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reverse charge

K

Karl8.

Ospite
Scusami Giò, la tua interpretazione mi lascia qualche perplessità invero.
L'impianto direi che se è impianto fisso fa tutt'uno con l'immobile, per cui la costruzione o la manutenzione dell'impianto a mio avviso rientra nelle prestazioni del campo edile (quindi con Reverse).
Almeno così io interpreto la norma alla luce non tanto il senso letterale della stessa, ma dell'intento di regolare col sistema del R.C. la catena collegata di lavori nel settore edile.
 
U

umberto

Ospite
dubbio lecito ed infatto è lo stesso che mi ero posto io... ma a questa stregua vado a colpire ogni genere di contratto di manuntenzione, assistenza etc dei settori idraulici ed elettricisti, che non hanno che fare con opere di costruzioni e ristrutturazioni edili. E' vero anche che se ogni sub.appaltatore dovesse verificare che tipo di itervento sta facendo l'appaltatore principale diventerebbe pressochè allucinante.. immaginiamo per paradosso una cascata di 3/4 sub-appalti e l'ultimo dovrebbe idagare dal primo appaltate quali lavori sta facendo.... Propendo per il non R.C. ma ancora con qualche riserva di dubbi
 
M

marcoxxx

Ospite
buongiorno,
qualcuno per favore può fare un esempio pratico di come deve essere fatta materialmente una fattura con R.C. ?
grazie
marco, milano
 
U

UMBERTO

Ospite
PER MARCO
Devi emettere fattura senza addebito d'imposta ai sensi dell'art.17 6 comma Dpr 633/72
 
G

Gio.

Ospite
Karl, quanto affermo e' stato ampiamente dibattuto in un incontro in Confindustria .-L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 37/E/2006,recependo integralmente l'orientamento Ance stabilisce che il regime del "reverse charge"va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori,od a loro volta quali subappaltatori,in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.-
In sostanza,il meccanismo dell'inversione contabile e' applicabile esclusivamente in presenza di un rapporto di subappalto avente ad oggetto prestazoni di servizi,compresa la manodopera,rese nel settore edile.-
in sostanza il meccanismo risulta applicabile ai soli rapporti tra:
-subappaltatore e appaltatore che svolge abitualmente l'attivita' di costruzione o di ristrutturazioni di immobili
-suappaltatore e soggetti che comunque risultano appaltatori di lavori immobiliari
-subappaltatore ed altri eventuali suoi subappaltatore ed altri eventuali suoi subappaltatori cosidetto"subappalto a cascata"(ipotesi ampiamente contemplata dall'Agenzia delle >Entrate Circolare n.28/E 04.08.2006)
Saluti.-

[%sig%]
 
K

Karl8.

Ospite
Ciao Giò, nulla da eccepire riguardo al tuo ultimo post.
La mia perplessità era riferita al tuo post precedente che avevo inteso fosse in risposta a Umberto che riporto:

Umberto parla di lavori di "manutenzione su impianti idraulici" che ho interpretato (forse sbagliando) come intervento manutentivo sugli impianti di tipo "riparazione, rinnovo e
restauro" (manutenzioni incrementative insomma).

La mia perplessità quindi si riferiva solo a questo in quanto ritengo che gli interventi su impianti fissi inseriti in un contesto di un fabbricato industriale a mio modo di vedere possono essere compresi nel R.C.
Almeno così interpreto la Circ.29/12/06 n.37 che riporto nella parte di interesse specifico:

"La sezione F della richiamata tabella indica i codici riferiti alle
attivita' di "Costruzioni" le quali, secondo le indicazioni fornite dalle
note esplicative, comprendono:
- i lavori generali di costruzione,
- i lavori speciali di costruzione per edifici e opere di
ingegneria civile,
- i lavori di completamento di un fabbricato,
- i lavori di installazione in esso dei servizi.
Sono inclusi, inoltre, i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e
restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e
strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.
I lavori generali di costruzione riguardano la costruzione di alloggi,
edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, edifici agricoli ecc.,
nonche' la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade,
ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere
idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura,
impianti industriali (ECCO IL PUNTO), condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc.

La stessa circolare poi esclude da R.C. l'istallazione di ATTREZZATURE INDUSTRIALI quindi fa un distinguo tra IMPIANTO (sì reverse) da ATTREZZATURA (no reverse).

Spero d'esser stato chiaro (di certo sono stato prolisso!) e non averti frainteso.
Ciao e buona setata
 
G

grazia

Ospite
Salve, veniamo al dunque: un'impresa edile che ha preso in subappalto i lavori di realizzazione di una rotatoria con la fornitura del materiale occorrente (cordoli, catrame, laterizi per marciapiedi...) e, naturalmente, la posa in opera dello stesso (preciso che l'importo del subappalto è a corpo e cioè materiale e mano d'opera) gradirei sapese se devo applicare le nuove norme del R.C. o se le fatture devono essere emesse con addebito di iva. Grazie.
 
R

romina70

Ospite
Salve, noi siamo un'impresa che, come attività principale, ha la pulizia di caldaie e canne fumarie. Il nostro codice atecofin è 74701. Se non ho letto male la circolare 37/e, siamo esclusi dall'applicazione della reverse charge. E' così?
 
M

mila78

Ospite
buon giorno a tutti,
vorrei porrere una domanda che è emmerso al riguardo dello R.C.
se un artigiano lavora per un'altro artigiano o appaltatore in genere ma non ha formalmente un contratto scritto di bubbappalto rientra lo stesso nella disciplina del Reverse-change ?
grazie e buon lavoro a tutti
 
M

mila78

Ospite
buon giorno a tutti,
vorrei fare una domanda che è emmersa al riguardo dello R.C.
se un artigiano lavora per un'altro artigiano o appaltatore in genere ma non ha formalmente un contratto scritto di subbappalto rientra lo stesso nella disciplina del Reverse-change ? devo fare una fattura al riguardo mi potete aiutare?
grazie e buon lavoro a tutti
 
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