La sentenza 209 del 13/10/2022 della Corte Costituzionale ha rinvigorito il dibattito sulle agevolazioni IMU, sin ad allora "regolato", oltre alle norme di volta in volta approvate con le nuove finanziare, dalle sentenze della Corte di Cassazione sulla questione, numerose. In questa sentenza, c'è anche una tiratina d'orecchie alla Cassazione, come si legge in questo passaggio:
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...............................la Cassazione è infatti giunta “a negare ogni
esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune
diverso da quello del possessore dell’immobile......................................."""""""""""""
Quindi, per cui è errato negare, in modo assoluto per alcuni specifici casi, che NON si presenti nessuna agevolazione.
C'è un caso particolare, che però, non ho trovato trattato da nessuno e ripeto nessuno, come se non esistesse nessuna giurisprudenza in merito. Tanto particolare, che, visto che trattasi del sottoscritto, non ho trovato nessen professionista disposto a darmi una mano, partendo dal fatto che "per solo qualche centinaio di euro, non conviene fare ricorso, tanto anche se si vince, le spese vengono divise e sarebbero piu' alte, del pagamento"""- Mi piacerebbe leggere un vostro parere sulla questione. Preciso che in occasione della entrata in vigore dell'IMU, feci una domanda, non interpello, all'AdE, che mi rispose che nelle condizioni descritte, ne avevo diritto (comunque, anche ò'AdE si è presa una tiratina di orecchia della CC, nella sentenza citata). Vado ad esporre il caso:
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Coniugi XXXXX (FLL...............) – YYYYYYYYY (N.....................), dal 1979, in comunione legale dei beni (stato non variato), marito dipendente, moglie casalinga (oggi pensionato/casalinga).
Nel 1990 acquistano immobile uso vacanza a Vasto Marina, (al 50%) trattato fiscalmente come seconda casa (stato mai variato), residenza San Severo.
Nel 1995 acquistano immobile, a San Severo, (al 50%) usufruendo i benefici fiscali come abitazione principale” (stato mai variato) residenza San Severo.
Nel 2000 il XXXXXXX viene trasferito d'ufficio, per lavoro, a Termoli e per motivi diversi, oltre che di CCNL, trasferisce la sua residenza nella loro casa di Vasto Marina, rimanendo senza variazione il trattamento fiscale dei 2 immobili.
Negli anni, alla Imposta Comunale sugli Immobili, è succeduta l'Imposta Municipale Unica, mai pagata per l'immobile dichiarato abitazione principale, sempre pagata per l'immobile di vacanza.
Con l'introduzione dell'Imu, ho chiesto, per iscritto, all'AdE, se la mia posizione di non residente nei confronti delle agevolazioni fiscali per la “prima casa” o abitazione principale”, potesse beneficiarne ancora, la Risposta (allegata) fu SI.
Nel 2019, per pensione il XXXXXXXX è tornato a risiedere in San Severo.
Nel 2023 il comune di San Severo ha notificato a XXXXXXX il mancato pagamento dell'Imu , per la quota del 50%, sull'immobile di San Severo , per residenza in altro comune.
Alla fine del 2022, è intervenuta la Corte Costituzionale sulla questione “agevolazioni”, abolendo gli articoli che facevano riferimento alla “obbligatorietà della residenza” e sulla differenza tra “abitazione stesso comune, altro comune”
Il Sig. XXXXXXX non trovato nessun professionista che lo volesse assistere a resistere contro il comune, vista le poche centinaia di euro da pagare. Il Sig. Fallucca ha pagato (omettendo di versare le relative sanzioni, ma non gli interessi).
Nel frattempo il Sig. XXXXXXXX ha studiato le sentenza della Cassazione sull'argomento (quella che affermava che per ipotesi, in determinate circostanza, poteva accadere che ad una abitazione principale, nessuna agevolazione fiscale spettava. Sentenza pesantemente sanzionata dalla Corte Costituzionale) . Ne deriva che la Quinta sezione della Corte di Cassazione, a febbraio 2023, nella occasione di una nuova sentenza sull'argomento, ha rimandato la questione alle Sezioni Unite, che ancora non si è espressa. Quindi confusione normativa ai massimi livelli.""""
Scusate la lunghezza, buona lettura