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manutenzioni eccedenti

azz.. pure il tifone..
non bastava il "mutuo alberto" di qualche banca in vena di spiritosaggini :)))

ciao, buon lavoro
 
Allora ricapitolando: non devo fare nessuna scrittura contabile al 31/12/2005 ma devo soltanto fare la ripresa in sede di dichiarazione dei redditi( è una ditta individuale in contabilità ordinaria)quadro RF riga 22 per l'intera cifra eccedente?

[%sig%]
 
Esatto, e nei successivi 5 anni devi portare 1/5 in diminuzione. Però, ripeto, dato che il tuo "bilancio" (impropriamente) a fine anno può essere tranquillamente inquinato da scritture fiscali, per comodità puoi fare anche la scrittura in contabilità.
 
Hai omesso di fornire un elemento molto importante ai fini della valutazione del trattamento contabile degli atti di gestione, ossia se trattasi di spese di mautenzione ordinarie o straordinarie.
Le risposte date non credo possano ritenersi corrette ove fornite sulla base di mere supposizioni...
 
non vedo ove siano le supposizioni. in ogni caso, la distinzione andrebbe fatta tra incrementative e non incrementative. solo questo, infatti, permette l'iscrizione tra le immobilizzazioni (ad incremento di cespite esistente) o meno.
 
scusa ma non concordo con m.c.n. con l'ip u= a quello di turi :)

se parla di 5% si suppone sian manutenzioni ordinarie, in quanto le straordinarie non vi soggiaciono

e poi non ha detto se sono su beni propri o di terzi, se son manutenzioni su beni assistiti da canoni di manutenzione :)))

saluti
 
quali, scusa?
lo saprà il contribuente se il cambio di un toner o la sostituzione di un laser incrementano il valore e la durata di un bene o no.
per dare una risposta strettamente tecnica devi avere anche dati precisi: si risponde in via generale e, successivamente, ove necessario, si approfondisce l'argomento.
 
Chi ti ha detto che le straordinarie, ai fini fiscali, non soggiacciono alla limitazione?
La norma fiscale prevede che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che in bilancio non risultano imputati al bene cui si riferiscono, sono deducibili entro il limite del 5%...
Diversamente dal codice civile e i principi contabili, il legislatore fiscale detta lo stesso trattamento, senza distinzione, sulla scorta della scelta del bilancio.

In ogni caso il quesito era di antura contabile...e non fiscale.
 
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