Ciao a tutti: ho dato una sbirciata all'art. 26 del dpr 633/72 e condivido con Voi alcune riflessioni
2° comma dice:
Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
tradotto è il fornitore che, se vuole avere il diritto di scaricare l'iva, registra la nota credito come una fattura di acquisto.
5° comma dice:
Ove il cedente o prestatore si avvalga della facolta' di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
per mantenere la neutralità dell'iva, il cliente registra la nota credito come se fosse una fattura di vendita... ma non lo è e va nel registro iva acquisti non vendite...
Curiosità a margine: se anzichè nota credito fosse stata una nota debito o fattura di dicembre registrata a gennaio, cosa facevate?