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diritto all'assegno nucleo familiare coniuge affidatario

catia71

Utente
Dò la mia testimonianza riguardo al caso nostro in azienda confermato dall'Inps con cui ho parlato personalmente. Nel nostro caso si tratta di genitori ex conviventi, la figlia convivente con la madre. Per la domanda presentata dalla madre ha potuto percepire solo parte degli assegni arretrati, in quando dallo scorso anno ha percepito redditi di locazione e nessun reddito di lavoro dipendente. Per cui di fatto poi non può più percepire gli assegni. La risposta dell'Inps è stata "cambino la residenza alla figlia e il padre ripresenti la domanda a suo nome".
 

STUDIOCEL

Utente
Si ma onoame72 rivendica la parità di trattamento col caso di coniugi separati ma con figlio affidati ad uno solo...
Nel momento che i figli sono affidati ad un sol genitore è precluso all'altro il diritto agli ANF in qualsiasi caso anche se avesse le condizioni di reddito...allora il giudice è venuto in aiuto in questo caso dicendo che tu unico genitore affidatario puoi chiedere gli anf usufruendo delle condizioni di reddito dell'altro genitore anche se non affidatario...diversamente si creerebbe una condizione di maggior disagio rispetto ai casi di affidamento congiunto dove tutti e due (uno alternativo all'altro) hanno accesso agli anf...
 

catia71

Utente
Si si ho capito la situazione ma mi sono ricordata che avevo partecipato a questa discussione e non avevo scritto la fine della storia, che conferma in pratica la linea tenuta dalla sua azienda. L'unico modo di avere gli assegni nel nostro caso e come nel suo, è trasferire la residenza dei figli e richiedere l'assegno con le diverse condizioni reddituali del richiedente, rileggendo i post iniziali in cui onoame72 sottolineava la differenza notevole di importo mi viene da sottolineare che non è una differenza di trattamento, in quanto nel caso in cui la famiglia sia unita i redditi di entrambi i coniugi incidono sulla misura del trattamento.
 

onoame72

Utente
Dò la mia testimonianza riguardo al caso nostro in azienda confermato dall'Inps con cui ho parlato personalmente. Nel nostro caso si tratta di genitori ex conviventi, la figlia convivente con la madre. Per la domanda presentata dalla madre ha potuto percepire solo parte degli assegni arretrati, in quando dallo scorso anno ha percepito redditi di locazione e nessun reddito di lavoro dipendente. Per cui di fatto poi non può più percepire gli assegni. La risposta dell'Inps è stata "cambino la residenza alla figlia e il padre ripresenti la domanda a suo nome".
in pratica è la stessa cosa del caso mio.
Io pero non sono convinto. Peccato che non sono un avvocato e che la mia ex moglie non se la sente di intraprendere una vertenza giudiziale.
Io sono convinto che secondo i principi applicati nelle varie sentenze, i giudici le darebbero ragione.

... la differenza notevole di importo mi viene da sottolineare che non è una differenza di trattamento, in quanto nel caso in cui la famiglia sia unita i redditi di entrambi i coniugi incidono sulla misura del trattamento.
No la differenza è notevole. la famiglia non è unita. Siamo cmq separati legalmente e per tanto i redditi da considerarsi non sono uniti.
 

catia71

Utente
Infatti essendo separati vengono considerati separatamente, se la domanda la fa il genitore convivente viene considerato il suo reddito e non avendone i requisiti non ne ha diritto, dunque lo può fare l'altro genitore che però deve avere il requisito della convivenza con i figli. Sono d'accordo non è giusto dovrebbe essere possibile al genitore convivente poter fare la domanda usufruendo dei requisiti dell'altro genitore..ma tant'è che attualmente è l'Inps che risponde picche. Questo per confortarla sul fatto che non è l'azienda a respingerle la domanda, anche perché francamente non è che l'azienda ha un interesse contrapposto per cui gliela rifiuta, i datori di lavoro fanno solo da tramite ma se l'ente erogatore poi non la riconosce...riguardo la differenza notevole di cui parla, è notevole ma se il richiedente non ha redditi di lavoro dipendente non gli compete, infatti se foste sposati le competerebbe sempre e comunque in base ai suoi requisiti dunque importi più bassi. Secondo me l'unica battaglia che può fare eventualmente è che le possano essere riconosciuti gli assegni in base ai suoi requisiti (la via più breve e non costosa è cambiando la residenza ai figli, ndr "suggerimento dell'inps).
 

onoame72

Utente
Un aggiornamento...
Ho finalmente ricevuto una risposta convincente dall'INPS a seguito di una mia richiesta sul portale INPS Risponde.
In pratica abbiamo tutti ragione :).
Secondo la legge vigente l'assegno non spetta alla mia ex moglie. I vari ricorsi e sentenze alla cassazione danno pero ragione a me in opposizione alla normativa vigente. Il problema è che le varie sentenze fanno stato tra le parti e non sono sentenza erga omnes a corti unite e quindi non fanno legge.
Bisogna solo fare un ricorso legale e sperare che il giudice che si deve pronunciare segua il filone della natura assistenziale dell'assegno nucleo familiare.
 

STUDIOCEL

Utente
Si, ti hanno dato ragione :) ma in pratica siamo ancora al punto di prima, anzi se prima contestavi l'operato della ditta adesso sei certo che il rifiuto dell'azienda è legittimo...
 

emi74

Utente
Salve
Vorrei esporre il mio caso.
Ho lavorato e percepito gli anf di nr. 3 figli fino a settembre e poi per altri tre mesi fino a dicembre 2017 per via della naspi.
Da gennaio 2018 non percepisco piu gli anf per naspi completata e ancora disoccupata.
Considerando che l affido dei figli e' condiviso e i figli vivono con me potrei chiedere gli anf sfruttando la posizione lavorativa del mio ex comiuge?
Se la risposta e' si'...quale sarebbe la procedura?
Qualcuno potrebbe consigliarmi?
Grazie.
 

onoame72

Utente
presumendo che hai gia i bambini nel tuo nucleo familiare (ANF43), dovresti presentare al datore di lavoro del coniuge il modello SR65
 
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