salve,
vorrei condividere il mio problema sperando che qualcuno mi possa aiutare.
Sono un lavoratore dipendente, separato. Ho 2 figli che convivono con la mia ex-moglie.
La mia ex-moglie non ha reddito da lavoro dipendente ma solo un reddito di 1500 euro quale affitto di un immobile in regime di cedolare secca.
La mia ex-moglie ha presentato la richiesta di assegno nucleo familiare modello ANF/FN alla mia azienda ma si è vista rigettare la richiesta in quanto l'azienda sostiene che il suo reddito non è composta al 70% da reddito di lavoro dipendente.
Io non ho trovato un chiara informazione a riguardo nelle circolari INPS ufficiali ma ho trovato alcune sentenze della cassazione che invece chiariscono che il diritto all'assegno è sancito da me lavoratore dipendente e che il reddito della mia ex-moglie debba solo essere usato per stabilire l'importo.
Non so se è permesso mettere link in questo forum (nel caso lo aggiungo dopo).
Sentenza 17 dicembre 2014 – 30 marzo 2015, n. 6351
da cui estraggo quanto segue:
La finalità assistenziale del nuovo istituto e la chiara dizione legislativa inducono a ritenere che il reddito da tenere presente ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche, se titolare del diritto alla corresponsione; il reddito di quest’ultimo viene tuttavia in considerazione per stabilire il diritto alla erogazione della provvidenza assistenziale; una volta stabilita la spettanza dell’assegno, l’ammontare viene determinato sulla base del reddito del nucleo familiare dell’altro coniuge affidatario. Pertanto la pretesa dell’INPS di voler considerare il requisito reddituale del coniuge affidatario ai fini della spettanza della prestazione e non solo per la determinazione del quantum è palesemente infondata alla luce della chiarodecisum di questa Corte. Quanto accertato dai Giudici di appello in relazione al reddito della G. non viene contestato.
Leggendo questa sentenza a me pare ovvio che l'assegno alla mia ex-moglie sia dovuto. Ma come faccio a fare in modo che questa sentenza sia applicata al caso nostro?
Grazie in anticipo a coloro che avranno la bontà di aiutarci.
vorrei condividere il mio problema sperando che qualcuno mi possa aiutare.
Sono un lavoratore dipendente, separato. Ho 2 figli che convivono con la mia ex-moglie.
La mia ex-moglie non ha reddito da lavoro dipendente ma solo un reddito di 1500 euro quale affitto di un immobile in regime di cedolare secca.
La mia ex-moglie ha presentato la richiesta di assegno nucleo familiare modello ANF/FN alla mia azienda ma si è vista rigettare la richiesta in quanto l'azienda sostiene che il suo reddito non è composta al 70% da reddito di lavoro dipendente.
Io non ho trovato un chiara informazione a riguardo nelle circolari INPS ufficiali ma ho trovato alcune sentenze della cassazione che invece chiariscono che il diritto all'assegno è sancito da me lavoratore dipendente e che il reddito della mia ex-moglie debba solo essere usato per stabilire l'importo.
Non so se è permesso mettere link in questo forum (nel caso lo aggiungo dopo).
Sentenza 17 dicembre 2014 – 30 marzo 2015, n. 6351
da cui estraggo quanto segue:
La finalità assistenziale del nuovo istituto e la chiara dizione legislativa inducono a ritenere che il reddito da tenere presente ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche, se titolare del diritto alla corresponsione; il reddito di quest’ultimo viene tuttavia in considerazione per stabilire il diritto alla erogazione della provvidenza assistenziale; una volta stabilita la spettanza dell’assegno, l’ammontare viene determinato sulla base del reddito del nucleo familiare dell’altro coniuge affidatario. Pertanto la pretesa dell’INPS di voler considerare il requisito reddituale del coniuge affidatario ai fini della spettanza della prestazione e non solo per la determinazione del quantum è palesemente infondata alla luce della chiarodecisum di questa Corte. Quanto accertato dai Giudici di appello in relazione al reddito della G. non viene contestato.
Leggendo questa sentenza a me pare ovvio che l'assegno alla mia ex-moglie sia dovuto. Ma come faccio a fare in modo che questa sentenza sia applicata al caso nostro?
Grazie in anticipo a coloro che avranno la bontà di aiutarci.