da cui si riporta:
"MA LA CESSIONE CON POSA IN OPERA NON HA DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE
Le risposte date dal Ministero non risolvono certo tutti i problemi. Tra questi, si segnala quello relativo alla destinazione tra cessione con posa in opera e contratto d'appalto.
Infatti, la vendita di "beni significativi" (ad esempio di una caldaia o dei sanitari), con la semplice posa in opera degli stessi, non risulta essere agevolata, come afferma il ministero, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La distinzione tra fornitura di beni e appalto di servizi è stata oggetto in passato di molti interventi da parte della giurisprudenza. In un primo momento l'individuazione della discriminazione tra vendita ed appalto era stata circoscritta alla prevalenza del "fare" o del "dare": se i beni valevano più dei lavori da eseguire, allora si considerava che fosse una vendita. Più di recente, una giurisprudenza più attenta ha stabilito invece che il criterio della prevalenza del fare sul dare (e, quindi, dell'appalto sulla vendita) si realizza in base alla volontà espressa dalle parti nel contratto. Occorre, cioè, verificare se le parti, negli accordi contrattuali, hanno dato prevalenza all'elemento "lavoro" oppure se si è considerato solo il prodotto come tale, nel qual caso si è in presenza di una vendita.
Tuttavia, quando questo criterio risulti inadeguato (per la mancanza ad esempio, di un contratto scritto), occorre verificare il criterio dell'ordinaria produzione. Si ha cioè compravendita (e non appalto) quando lo stesso fornitore produce in serie i beni oggetto del contratto, anche se poi è lui stesso a prestare la propria opera per la loro installazione o per gli adattamenti richiesti dal cliente (così ha affermato la Cassazione con la sentenza 2621/87). Un aspetto particolare, ma esemplare è stato affrontato dalla Commissione tributaria centrale con la decisione 1706/86.
Secondo la commissione una fornitura d'infissi o piastrelle, costituenti ordinaria produzione in serie, non può che essere qualificata che compravendita anche se accompagnata dalla posa in opera.
Invece, quando il committente richiede un determinato tipo di piastrellatura o di infissi secondo caratteristiche specifiche, il rapporto può essere configurato come appalto. Pertanto occorrerà tenere conto anche di questi particolari aspetti prima di applicare l'I.v.a. agevolata prevista dalla Finanziaria, considerando comunque che la stesura di un contratto di appalto scritto potrebbe risolvere sul nascere le eventuali contestazioni."