Re: martina
chi ti ha detto che devi pagare tu?
son curioso..
Stampa questo (ma fagli presente che è nella banca dati del ministero finanze accessibile a tutti), faglielo leggere e notare che l'anno prossimo son 20 anni che è in vigore:
Testo Unico del 26/04/1986 n. 131
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1986
Titolo del provvedimento:
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
art. 57
Titolo:
Soggetti obbligati al pagamento.
Testo: in vigore dal 01/07/1986
1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato
l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono
solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le
parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto
sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno
richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del
codice di procedura civile.
2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento
delle imposte complementari e suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta
ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta
quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima
dell'avverarsi di essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una
delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli
presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento
dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu' parti, contiene
piu' disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro
intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al
pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle
dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.
7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento
dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga
all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche' non si tratti di
imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione
delle amministrazioni dello Stato.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento
coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e'
dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di
rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente e' lo Stato.
e poi stai tranquilla che il fisco per il tuo caso nn ti chiederà mai nulla..
ciao