La rateazione è concessa anche quando il contribuente riceve una cartella di pagamento di Equitalia al quale va rivolta la richiesta di rateazione. Modalità e simulatore di calcolo degli importi sono presenti nel sito www.equitaliaonline.com.
Ti potrebbero interessare:
- Compensazioni (eBook)
- Ravvedimento operoso 2024 (Foglio di calcolo)
- Tutti i casi di Ravvedimento (eBook)
- Guida alla cartella di pagamento (eBook)
Scopri le nostre Promozioni presenti sul Business Center, E-book e utilità per aiutarti nella tua attività
1) 1. LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE
Ti potrebbero interessare:
- Compensazioni (eBook)
- Ravvedimento operoso 2024 (Foglio di calcolo)
- Tutti i casi di Ravvedimento (eBook)
- Guida alla cartella di pagamento (eBook)
Scopri le nostre Promozioni presenti sul Business Center, E-book e utilità per aiutarti nella tua attività
2) 2. DIRETTIVA EQUITALIA 12/2011: L’ISTANZA DI PROROGA
Per provare il peggioramento della propria situazione di difficoltà, il contribuente dovrà seguire modalità diverse, secondo l’importo della somma iscritta a ruolo.
A. In caso di somma minore di 5.000 €, la rateazione (da 18 a 36 rate) può essere concessa con semplice “richiesta motivata di parte” dove si autocertifica di trovarsi temporaneamente in una situazione di difficoltà peggiore rispetto a quella in cui ci si trovava l’atto della concessione del provvedimento originario.
B. In caso di somma maggiore di 5.000 €, la rateazione è subordinata al possesso di determinati requisiti, diversi a seconda che il soggetto sia:
- PERSONA FISICA O TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE IN REGIME SEMPLIFICATO: il contribuente dovrà presentare un nuovo modello ISEE, ovviamente di valore inferiore al precedente oppure, in caso non sia scaduto il modello precedente, dimostrare la presenza eventi posteriori che hanno aggravato la sua situazione reddituale/patrimoniale, come ad esempio la perdita di redditi da lavoro sia dipendente che autonomo o a livello di nucleo familiare , il sostenimento di rilevanti spese mediche a causa dell’insorgenza di una grave patologia o ancora la nascita di un figlio o il decesso di un familiare titolare di reddito.
- ALTRO SOGGETTO come ad es. società di capitali e di persone cooperative, ditte individuali in contabilità ordinaria, ecc. In questo caso deve essere presentata una situazione economico patrimoniale aggiornata, da cui risulti che l’indice di liquidità è peggiorato rispetto a quello della richiesta di dilazione originaria.
- SOGGETTI IN LIQUIDAZIONE. In questo caso, oltre alla documentazione richiesta per le imprese in attività, deve essere presentata una relazione dalla quale risultino: i motivi che hanno determinato l’impossibilità di pagare le rate relative alla precedente dilazione e la presenza di elementi dell’attivo dello stato patrimoniale che garantiscano il pagamento del debito iscritto a ruolo, oppure la disponibilità di terzi a garantire il pagamento.
3) 3. EFFETTI DELL’ ISTANZA DI PROROGA
- Se l’istanza viene presentata entro il 30.06.2011 (istanza tempestiva) le misure cautelari già adottate (fermo amministrativo e ipoteca) non saranno revocate ma sarà invece, proibito l’avvio di nuove azioni cautelari e le azioni esecutive in corso saranno sospese ( es. : i pignoramenti sulle somme bloccate dalla Pubblica Amministrazione saranno sospesi per il tempo necessario all’esame dell’istanza)
- Se l’istanza viene presentata oltre il 30.06.2011 (istanza tardiva), valgono gli stessi effetti descritti per le istanze tempestive, tranne il fatto che non vengono sospese le procedure esecutive in corso. Inoltre, nelle esecuzioni immobiliari promosse da terzi, con intervento da parte dell’Agente delle Riscossione, bisogna distinguere a seconda dell’ammontare del credito.