Sono andato sul sito che hai indicato:
..........Ricordiamo, però, che questa limitazione vale solo per la manutenzione ordinaria e straordinaria - lettere a) e b) dell'articolo 31 della legge 457/78 -, mentre per i lavori di ristrutturazione e di restauro - lettere c) e d) dello stesso articolo 31 - rimane in vigore il vecchio regime: qui tutto l'appalto è agevolato, senza bisogno di individuare la presenza di "beni significativi". ..........
per cui quello che dicevo prima è corretto. Non possono attaccarsi in caso di ristrutturazione........
poi nel sito fanno riferimento a compravendita, appalto, contratti scritti, ecc. per stabilire la prevalenza del dare o del fare sfociando in sentenze dell'86-87, ma tutto ciò mi sembra superato con i chiarimenti emmessi dal 2000 in poi (non vorrei essere noioso, ma, guardatevi quelle benedette settimane fiscali).
Ma poi, anche nelle F.A.Q. del sito, alla fine riportano (a proposito di manutenzioni):
* Se il valore dei beni " significativi " supera la meta di quello complessivo?
Si, in questo modo: occorre scorporare il costo della manodopera (esempio 3 milioni di lire) - che comunque è al 10% di I.V.A. - dall'importo complessivo dell'intervento (esempio 8 milioni di lire): la differenza è il costo del bene "significativo" (esempio 5 milioni). Quindi sulla differenza fra il valore del bene " significativo " e quello della manodopera (esempio 2 milioni di lire) si applica l'I.v.a. ordinaria del 20%, tutto il resto (esempio 3 milioni di lire ), pertanto, gode dell'agevolazione
* All'intera fattura, se il valore dei beni " significativi " non supera la metà dell'importo complessivo o ne è inferire?
Si, perché detratto dal valore complessivo (esempio 8 milioni di lire) i costo della manodopera ( esempio 4 milioni di lire) la differenza far il valore del bene " significativo " (esempio 4 milioni di lire) e quello della manodopera risulta uguale o inferiore a zero e l'aliquota ordinaria al 20% è ininfluente.
ciao