A
antonio47
Ospite
Ricordate la discussione sulla somma da assogettare a ravvedimento in presenza di credito pregresso? Ebbene, del problema ho investito un emerito professore, docente e collega, il quale mi ha inviato la risposta che segue.
Ora, che facciamo con i ravvedimenti già pagati?????
Ometto i dati dell'interpellato.
Pubblicista, Revisore Contabile
22-07-2005 - 10:23:24
Titolo:
SOMMA SU CUI CALCOLARE IL REVVEDIMENTO
Quesito:
UNA AUTOREVOLE RIVISTA FISCALE IN TEMA DI RAVV. SCRIVE RIPORTANDO UN ESEMPIO:
CREDITO IVA DA UNICO 2004 = 100
RITENUTA DA VERSARE FEBBRAIO 2005 = 120 NON VERSATA
VERSAMENTO ESEGUITO AD APRILE 2005 CON CALCOLO INTERESSI E SANZIONI SU 20 PERCHE` IL CREDITO E` MATURATO PRECEDENTEMENTE AL SORGERE DEL DEBITO.
E` VERO????
SE Sì A QUALE NORMA SI FA RIFERIMENTO?
GRAZIE
Risposta:
In riferimento a quanto richiesto, si concorda assolutamente con la tesi di cui all’esempio della rivista fiscale.
Fin dalla prima introduzione dell’istituto della compensazione, l’allora Ministero delle Finanze ha avuto modo di precisare il criterio (d’altronde logico), in base al quale il credito da dichiarazione (sia essa dei redditi o Iva) può essere utilizzato fin dal primo giorno dell’anno successivo a quello a cui detto credito si riferisce.
Pertanto, nell’esempio, il credito Iva scaturente da Unico 05 è utilizzabile dall’ 1/1/05, e, altrettanto logicamente, a compensazione di tutti i debiti nati successivamente.
Poiché il debito di 120 per la ritenuta è sorto successivamente all’1/1/05 (data di insorgenza del credito Iva), esso avrebbe dovuto essere pagato alla scadenza prevista (16/2/05), utilizzando in compensazione parziale il credito Iva di 100, e versando quindi materialmente soltanto 20, e non 120. Non avendolo fatto, è evidente e logico (a prescindere da qualunque fonte normativa) che l’importo su cui calcolare la sanzione ridotta e gli interessi legali è 20, e non 120.
Viene in mente un caso sostanzialmente analogo ossia quello dello 0,40% che viene applicato ai pagamenti scaturenti da Unico nel caso in cui essi vengano onorati dopo il 20/6 ma entro il 20/7: tale maggiorazione va infatti calcolata sull’importo effettivamente a debito, e non sull’intera somma da pagare.
Ora, che facciamo con i ravvedimenti già pagati?????
Ometto i dati dell'interpellato.
Pubblicista, Revisore Contabile
22-07-2005 - 10:23:24
Titolo:
SOMMA SU CUI CALCOLARE IL REVVEDIMENTO
Quesito:
UNA AUTOREVOLE RIVISTA FISCALE IN TEMA DI RAVV. SCRIVE RIPORTANDO UN ESEMPIO:
CREDITO IVA DA UNICO 2004 = 100
RITENUTA DA VERSARE FEBBRAIO 2005 = 120 NON VERSATA
VERSAMENTO ESEGUITO AD APRILE 2005 CON CALCOLO INTERESSI E SANZIONI SU 20 PERCHE` IL CREDITO E` MATURATO PRECEDENTEMENTE AL SORGERE DEL DEBITO.
E` VERO????
SE Sì A QUALE NORMA SI FA RIFERIMENTO?
GRAZIE
Risposta:
In riferimento a quanto richiesto, si concorda assolutamente con la tesi di cui all’esempio della rivista fiscale.
Fin dalla prima introduzione dell’istituto della compensazione, l’allora Ministero delle Finanze ha avuto modo di precisare il criterio (d’altronde logico), in base al quale il credito da dichiarazione (sia essa dei redditi o Iva) può essere utilizzato fin dal primo giorno dell’anno successivo a quello a cui detto credito si riferisce.
Pertanto, nell’esempio, il credito Iva scaturente da Unico 05 è utilizzabile dall’ 1/1/05, e, altrettanto logicamente, a compensazione di tutti i debiti nati successivamente.
Poiché il debito di 120 per la ritenuta è sorto successivamente all’1/1/05 (data di insorgenza del credito Iva), esso avrebbe dovuto essere pagato alla scadenza prevista (16/2/05), utilizzando in compensazione parziale il credito Iva di 100, e versando quindi materialmente soltanto 20, e non 120. Non avendolo fatto, è evidente e logico (a prescindere da qualunque fonte normativa) che l’importo su cui calcolare la sanzione ridotta e gli interessi legali è 20, e non 120.
Viene in mente un caso sostanzialmente analogo ossia quello dello 0,40% che viene applicato ai pagamenti scaturenti da Unico nel caso in cui essi vengano onorati dopo il 20/6 ma entro il 20/7: tale maggiorazione va infatti calcolata sull’importo effettivamente a debito, e non sull’intera somma da pagare.