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Nel mio caso potrei richiedere io l'assegno per poi versarlo alla mia ex-moglie. Ma calcolando sul mio reddito lei percepirebbe 70€, calcolando sul suo reddito percepirebbe 258€. La differenza è sostanziale.Ok però se fosse così perché impedire al padre di percepire l'assegno pur avendone tutti i requisiti nel mio caso lui li ha percepiti fino al rinnovo della domanda in cui li hanno condizionati al pagamento alla ex compagna. Per assurdo non ci sarebbe nessun impedimento se trasferisse la residenza della figlia con sé. Bah vedremo vi saprò dire.
Nessuno riesce a darmi una mano a reperire questa sentenza?Avrei bisogno di accedere alla sentenza del tribunale di venezia sezione lavoro a cui fa riferimento la sentenza della cassazione per capire bene quali erano gli elementi in causa: tipo di reddito, tipo di affidamento ecc.
Unici dati ai fini della ricerca sono i seguenti:
"Il Tribunale con sentenza del 27.5.2005 accoglieva la domanda condannando la CSM scarl al versamento, a titolo di anticipazione del trattamento, in favore della ricorrente degli assegni familiari per i due figli. La Corte di appello di Venezia con sentenza numero 726/2007 rigettava l’appello dell’INPS."
Qualcuno sa aiutarmi a reperire queste sentenze?
Grazie
Mi par di ricordare che tu stessi cercando conforto in quella sentenza per poter bypassare la risposta della ditta di per se giusta..e stavi cercando la sentenza per escludere che detta sentenza si riferisse solo nel caso di un genitore con affido e l'altro senza affido...quindi mi sta suggerendo che qualora avessimo un affidamento esclusivo automaticamente le sarebbe stato riconosciuto il diritto all'assegno?
Il fatto è che questa non è stata la motivazione che ci è stata data dalla mia azienda.