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IMU SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 209/2022

Sono proprietario al 50%, con mia moglie per il restante 50%, di una casa nel comune di Venezia, dove sono anagraficamente residente e abitualmente dimorante (vi svolgo un'attività di alloggio turistico), e sono proprietario al 50%, sempre con mia moglie per il restante 50%, di una casa in provincia di Padova dove essa è anagraficamente residente e abitualmente dimorante. Fino ad oggi abbiamo pagato l'IMU pro quota per il 50% di possesso reciproco.
Nella sentenza e in alcune cassazioni successivi che la recepiscono non si fa cenno al "possesso" per ottenere le esenzioni totali dell'IMU prima casa dove appunto risediamo anagraficamente e abitualmente, per cui ho attivato una richiesta ai due comuni di esonero totale dell'IMU e di rimborso di quanto versato nei 5 anni precedenti.
Rientriamo nelle determinazioni della Consulta?
 

Rocco

Utente
La sentenza 209/2022 ha stabilito che ai fini imu l'immobile si considera abitazione principale se il solo posessore (proprietario o titolare di altro diritto reale) vi risiede e dimora abitualmente e non anche l'intero nucleo familiare.
Nel caso di cui al quesito ritengo che i coniugi non abbiano diritto al rimborso dell'imu pagata sugli immobili in cui non dimorano, seppur residenti anagraficamente, se ho ben compreso il quesito.
Saluti.
 
Forse non è chiaro che i due coniugi sono residenti e dimorano abitualmente in due diverse abitazioni, ciascuna delle quali per essi è l'abitazione principale e per la quale sono ovviamente esenti dal pagamento dell'IMU. Il problema interpretativo nasce dal fatto che reciprocamente sono proprietari pro quota delle reciproche residenze. Per la quota di possesso devono pagare l'IMU perché proprietari della loro quota oppure, interpretando la sentenza oggetto della richiesta di un parere, hanno titolo alla doppia esenzione, non essendo in questione il concetto di possesso, ma di abitazione principale quando i fatti dimostrino il diritto di abitazione?
Cosa ha fatto la Corte? In pratica ha dichiarato illegittima la norma del 2011, istitutiva dell’IMU, nella parte in cui vincola sostanzialmente il concetto di abitazione principale all’immobile dove risiede “anagraficamente” e dimora “abitualmente” non solo il suo legittimo possessore, ma anche tutto il suo nucleo familiare, anziché definirla come l’immobile dove risiede e dimora il suo possessore e stop.
Tale assetto viene dunque smantellato dalla Consulta, secondo la cui sentenza vi è “un’irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e incoerente disparità di trattamento fondata su un neutro dato geografico”. Dicono infatti i giudici che “a parità di situazione sostanziale” (la sostanza, cioè, è che la coppia non vive sotto lo stesso tetto, vuoi per quelli che invece risiedono e dimorano in Comuni distinti). Tutto ciò è oltretutto anti-costituzionale perché contrario all'articolo 31 della Carta, nel quale si legge che “la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia”.
 

Rocco

Utente
Il coniuge A anagraficamente residente e abitualmente dimorante a Venezia pagherà l'IMU sulla quota del 50% dell'immobile situato in provincia di Padova di cui è proprietario.
Il coniuge B anagraficamente residente e abitualmente dimorante in provincia di Padova pagherà l'IMU sulla quota del 50% dell'immobile situato a Venezia di cui è proprietario.
La sentenza 209/2022 entrerebbe in ballo nella circostanza in cui ad es. il comune di Venezia ovvero il comune del padovano chiedesse il pagamento dell'IMU riferita alla quota di possesso pari al 50% del coniuge che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell'immobile ivi situato poiché non vi dimora l'intero nucleo familiare, ma non mi pare sia il Suo caso.
Saluti.
 

GFALLUCCA

Utente
La sentenza 209 del 13/10/2022 della Corte Costituzionale ha rinvigorito il dibattito sulle agevolazioni IMU, sin ad allora "regolato", oltre alle norme di volta in volta approvate con le nuove finanziare, dalle sentenze della Corte di Cassazione sulla questione, numerose. In questa sentenza, c'è anche una tiratina d'orecchie alla Cassazione, come si legge in questo passaggio:
"""
...............................la Cassazione è infatti giunta “a negare ogni
esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune
diverso da quello del possessore dell’immobile......................................."""""""""""""
Quindi, per cui è errato negare, in modo assoluto per alcuni specifici casi, che NON si presenti nessuna agevolazione.
C'è un caso particolare, che però, non ho trovato trattato da nessuno e ripeto nessuno, come se non esistesse nessuna giurisprudenza in merito. Tanto particolare, che, visto che trattasi del sottoscritto, non ho trovato nessen professionista disposto a darmi una mano, partendo dal fatto che "per solo qualche centinaio di euro, non conviene fare ricorso, tanto anche se si vince, le spese vengono divise e sarebbero piu' alte, del pagamento"""- Mi piacerebbe leggere un vostro parere sulla questione. Preciso che in occasione della entrata in vigore dell'IMU, feci una domanda, non interpello, all'AdE, che mi rispose che nelle condizioni descritte, ne avevo diritto (comunque, anche ò'AdE si è presa una tiratina di orecchia della CC, nella sentenza citata). Vado ad esporre il caso:
""
Coniugi XXXXX (FLL...............) – YYYYYYYYY (N.....................), dal 1979, in comunione legale dei beni (stato non variato), marito dipendente, moglie casalinga (oggi pensionato/casalinga).
Nel 1990 acquistano immobile uso vacanza a Vasto Marina, (al 50%) trattato fiscalmente come seconda casa (stato mai variato), residenza San Severo.
Nel 1995 acquistano immobile, a San Severo, (al 50%) usufruendo i benefici fiscali come abitazione principale” (stato mai variato) residenza San Severo.
Nel 2000 il XXXXXXX viene trasferito d'ufficio, per lavoro, a Termoli e per motivi diversi, oltre che di CCNL, trasferisce la sua residenza nella loro casa di Vasto Marina, rimanendo senza variazione il trattamento fiscale dei 2 immobili.
Negli anni, alla Imposta Comunale sugli Immobili, è succeduta l'Imposta Municipale Unica, mai pagata per l'immobile dichiarato abitazione principale, sempre pagata per l'immobile di vacanza.
Con l'introduzione dell'Imu, ho chiesto, per iscritto, all'AdE, se la mia posizione di non residente nei confronti delle agevolazioni fiscali per la “prima casa” o abitazione principale”, potesse beneficiarne ancora, la Risposta (allegata) fu SI.
Nel 2019, per pensione il XXXXXXXX è tornato a risiedere in San Severo.
Nel 2023 il comune di San Severo ha notificato a XXXXXXX il mancato pagamento dell'Imu , per la quota del 50%, sull'immobile di San Severo , per residenza in altro comune.
Alla fine del 2022, è intervenuta la Corte Costituzionale sulla questione “agevolazioni”, abolendo gli articoli che facevano riferimento alla “obbligatorietà della residenza” e sulla differenza tra “abitazione stesso comune, altro comune”
Il Sig. XXXXXXX non trovato nessun professionista che lo volesse assistere a resistere contro il comune, vista le poche centinaia di euro da pagare. Il Sig. Fallucca ha pagato (omettendo di versare le relative sanzioni, ma non gli interessi).
Nel frattempo il Sig. XXXXXXXX ha studiato le sentenza della Cassazione sull'argomento (quella che affermava che per ipotesi, in determinate circostanza, poteva accadere che ad una abitazione principale, nessuna agevolazione fiscale spettava. Sentenza pesantemente sanzionata dalla Corte Costituzionale) . Ne deriva che la Quinta sezione della Corte di Cassazione, a febbraio 2023, nella occasione di una nuova sentenza sull'argomento, ha rimandato la questione alle Sezioni Unite, che ancora non si è espressa. Quindi confusione normativa ai massimi livelli."""
"

Scusate la lunghezza, buona lettura
 

catia71

Utente
un punto non mi è chiaro quando ha trasferito la residenza nella seconda casa di Vasto non ha richiesto l'esenzione per abitazione principale giusto? ma ha continuato a non pagare l'imu sulla casa di San Severo benché non avesse più la residenza....non so se ho capito bene la cosa, ma se così fosse, il problema è che avendo acquistato al 50% entrambe le abitazioni per almeno uno dei coniugi nel periodo in questione anche avesse effettuato le comunicazioni del caso, sul 50% delle due abitazioni i singoli coniugi avrebbero avuto da pagare l'imu per l'abitazione in cui non risiedeva...ad ogni modo io credo che nel suo caso non avendo comunicato nulla al comune di Vasto quando ha trasferito la residenza, sul suo 50% avrebbe dovuto corrispondere l'imu al comune di San Severo, che infatti gliela richiede. Avrebbe invece dovuto chiedere di poter usufruire dell'esenzione per il periodo in cui ha avuto la residenza a Vasto al comune di Vasto. La Corte costituzionale (non la cassazione pardon) non ha abolito il requisito della residenza, ha ritenuto incostituzionale impedire a due coniugi di avere residenze separate che è cosa diversa, se due coniugi hanno residenza e dimora effettiva in due case separate, possono legittimamente avere diritto all'esenzione IMU su due immobili diversi, demandando ai Comuni l'onere di provare che non sia così. La pronuncia della Corte anche se nelle intenzioni non avrebbe voluto, favorisce purtroppo anche i furbetti, e ne conosco diversi, che hanno la casa al mare e non pagano l'imu perché l'ha detto la cassazione, in barba a coloro che pagano puntualmente ogni cosa. Ovviamente c'è anche chi ha residenze e dimore separate come nel suo caso per motivi di lavoro e probabilmente la pronuncia della cassazione aveva l'intenzione di non penalizzare chi effettivamente ha esigenze diverse da quelle di evitare il pagamento dell'imu.
 
Ultima modifica:

GFALLUCCA

Utente
un punto non mi è chiaro quando ha trasferito la residenza nella seconda casa di Vasto non ha richiesto l'esenzione per abitazione principale giusto? ma ha continuato a non pagare l'imu sulla casa di San Severo benché non avesse più la residenza....non so se ho capito bene la cosa, ma se così fosse, il problema è che avendo acquistato al 50% entrambe le abitazioni per almeno uno dei coniugi nel periodo in questione anche avesse effettuato le comunicazioni del caso, sul 50% delle due abitazioni i singoli coniugi avrebbero avuto da pagare l'imu per l'abitazione in cui non risiedeva...ad ogni modo io credo che nel suo caso non avendo comunicato nulla al comune di Vasto quando ha trasferito la residenza, sul suo 50% avrebbe dovuto corrispondere l'imu al comune di San Severo, che infatti gliela richiede. Avrebbe invece dovuto chiedere di poter usufruire dell'esenzione per il periodo in cui ha avuto la residenza a Vasto al comune di Vasto. La Cassazione non ha abolito il requisito della residenza, ha ritenuto incostituzionale impedire a due coniugi di avere residenze separate che è cosa diversa, se due coniugi hanno residenza e dimora effettiva in due case separate, possono legittimamente avere diritto all'esenzione IMU su due immobili diversi, demandando ai Comuni l'onere di provare che non sia così. La pronuncia della Cassazione anche se nelle intenzioni non avrebbe voluto, favorisce purtroppo anche i furbetti, e ne conosco diversi, che hanno la casa al mare e non pagano l'imu perché l'ha detto la cassazione, in barba a coloro che pagano puntualmente ogni cosa. Ovviamente c'è anche chi ha residenze e dimore separate come nel suo caso per motivi di lavoro e probabilmente la pronuncia della cassazione aveva l'intenzione di non penalizzare chi effettivamente ha esigenze diverse da quelle di evitare il pagamento dell'imu.
Preciso:
1) Per la casa di Vasto non ho mai richiesto a nessun titolo nessuna agevolazione fiscale, nè nella compravendita, nè per l'ICI, oggi IMU;
2) dal 2000 al 2018 anno di ritrasferimento a San Severo mai pagato nè ICI, nè IMU, sulla abitazione di San Severo. Dichiarato ai fini fiscali del 730, sempre Vasto abitazione secondaria, San Severo abitazione principale. Mai ricevuto nessun accertamento dalla Agenzia delle Entrate (le ho ricevute, ma per altro), nè dal Comune di San Severo, salvo che per il 2017 e 2018;
3) La cassazione non ha abolito nulla, è la Corte Costituzionale che ha abolito tutti i passaggi di legge, che riguardano la "abitazione di famiglia", "la residenza" ed "nello stesso comune"
4) La cassazione, se non fosse intervenuta la Corte Costituzionale, mai mi avrebbe dato ragione, tanto è che si è beccata la tiratina di orecchie, quando in una sentenza ha scritto "ci possono essere casi nei quali si potrebbe presentare la circostanza che nessuno può usufruire di nessuna agevolazione"
5) l'accertamento del 2017 l'ho pagato, solo perchè nessuno si è voluto prendere in carico la questione, visto le poche centinaia di euro richiesta dal Comune.
6) naturalmente la mia, diciamo, curiosità legislativa sulla questione rimane intatta e credo che non sia l'unico caso in Italia.
7) l'AdE a mia stessa domanda, qui pubblicata, il 20/10/2012 ore 09.12 mi ha risposto "............................se nell'immobile destinato all'abitazione principale. risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poichè l'altro risiede e dimora in un diverso immobile situato in un comune diverso . l'aliquota ridotta spetta ad entrambi i coniugi ....................................."""
 

catia71

Utente
Intanto mi scuso ma a quest'ora della sera sono fusa si mi riferivo alle sentenze della corte che hanno rimesso in discussione le disposizioni che imponevano la scelta della unica abitazione principale....per quanto riguarda la risposta dell'ade del 2012 diciamo che ha l'importanza che potrebbe avere la risposta di un addetto del call center in breve nessuna...ora ti ripeto non ho la facoltà mentale di fare mente locale di quanto era in vigore nel 2012 per cui mi scuso, negli anni gli orientamenti erano diversi, mi pare che risalga al 2012 anche la posizione del mef su cui poi sono asserragliati un po' tutti negli anni, nella posizione di permettere residenze separate doppie esenzioni ecc....ma ciò a cui mi riferivo io era che il tuo sbaglio è stato di non richiedere l'esenzione dall'imu quando ti sei trasferito che comunque valeva per il tuo 50% e non anche per tua moglie comproprietaria, e che comunque ti avrebbe comunque scoperto sull'altra abitazione non so se mi sono spiegata, la nuova interpretazione data dalla corte, e vado a memoria non abolisce i requisiti per avere l'esenzione, stabilisce che siccome è incostituzionale imporre la residenza del nucleo familiare in un determinato luogo, i coniugi possono avere residenze separate ma per avere l'esenzione è necessaria, nel tuo caso avendo il 50% della seconda casa è evidente che non avresti comunque potuto usufruire del 100 di esenzione e qui mi fermo, qualcuno avrà la bontà di dare un parere più autorevole
 
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GFALLUCCA

Utente
Infatti, non voglio, né pretendo nessuna agevolazione al 100%, non c'è nessun motivo legale e logico per pretendono, i due immobili sono stati acquistati al 50% , in comunione legale, per mancano le basi per chiedere quello che scrive. Io non voglio pagare il mio 50,% di IMU sull'immobile di San severo dove è rimasta a vivere mia moglie . Oltre a questa pretesa non voglio null'altro. Il 2012 è l'anno di passaggio dalla ICI, alla IMU.
 

AndreaC.

Utente
Buongiorno, la mia casistica è molto semplice ma, tuttavia, non sono ancora riuscito a comprendere se ho diritto all'esenzione IMU in base alla citata sentenza:
  • marito e moglie, ognuno intestatario di 1 immobile al 100% (regime di separazione dei beni)
  • 1 casa marito con residenza nel Comune X
  • 1 casa moglie con residenza nello stesso Comune X
Marito già usufruisce dell'esenzione, la moglie può anch'essa usufruire dell'esenzione?

Grazie
 
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