Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

iva bene significativo

A

alberto

Ospite
sulla fattura va poi citato:
estremi dichiarazione del cliente
estremi concessione edilizia
estremi leggi che permetton l'applicazione 10%
 
A

adriano

Ospite
se hai un po' di pazienza ti scannerizzo alcuni documenti e te li spedisco. Non subito però. ciao
 
A

alberto

Ospite
allego anche questo..

"Siamo rivenditori si stufe e caminetti; un nostro cliente si è presentato con un preventivo di un altro rivenditore in cui veniva applicata l’IVA al 4% su un caminetto completo di rivestimento (solitamente viene applicata al 20%).
Noi sappiamo che l’IVA al 4% o al 10% è possibile in caso di 1^ casa o ristrutturazione ma solo se il cliente possiede le autorizzazioni/licenze non scadute.
Sotto nostra richiesta il cliente ha chiesto maggiori informazioni e gli è stato risposto che l’IVA al 4%, in caso di vendita di caminetto completo di rivestimento, può essere applicata grazie ad una legge particolare non collegata a quella sopra menzionata.
Per noi è importante sapere se tutto ciò è possibile o se esiste una legge che potrebbe essere mal interpretata dall’altro rivenditore.
Risposta:
La cessione di caminetti con o senza rivestimento è considerata come una vendita dei cosiddetti "beni finiti" cioè di quei beni, che, una volta incorporati nei fabbricati, non ne perdono la loro individualità.
Qualora tali beni siano utilizzati per la costruzione di un fabbricato agevolato quale ad esempio un fabbricato “Tupini” oppure a un intervento di recupero di cui alle lettere c, d ed e, articolo 31 della legge 457/78, la loro cessione nell’ultima fase di commercializzazione è soggetta alla stessa aliquota cui è assoggettata la costruzione dell'immobile o l'intervento di recupero.
L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata al rilascio da parte dell'acquirente e sotto propria
responsabilità di una "dichiarazione" indicante la destinazione dei beni e l’agevolazione si estende logicamente anche alle relative prestazioni di posa in opera eventualmente effettuate da parte del soggetto cedente.
Inoltre il cedente è tenuto a richiedere al cliente una copia del titolo abilitativo dei lavori in modo da effettuare i necessari riscontri tra quanto dichiarato dal cliente e l'effettivo impiego dei beni acquistati tenendo presente che non sono necessari titoli abilitativi solamente per gli interventi rientranti nell’art. 31, Legge 457/1978, comma 1, lettera “a” manutenzione ordinaria).
Di conseguenza l’applicazione dell’IVA nella misura agevolata è possibile quando il caminetto è acquistato nell’ambito ad esempio di un intervento edilizio di costruzione 1^ casa (4%) o ristrutturazione edilizia (10%).
Nel caso in cui invece l’acquisto del caminetto non sia riferito ad un intervento più ampio ma sia l’ unico intervento edilizio da realizzare si può fare riferimento alla legge 23 dicembre 1999 n. 488 prorogata fino al 31.12.2005, la quale prevede per alcuni interventi di recupero tra cui le manutenzioni ordinarie e straordinarie, l’applicazione dell’IVA agevolata nella misura del 10% (mai del 4%) ma con alcune limitazioni per i beni “significativi”.
Nel caso in cui nell’ambito dell’intervento di manutenzione ordinaria oltre alla manodopera vi è anche la fornitura di beni significativi l’IVA al 10% si applica sul valore dell’intera prestazione diminuita del valore del bene significativo e sulla parte del bene significativo corrispondente al valore netto della prestazione (manodopera); ad esempio se la costruzione di un caminetto pari ad € 10.000 di cui € 2.000 sono riferiti al costo della manodopera ed € 8.000 alla fornitura del caminetto, l’aliquota agevolata del 10% si applicherà solo su € 4.000 (€ 2.000 valore della manodopera + € 2.000 parte della manodopera riferita al bene significativo).
In particolare la riduzione dell’IVA si applica solamente alla parte riconducibile all’opera di manutenzione e alla contemporanea fornitura di materie prime e semilavorate e non alla semplice fornitura di beni considerati significativi come i beni finiti (stufe e caminetti per esempio) per i quali nel caso si tratti di semplice fornitura non è prevista alcuna agevolazione IVA.
Nel caso in questione non si ritiene pertanto possibile l’applicazione dell’IVA nella misura ridotta del 4% o del 10% in assenza di intervento edilizio o in assenza di fornitura del bene con relativa posa in opera.
 
A

adriano

Ospite
..... in questo caso gli infissi, posson esser acquistati al 10% iva solo per esser posti in opera (indipendentemente da a, b, c, d, e, 457/78 l.)..

Su questo non sono d'accordo in quanto per le lett.a) e b) devo necessariamente applicare il calcolo della m.o. per i beni significativi con posa e non posso acquistarli al 10% come potrei fare per l'acquisto di altri beni con posa non significativi.
E' inteso che, per le suddette casistiche, l'acquisto del bene finito senza posa è sempre al 20% (significativo o non).

Per quanto riguarda le lett. c), d) ed e) posso acquistare beni finiti con posa o senza posa, e, senza distinzione di significativi o non al 10%.
concordi?
 
R

Rossana

Ospite
prima di tutto grazie ad alberto e adriano per le informazioni che mi state fornendo,
per quanto riguarda la cessione del bene al 10% senza posa in opera non saprei cosa dire,noi forniamo i serramenti insieme all'installazione, stipuliamo con il cliente un contratto e contestualmente chiediamo una copia della concessione edilizia in corso di validità con allegata la dichiarazione.
Ci viene contestata l'applicazione dell'iva al 10% su tutte le fatture.
noi riteniamo che per gli interventi di cui alle lettere c) d) e) della legge 457/78, che sono rispettivamente il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristruturazione urbanistica, rimane in vigore a regime l'iva al 10%, la novità riguarda l'estensione dell'agevolazione anche alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui alle lettere a) b) della stessa legge 457/78 ma in questo caso è necessario individuare il bene significativo.
in questo caso quale sarebbe il valore del bene significativo? nel corso di una conferenza organizzata da italia oggi con esponenti del ministero delle finanze a uno specifico quesito il fisco risponde; " si ritiene pertanto che come valore del bene significativo debba assumersi quello ovviamente non inferiore al prezzo d'acquisto" in definitiva io potrei fatturare allo stesso valore di acquisto esponendo nel valore della manodopera anche la quota del ricarico sul bene?

cmq per ora grazie ancora e buon fine settimana, ci penso di nuovo lunedì, ciao a tutti.
 
A

adriano

Ospite
Il valore del bene significativo, nel vostro caso che lo costruite, secondo me è il valore a cui vendereste il serramento ad un cliente che se lo porta via senza la posa. Infatti sarà formato dai vostri costi interni per costruirlo + il ricarico.
Per un commerciante è parallelamente la stessa cosa: sarà formato dal suo prezzo di acquisto + il ricarico.

Ma, secondo me, tutto questo non rientra nel tuo caso, che parli di intervento di cui alla let. c) (o d) non ho capito ma è indifferente).

Se ti contestano il tipo di intevento, che non lo considerano ristrutturazione ma manutenzione, è una cosa. Ma, in caso contrario, non vedo cosa abbiano da riprenderti...ciao
 
A

alberto

Ospite
da cui si riporta:
"MA LA CESSIONE CON POSA IN OPERA NON HA DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE

Le risposte date dal Ministero non risolvono certo tutti i problemi. Tra questi, si segnala quello relativo alla destinazione tra cessione con posa in opera e contratto d'appalto.

Infatti, la vendita di "beni significativi" (ad esempio di una caldaia o dei sanitari), con la semplice posa in opera degli stessi, non risulta essere agevolata, come afferma il ministero, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La distinzione tra fornitura di beni e appalto di servizi è stata oggetto in passato di molti interventi da parte della giurisprudenza. In un primo momento l'individuazione della discriminazione tra vendita ed appalto era stata circoscritta alla prevalenza del "fare" o del "dare": se i beni valevano più dei lavori da eseguire, allora si considerava che fosse una vendita. Più di recente, una giurisprudenza più attenta ha stabilito invece che il criterio della prevalenza del fare sul dare (e, quindi, dell'appalto sulla vendita) si realizza in base alla volontà espressa dalle parti nel contratto. Occorre, cioè, verificare se le parti, negli accordi contrattuali, hanno dato prevalenza all'elemento "lavoro" oppure se si è considerato solo il prodotto come tale, nel qual caso si è in presenza di una vendita.

Tuttavia, quando questo criterio risulti inadeguato (per la mancanza ad esempio, di un contratto scritto), occorre verificare il criterio dell'ordinaria produzione. Si ha cioè compravendita (e non appalto) quando lo stesso fornitore produce in serie i beni oggetto del contratto, anche se poi è lui stesso a prestare la propria opera per la loro installazione o per gli adattamenti richiesti dal cliente (così ha affermato la Cassazione con la sentenza 2621/87). Un aspetto particolare, ma esemplare è stato affrontato dalla Commissione tributaria centrale con la decisione 1706/86.

Secondo la commissione una fornitura d'infissi o piastrelle, costituenti ordinaria produzione in serie, non può che essere qualificata che compravendita anche se accompagnata dalla posa in opera.

Invece, quando il committente richiede un determinato tipo di piastrellatura o di infissi secondo caratteristiche specifiche, il rapporto può essere configurato come appalto. Pertanto occorrerà tenere conto anche di questi particolari aspetti prima di applicare l'I.v.a. agevolata prevista dalla Finanziaria, considerando comunque che la stesura di un contratto di appalto scritto potrebbe risolvere sul nascere le eventuali contestazioni."
 
Alto