Il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino e apportava la prova documentale che la cartella di pagamento sarebbe stata emessa in violazione dell'art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000, la quale prevede “la nullità dei provvedimenti emessi in violazione e su omessa ed insufficiente motivazione in ordine agli interessi e contributi”. In sostanza il contribuente lamentava di non essere stato invitato dall’Ufficio per il contraddittorio .
La CTP rigettava il ricorso e il contribuente ricorreva alla Commissione Regionale del Piemonte che accoglieva parzialmente l'appello della contribuente.
In ultima istanza, il contribuente ricorre in Cassazione e l'Agenzia delle entrate non resiste in giudizio. La causa viene rimessa alla decisione in pubblica udienza .
La Corte rigetta il ricorso ma compensa le spese riconoscendo il particolare interesse rivestito dalla questione. Nelle motivazioni della decisione ricorda infatti che il diritto al confronto tra contribuente e Ufficio prima dell’iscrizione a ruolo, non è da ritenere principio generale e come tale automaticamente applicabile al caso in esame (v.DPR n. 600 del 1973, art. 33 - Cass.27060/2007), anche se talune sentenze in passato hanno individuato la necessità del contraddittorio, pena la nullità , in taluni settori specifici e cioè in materia doganale (Corte di Giustizia CE, sent. 18 dicembre 2008), e in caso di accertamento standardizzato nonché in caso di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
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1) Commento alla Sentenza della Cassazione n. 26316/2010
Per un approfondimento dell'argomento scarica il documento di commento al link:Il diritto al contraddittorio non è un principio generale in ambito tributario. Sent. Cass. n. 26316 del 29/12/2010
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