Questa volta te incollo io una risposta data ad un quesito: chissà potrebbe servire a chiarire le idee a te e ad Antonio.
Le soluzioni dell'esperto
Spese di manutenzione straordinaria: trattamento contabile e fiscale
Si chiede di conoscere i caratteri operativi e contabili nonchè i riflessi civilistici e fiscali di una spesa di manutenzione straordinaria incrementativa su una immobilizzazione materiale (nella fattispecie un computer) non del tutto ammortizzata, che ha comportato l'eliminazione di una parte di essa.
Si premette che le spese di manutenzione ordinaria sono quelle finalizzate a mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali (o tecniche), mentre le spese di manutenzione straordinaria costituiscono un sostanziale miglioramento del bene al quale sono collegate, al punto da modificarne le caratteristiche o, quanto meno, allungarne in modo sensibile il periodo residuo di utilità economica; infine, le spese di riparazione rappresentano costi sostenuti al fine di procedere al riparo di guasti. Dal punto di vista civilistico, le spese di manutenzione straordinaria su beni propri devono essere capitalizzate sul cespite cui si riferiscono, in quanto per definizione ne incrementano il valore. La loro imputazione al conto economico avviene, quindi, come frazione della quota di ammortamento annuale che ripartisce per competenza il costo del bene negli esercizi di vita utile del cespite. Tuttavia, tale procedura, che lascia inalterato il periodo di ammortamento, non è del tutto corretta, se, come detto, tali spese incrementano il valore del bene; in tal caso, quindi, è sicuramente consigliabile procedere al ricalcalo della vita utile del cespite e quindi modificare il relativo piano di ammortamento.
Dal punto di vista fiscale, mentre il Codice civile e i principi contabili stabiliscono una rigida distinzione nel trattamento delle spese ordinarie e straordinarie, non è lo stesso per il legislatore tributario. Infatti, l’art. 102, comma 6, del Tuir, indica indistintamente «spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione», prevedendo lo stesso trattamento, senza differenze, sulla scorta della scelta risultante dal bilancio. Tale disciplina si ritiene applicabile, pertanto, per le spese di carattere ordinario e non per quelle straordinarie. In riferimento al caso in esame, appare d’interesse quanto affermato dalla Cm. 17 maggio 2000, n. 98/E (Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie) che conferma, ai fini fiscali, lo stesso trattamento stabilito dal punto di vista civilistico. Sul punto specifico si riporta il contenuto della circolare in oggetto: «1.1.3 Spese che incrementano il valore di un bene ammortizzabile. (Domanda) Nel caso di spese incrementative del valore di un bene ammortizzabile si deve procedere ad incrementare il valore contabile dello stesso. Successivamente come ci si deve comportare ai fini del calcolo dell'ammortamento? È corretto ritenere che le aliquote di ammortamento fissate dal D.M. 31 dicembre 1988 debbano essere applicate al valore complessivo del cespite (costo originario più spesa incrementativa)? (Risposta): Qualora le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione siano imputate ad incremento del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti vanno computati, anche ai fini fiscali, sull'intero valore incrementato».