Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

SISTRI-settore edile!

Gio.

Utente
E` entrato in vigore lo scorso 14 gennaio il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (vedi circolare n. 1034 del 02/02/2010) che ha istituito il nuovo sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), volto a sostituire gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Per quanto riguarda le imprese edili, il SISTRI non si applica a quelle che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall`attività di demolizione e costruzione (Esempio: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 09 04 etc.).
Invece le aziende edili che hanno la gestione dei rifiuti, ovvero hanno un’iscrizione provinciale per recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione sono obbligati ad iscriversi al SISTRI.
Anche le attività edili che producono rifiuti non pericolosi diversi da quelli da costruzione e demolizione e hanno piu’ di 10 dipendenti e rifiuti pericolosi indipendentemente dal numero di dipendenti, devono aderire al SISTRI.
Sono obbligati ad aderire al SISTRI i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006, ossia:
coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
i commercianti e gli intermediari senza detenzione;
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
le imprese e gli enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)) con più di dieci dipendenti.

Il decreto, inoltre, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all`art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo di cui all`art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell`ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).

Dal disposto normativo, quindi, si evince chiaramente che le imprese edili non sono tenute ad aderire al SISTRI, per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attivita` di demolizione e costruzione.

Tali rifiuti, infatti, non rientrano tra quelli per i quali prima il Codice dell`ambiente prevedeva l`obbligo della tenuta del MUD e del registro di carico e scarico ed ora il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 stabilisce l`adesione al SISTRI.

Del pari, si ricorda che non sussiste l`obbligo di adesione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi ai sensi dell`art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006: il decreto, infatti, prevede anche per questi soggetti una adesione volontaria e non obbligatoria.

Saluti.-:yes2:
 

marica

Utente
Riferimento: SISTRI-settore edile!

..
Tali rifiuti, infatti, non rientrano tra quelli per i quali prima il Codice dell`ambiente prevedeva l`obbligo della tenuta del MUD e del registro di carico e scarico ed ora il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 stabilisce l`adesione al SISTRI.

Del pari, si ricorda che non sussiste l`obbligo di adesione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi ai sensi dell`art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006: il decreto, infatti, prevede anche per questi soggetti una adesione volontaria e non obbligatoria.

Saluti.-:yes2:
Ciao Gio. Vorrei farti una domanda sul mud. Seguo da qualche anno un'impresa edile con meno di 10 dipendenti i cui rifiuti sono quelli di demolizione e costruzione (credo non pericolosi). E' tenuta a fare il mud annuale?
 

Gio.

Utente
Riferimento: SISTRI-settore edile!

Ciao Gio. Vorrei farti una domanda sul mud. Seguo da qualche anno un'impresa edile con meno di 10 dipendenti i cui rifiuti sono quelli di demolizione e costruzione (credo non pericolosi). E' tenuta a fare il mud annuale?
Ciao Marica.-
Niente MUD, nel tuo caso:
NON devono presentare il MUD se producono solo rifiuti non pericolosi:
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali o industriali e che hanno complessivamente fino a 10 dipendenti
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie,Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari,
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all'ingrosso, farmacie,
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione quali imprese di costruzioni, installatori,
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche , ospedali, aziende sanitarie
•enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico
NON devono presentare il MUD
i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in "enti" o "imprese" (p.es. privati, condomini, studi medici)

Mi raccomando sempre in guardia nel mondo "virtuale" con il rapace, fallo volare in alto!
Buon week:yes2:
 

marica

Utente
Riferimento: SISTRI-settore edile!

Ciao Marica.-
Niente MUD, nel tuo caso:
NON devono presentare il MUD se producono solo rifiuti non pericolosi:
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali o industriali e che hanno complessivamente fino a 10 dipendenti
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie,Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari,
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all'ingrosso, farmacie,
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione quali imprese di costruzioni, installatori,
•imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche , ospedali, aziende sanitarie
•enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico
NON devono presentare il MUD
i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in "enti" o "imprese" (p.es. privati, condomini, studi medici)

Mi raccomando sempre in guardia nel mondo "virtuale" con il rapace, fallo volare in alto!
Buon week:yes2:
E voilà. Detto, fatto. Ha spiccato il volo. Grazie Gio, buon tutto :sun:
 

Karl8

Utente
Riferimento: SISTRI-settore edile!

Ciao Gio e grazie della segnalazione.
Sono alle prese con questo nuovo adempimento nel caso di odontotecnici, che a quanto pare sarebbero tenuti all'iscrizione.
Pare ci sia una proroga di un mese.
Buon W.E.
 

Gio.

Utente
Riferimento: SISTRI-settore edile!

Ciao Gio e grazie della segnalazione.
Sono alle prese con questo nuovo adempimento nel caso di odontotecnici, che a quanto pare sarebbero tenuti all'iscrizione.
Pare ci sia una proroga di un mese.
Buon W.E.
Ciao Karl, tutto ok?
Parliamoci chiaro,nuovo "balzello" nuova tassazione nuovi adempimenti aziendali tra Chiavetta Usb e Black box...non poteva mancara in questi momenti di "crisi economica".....ma!:yes2::confused:
Buon week anche a te!:yes2:
 
Alto