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PER TUTTI GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI

Ho letto!!
Si cercava di spiegare a Martina che sempre
consigliabile farsi assistere al compromesso, al rogito, da un professionista.
Certe favole su rogiti in atto pubblico e penali su caparra non le avrebbero raccontate.
Il notaio indipendentemente dove è ubicato l'immobile se lo sceglie l'acquirente e se il venditore non si vuol spostare una procura costa 100 €
 
si ma cavolo.. mi piacerebbe sapere chi le ha detto che paga lei la perdita dei benefici prima casa venditore; mi piacerebbe sapere chi è quel notaio che non ha saputo dirle che non è così..
l'han terrorizzata, io chiederei i danni .. heheheheh
 
...che sia sotto shock? oh, scherzavo niente parcella... ma pensa te.. come parli di soldi.. scappano tutti heheheeh
 
A disposizione del forum abbiamo in studio un avvocato legato ad una catena ed ogni anno lo vacciniamo regolarmente per l'antirabbica.
E' due anni che non lo vacciniamo per motivi di liquidità.
 
sei molto simpatico :)

alberto Scrivi:

> oh, martina, ti senti sollevata o manco questo?
>
> dunque.. mumble mumble.. considerato quanto ti faccio
> risparmiare.. mi dici quanto vale l'immobile?


sei simpatico davvero, la casa è carina!
VALE abbastanza.
per il resto, che dire, ho capit benissimo voi... ma voi, a 26 annio ve la sentireste di andare in causa perdendo, probabilemnte, o prendereste a calci un vecchio notaio bavoso? Io non ne so niente di queste cose. Sono andata dal notaio pensando che la legge fosse uguale per tutti, e applicabile per tutti nella stessa maniera. E invece no. Inoltro nessuno mai ti dice come stanno le cose... anche la mia banca ancora oggi (ho il rogito tra 6 giorni) mi cambia le carte in tavola. Mi sembra di diventare scema.
 
liberalo e sguinzaglialo.. almeno un grazie uff.. ci teneva così tanto..
 
Re: martina

chi ti ha detto che devi pagare tu?
son curioso..

Stampa questo (ma fagli presente che è nella banca dati del ministero finanze accessibile a tutti), faglielo leggere e notare che l'anno prossimo son 20 anni che è in vigore:


Testo Unico del 26/04/1986 n. 131
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1986

Titolo del provvedimento:
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

art. 57


Titolo:
Soggetti obbligati al pagamento.

Testo: in vigore dal 01/07/1986

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato
l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono
solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le
parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto
sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno
richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del
codice di procedura civile.
2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento
delle imposte complementari e suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta
ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta
quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima
dell'avverarsi di essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una
delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli
presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento
dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu' parti, contiene
piu' disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro
intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al
pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle
dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.
7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento
dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga
all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche' non si tratti di
imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione
delle amministrazioni dello Stato.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento
coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e'
dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di
rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente e' lo Stato.

e poi stai tranquilla che il fisco per il tuo caso nn ti chiederà mai nulla..

ciao
 
Re: martina

grazie, lo sto stampando.
Mi hai sollevata... almeno un pò.

:)
 
Re: sei molto simpatico :)

per alberto
Grazie sei sempre gentile!
per martina
tranquilla il rogito è tra sei giorni:
- alberto ti ha detto di non preoccuparti
- le banche son tutte uguali prestano soldi solo a chi ha i soldi o Tanzi azionisti
- prenditi un commercialista non vaccinato e portalo al rogito e vedrai che va tutto bene.
 
Re: martina comunque

sembra che sia NATA una nuova legge sull'ultima Finanziaria: la sanzione non segue il soggetto, ma il bene... in questo caso l'immobile.
 
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