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1) Stabilizzazione finanziaria (artt. 1-8)
La prima parte della manovra è dedicata alla sostenibilità finanziaria, con la previsione di tagli ai costi della pubblica amministrazione. Molti degli interventi effettuati con la legge di conversione costituiscono semplici correzioni, come ad esempio:
- riduzione del 20%, rispetto al 2009, delle spese per il noleggio e la gestione di auto di servizio (articolo 6, comma 14);
- il canone a carico del gestore finanziario, che gestirà il servizio di pagamento su carte elettroniche, è pari al 20% delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte, non più pari allo 0,20% dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte (articolo 4, comma 2 lett. d).
In sede di conversione sono state anche introdotte alcune novità, quali:
- il divieto di superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009 per gli incarichi di consulenza, assegnati ai dipendenti pubblici, non riguarda le attività sanitarie connesse al reclutamento, all’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6, comma 7);
- è stata fissata a 2 milioni di Euro la spesa per il 2011 volta ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione. Tra le altre misure, la soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali e l’abolizione del contributo a carico di province e comuni, dal 1° gennaio 2011 (articolo 7 commi 31bis-31septies);
- è stato istituito un fondo da 80 milioni di Euro l’anno, per il 2011 e il 2012, per finanziare le misure perequative (ossia volte a rendere più eque le risorse e gli oneri) per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali (articolo 8, comma 11-bis).
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2) Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza (artt. 9-14)
Tra i tagli che il Governo ha previsto per ristabilire il rapporto deficit - Pil, quello alla spesa pubblica è sicuramente rilevante. La conversione in legge della manovra ha essenzialmente tenuto fermi i limiti di spesa fissati dal decreto legge, apportando solo alcune correzioni:
- le verifiche da parte dell’Inps sui falsi invalidi sono stabilite nella misura di 100.000 controlli per il 2010 e 250.000 (anziché 200.000) per il 2011 e 2012 (articolo 10, comma 4);
- sanzioni più pesanti per le false attestazioni dei medici sulla micro-invalidità derivante da incidenti stradali, quando il danno connesso sia a carico della società assicuratrice. È prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 Euro a 1.600 Euro, oltre al risarcimento del danno nei confronti dell’assicurazione (articolo 10 bis).
3) Aggiornamento catasto - Limiti all'uso del contante - Controlli imprese in perdita
Aggiornamento del catasto:
La legge di conversione della manovra:
- da un lato ha confermato l’obbligo di presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale per i titolari di diritti reali su immobili non iscritti al Catasto o per i quali non è stata effettuata la variazione di consistenza o destinazione;
- dall’altro ha disposto che, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni, l’Agenzia del Territorio possa attribuire una rendita presunta che sarà iscritta provvisoriamente in catasto (articolo 9 commi 8-12).
Limiti all’uso del contante:
I limiti all’uso del contante sono stati adeguati agli standard europei con il D.L. n. 78/2010, prevedendo il divieto al trasferimento di denaro contante per importi uguali o superiori a 5.000 Euro. La precedente soglia, stabilita dal legislatore nazionale, era assai superiore, pari a 12.500 Euro.
Attualmente è pertanto:
- vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari/postali al portatore e di titoli al portatore per importi superiore ad Euro 5.000;
- obbligatoria l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario insieme alla clausola di non trasferibilità, negli assegni bancari/postali e nei vaglia postali/cambiari, di importo superio ai 5.000 Euro
- obbligatoria entro il 30 giugno 2011 l’estinzione o il riporto alla soglia di Euro 5.000 dei saldi dei libretti di deposito al portatore bancari/postali
In caso di violazione di tali divieti le sanzioni minime previste sono pari a 3.000 Euro. Nella legge di conversione della manovra è previsto che le anzidette sanzioni non si applicano per le violazioni commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010 (articolo 20 comma 2-bis) .
Controlli mirati per le imprese in perdita
La versione definitiva del provvedimento ha confermato la programmazione dei controlli fiscali mirati alle imprese che presentano dichiarazioni in perdita, per più periodi d’imposta. Saranno nel mirino dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza le imprese che hanno realizzato perdite diverse da quelle :
- causate da compensi erogati ad amministratori e soci, caso già previsto dal D.L. n. 78/2010;
- coperte da aumenti di capitale a titolo oneroso, ipotesi introdotta dalla legge di conversione (articolo 24, comma 1).
4) Riscossione e accertamento - Divieto di compensazione delle somme iscritte a ruolo
Riscossione e accertamento
Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette/indirette, per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi, dovranno contenere l’intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso. A seguito della conversione in legge della manovra correttiva, per gli atti notificati a partire dal 1° luglio 2011, l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva diventa titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente, non più all’atto della notifica (articolo 29, comma 1 lett. b).
In sede di conversione è stata introdotta una nuova forma di garanzia per il pagamento rateale a seguito di accertamento con adesione, in caso di rate superiori a 50.000 Euro. Si tratta dell’ipoteca volontaria di primo grado, di valore pari al doppio del debito (articolo 52-bis).
La manovra definitiva ha soppresso inoltre il limite massimo di 150 giorni previsto per la sospensione, da parte del giudice, dei debiti erariali (articolo 38 comma 9).
Divieto di compensazione delle somme iscritte a ruolo
La conversione in legge della manovra correttiva prevede tuttavia la possibilità di pagare i debiti iscritti a ruolo con i crediti liquidi, certi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti territoriali e degli enti del S.S.N. (servizio sanitario nazionale); questo è possibile a condizione che il contribuente esibisca all’agente della riscossione idonea certificazione, rilasciata dall’ente creditore. Se entro 60 giorni il contribuente non versa la somma indicata nella certificazione, l’agente procederà alla riscossione coattiva (articolo 31 comma 1-bis).
5) Riparto 5 per mille - Facilitazione per i contribuenti dell’Abruzzo - Reti di imprese
Riparto 5 per mille
La conversione in legge del decreto n. 78/2010 ha previsto che potranno beneficiare del riparto del 5 per mille, per l’anno 2010, anche i soggetti già inclusi nell’elenco degli Enti della ricerca scientifica e dell’Università predisposto per il 2009. Resta confermata la necessità del possesso dei requisiti richiesti al 30 giugno 2010 (articolo 38 comma 13-quinquies).
Facilitazione per i contribuenti dell’Abruzzo
In sede di conversione (articolo 39 commi 1 e 2) è stata spostato il termine per i versamenti e gli altri adempimenti fiscali dal 15 dicembre 2010 al 20 dicembre 2010, per i seguenti soggetti, colpiti dal sisma dell’Abruzzo il 6 aprile 2009:
- i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari inferiore ai 200.000 Euro.
Reti di imprese
Per reti di imprese si intende il contratto con cui due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche, attinenti ai rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato. La manovra correttiva convertita in legge ha stabilito che le reti di imprese possono prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale comune, nonché la nomina di un organo comune con il compito di gestire l’esecuzione del contratto (articolo 42 comma 2-bis).