferimento alle osservazioni e richieste comunicate dal contribuente con conseguente nullità dello stesso in caso di omessa motivazione".
(.......)

1) Leggi il Commento completo ed il testo integrale della sentenza:

12 PAGG.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 28/08/2023 Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

La Cassazione ricorda alcuni criteri oggettivi e soggettivi ammessi nella scelta dei lavoratori da licenziare nei procedimenti collettivi . Sentenze 22232/2023 e 24882/2019

Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro

Prima del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza anche di posizioni future da assegnare al dipendente in esubero - Cassazione 12132-2023

Cos'è il periodo di comporto?

Periodo di comporto: il periodo massimo di assenze per malattia oltre il quale scatta il licenziamento.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.