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diritto all'assegno nucleo familiare coniuge affidatario

STUDIOCEL

Utente
Ma tu per gli ANF del tuo dipendente hai fatto la verifica del 70% dei redditi dei componenti il nucleo anf autorizzato, madre e figli?
Il motivo della contesa sta qui...nucleo che non rispetta il parametro 70%, e allora per la sola verifica del 70% redditi del papà...
 

catia71

Utente
Premesso che della cosa si occupa l'ufficio paghe però prometto che aggiornerò con il responso finale, io ho predisposto la pratica facendo prima il riconoscimento del nucleo familiare in capo al papà cui è seguita l'autorizzazione dell'Inps con l'istruzione che il papà avrebbe dovuto presentare la domanda ANF/DIP unitamente all'ANF/FN della madre. Ora scusatemi non è esattamente il mio campo, ma da quello che ho capito i due genitori sono titolari entrambi del diritto di richiedere l'assegno familiare (chiaramente o uno o l'altro) però nel caso in cui il genitore non convivente non possa percepire l'assegno perché appunto non convivente, l'altro genitore anche nel caso non abbia i redditi da lavoro dipendente soddisfa il requisito reddituale dalla posizione dell'altro mentre l'assegno lo percepisce il convivente. Almeno io l'autorizzazione dell'Inps la leggo così, anche perché altrimenti tutti quelli che sono separati e che hanno i figli conviventi con la mamma che non lavora gli assegni non li percepiscono mai? Lo troverei assurdo però per come siamo contorti ci sta pure!
 

STUDIOCEL

Utente
Il requisito è soddisfatto anche con reddito zero...il problema sorge quando si ha zero da lavoro dipendente e basta solo un euro di altri redditi per non soddisfarlo..
 

catia71

Utente
Ok però se fosse così perché impedire al padre di percepire l'assegno pur avendone tutti i requisiti nel mio caso lui li ha percepiti fino al rinnovo della domanda in cui li hanno condizionati al pagamento alla ex compagna. Per assurdo non ci sarebbe nessun impedimento se trasferisse la residenza della figlia con sé. Bah vedremo vi saprò dire.
 

onoame72

Utente
Ok però se fosse così perché impedire al padre di percepire l'assegno pur avendone tutti i requisiti nel mio caso lui li ha percepiti fino al rinnovo della domanda in cui li hanno condizionati al pagamento alla ex compagna. Per assurdo non ci sarebbe nessun impedimento se trasferisse la residenza della figlia con sé. Bah vedremo vi saprò dire.
Nel mio caso potrei richiedere io l'assegno per poi versarlo alla mia ex-moglie. Ma calcolando sul mio reddito lei percepirebbe 70€, calcolando sul suo reddito percepirebbe 258€. La differenza è sostanziale.
 

onoame72

Utente
Avrei bisogno di accedere alla sentenza del tribunale di venezia sezione lavoro a cui fa riferimento la sentenza della cassazione per capire bene quali erano gli elementi in causa: tipo di reddito, tipo di affidamento ecc.
Unici dati ai fini della ricerca sono i seguenti:
"Il Tribunale con sentenza del 27.5.2005 accoglieva la domanda condannando la CSM scarl al versamento, a titolo di anticipazione del trattamento, in favore della ricorrente degli assegni familiari per i due figli. La Corte di appello di Venezia con sentenza numero 726/2007 rigettava l’appello dell’INPS."

Qualcuno sa aiutarmi a reperire queste sentenze?
Grazie
 
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onoame72

Utente
Avrei bisogno di accedere alla sentenza del tribunale di venezia sezione lavoro a cui fa riferimento la sentenza della cassazione per capire bene quali erano gli elementi in causa: tipo di reddito, tipo di affidamento ecc.
Unici dati ai fini della ricerca sono i seguenti:
"Il Tribunale con sentenza del 27.5.2005 accoglieva la domanda condannando la CSM scarl al versamento, a titolo di anticipazione del trattamento, in favore della ricorrente degli assegni familiari per i due figli. La Corte di appello di Venezia con sentenza numero 726/2007 rigettava l’appello dell’INPS."

Qualcuno sa aiutarmi a reperire queste sentenze?
Grazie
Nessuno riesce a darmi una mano a reperire questa sentenza?
Grazie
 

STUDIOCEL

Utente
il caso è un coniuge affidatario e l'altro no
anche la sentenza del 2017 tratta un caso specificando un coniuge affidatario e l'altro no e segnala lo stesso principio nella sentenza 6351/2015...



CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2017, n. 11569

Assegno per il nucleo familiare – Coniuge separato – Art. 211, L. n. 151/1975

Fatti di causa

Con sentenza 608/2011 la Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello dell’INPS avverso la sentenza del tribunale che dichiarava il diritto di L.M. all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare per i figli V. e G. affidati alla madre in sede di separazione tra i coniugi.

A sostegno del decisum la Corte territoriale osservava che il coniuge separato non affidatario è titolare del diritto alla corresponsione dell’assegno in base alla lettera dell’art. 211 della I. 19.5.1975 n. 75 (ndrart. 211 della I. 19.5.1975 n. 151) ed alla luce della giurisprudenza di legittimità (SU 5135/1989).

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS con un motivo corredato da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. L.M. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il motivo proposto l’INPS allega la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 69 del 1988, art. 2 commi 2 e 6, convertito con modificazione dalla I. 153/1988, e art. 211 L. 19 maggio 1975 n. 151; in quanto al fine di accertare la spettanza del diritto occorreva considerare sia il tenore letterale della disposizione che si riferisce testualmente al “coniuge cui i figli sono affidati”, sia che la contraria interpretazione accolta dai giudici di merito non si armonizzava con la logica dell’assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69/1988 sostitutivo della disciplina degli assegni familiari di cui al TU DPR n. 567/1955.

2. Il motivo appare infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide pienamente e secondo cui la L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, prevede che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”.

3. La lettera della norma, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, porta a ritenere che il coniuge affidatario dei figli, quando non possa percepire l’assegno in questione in virtù di un proprio rapporto di lavoro, ha diritto di percepirlo per il tramite di quello non affidatario.

4. Si tratta di un principio affermato nella sentenza delle Sez. Unite di questa Corte n. 5135/1989; poi ribadito con sentenze n. 24204/2004 e 5060/2003; e di recente richiamato anche nella sentenza 6351/2015.

5. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza impugnata che ha fatto buon governo delle regole di diritto applicabili alla fattispecie. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2200, di cui € 2000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori.
 

onoame72

Utente
quindi mi sta suggerendo che qualora avessimo un affidamento esclusivo automaticamente le sarebbe stato riconosciuto il diritto all'assegno?
Il fatto è che questa non è stata la motivazione che ci è stata data dalla mia azienda.
 

STUDIOCEL

Utente
quindi mi sta suggerendo che qualora avessimo un affidamento esclusivo automaticamente le sarebbe stato riconosciuto il diritto all'assegno?
Il fatto è che questa non è stata la motivazione che ci è stata data dalla mia azienda.
Mi par di ricordare che tu stessi cercando conforto in quella sentenza per poter bypassare la risposta della ditta di per se giusta..e stavi cercando la sentenza per escludere che detta sentenza si riferisse solo nel caso di un genitore con affido e l'altro senza affido...
Da questa ultima sentenza pare proprio confermato che il caso trattato a venezia era un affidamento esclusivo, che non fa al caso tuo...
 
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