Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

iva costi promiscui professionisti

M

Monica

Ospite
In un mesaggio vecchio del forum avevo letto che secondo una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, l'iva sui costi promiscui sostenuti da un professionista che ha lo studio nella propria abitazione poteva essere detratta in base al rapporto tra mq dell'abitazione e mq dello studio (es. abitazione di 100 mq di cui 20 adibiti a studio:percentuale di detrazione 20).
Qualcuno mi sa dire gli estremi di questa risoluzione, visto che non riesco a trovarla.
Grazie e buone feste
 
A

alberto.

Ospite
non era l'iva.. erano i costi
per l'iva il discorso è diverso..
se le utenze son intestate a soggetto privato, di iva non ne detrai..
 
M

Marlin

Ospite
ai fini iva se non c'è l'esclusività dell'utilizzo la detrazione te la scordi...
 
A

alberto.

Ospite
per me per le utenze intestate al soggetto iva vige l'art. 19 c.4

se son intestate a privati non detrai nulla

telefono di casa adibita una stanza a studio, utenza affari... mica detrai l'iva al 100%
se è utenza privato non detrai nulla
 
M

Monica

Ospite
Re: costi promiscui professionisti
Autore: Gabriele (---.pool80181.interbusiness.it)
Data: 09-Mag-2005 12:23
Questa è la risposta che era stata data nel forum e alla quale mi riferivo:
La normativa IVA è diversa da quella delle II.DD., tant'é che nessun articolo prevede una percentuale di detraibilità per i costi oggetto di domanda.
Comunque l'Agenzia delle Entrate con una sua risoluzione (che non ricordo il numero) é intervenuta asserendo che l'Iva sostenuta sui costi promiscui é deducibile in base al rapporto dell'utilizzo dei servizi tra uso personale ed uso professionale. Pertanto la deducibilità potrà essere operata utilizzando delle schede di raccordo per dimostrare la percentuale d'incidenza sui redditi professionali. (es. abitazione di mq. 100 di cui 20 adibiti a studio pecentuale di detrazione IVA 20%).
 
M

Marlin

Ospite
con pricipio di inerenza con l'attività esercitata citato nell'art. 19 comma 1 non si scherza.
Ognuno poi si prenda le sue responsabilità..
 
S

Sergio G.

Ospite
Circolare n.328E del 24/12/1997

3.2 BENI E SERVIZI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE IN OPERAZIONI IMPONIBILI ED IN OPERAZIONI ESCLUSE
Per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare
operazioni fuori campo IVA non compete, come e' gia' stato detto, alcuna
detrazione d'imposta per effetto di quanto stabilito dalle disposizioni
introdotte dall'art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 313 del 1997.
E' da stabilire, quindi, ai fini delle detrazioni, il trattamento
applicabile agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioe'
impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dal
campo IVA.
Com'e' agevole desumere, per tali beni e servizi spetta una detrazione
parziale, rapportata all'entita' del loro impiego nelle operazioni soggette ad
imposta, come, infatti, viene stabilito nel comma 4 del riformulato art. 19.
Ai fini della ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile e
quella indetraibile, la predetta norma non detta alcuna regola specifica,
demandando al contribuente la scelta del criterio piu' appropriato alle
diverse e variegate situazioni che possono verificarsi. Al contribuente viene
imposto soltanto, per l'eventuale controllo da parte degli organi competenti,
che i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei
servizi acquistati.
A titolo di esempio puo' affermarsi che ai fini della ripartizione
delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato sia per l'attivita'
imponibile sia per un'attivita' esclusa, un criterio oggettivo e coerente puo'
essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali.
La medesima norma dettata dal comma 4 stabilisce che ove si tratti di
beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni soggette ad imposta e
per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'attivita', la quota
d'imposta indetraibile e, conseguentemente quella detraibile, vanno
determinate con i medesimi criteri innanzi illustrati.
Va da ultimo rilevato che, sebbene la disposizione in commento faccia
testualmente riferimento ai beni e ai servizi "utilizzati", la regola sopra
enunciata trovera' ovviamente applicazione gia' in sede di acquisto dei beni e
dei servizi senza attendere l'effettiva utilizzazione degli stessi.
In altri termini, come affermato in via generale, il contribuente
dovra' effettuare una valutazione prospettica, in sede di acquisto, del futuro
impiego dei beni e dei servizi, al fine di determinare in quale misura
l'impiego stesso si colleghera' ad operazioni soggette al tributo (o ad esse
assimilate ai fini della detrazione) e in quale misura, invece, in operazioni
escluse dal campo di applicazione dell'imposta, in modo da calcolare in
definitiva, la quota d'imposta detraibile.

[%sig%]
 
A

alberto.

Ospite
...si questo era già stato trattato tempo fa..

ma come la mettiamo con le utenze intestate a privato?
 
T

turi

Ospite
Il criterio della deducibilità proporzionale all'utilizzo delle spese ad uso promiscuo vale ai fini delle imposte dirette.
Ai fini iva la detrazione proporzionale è possibile solo se si è stipulato un contratto a fini professionali e/o commerciali. Assente il requisito soggettivo (iva relativa ai beni e servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione), l'iva non è detraibile quandanche parte della spesa sostenuta dal privato venga utilizzata dal professionista od imprenditore.

Ciao ed auguri a tutti di felicissime feste...
T.
 
A

alberto.

Ospite
già...

auguri anche a te e famiglia... e a tutti voi

ps: se ti vuoi sentir più buono ed iniziare un 2006 migliore, devi dire 3 volte forza juve...

ehehehe

ciao
 
Alto