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diritto all'assegno nucleo familiare coniuge affidatario

onoame72

Utente
salve,
vorrei condividere il mio problema sperando che qualcuno mi possa aiutare.
Sono un lavoratore dipendente, separato. Ho 2 figli che convivono con la mia ex-moglie.
La mia ex-moglie non ha reddito da lavoro dipendente ma solo un reddito di 1500 euro quale affitto di un immobile in regime di cedolare secca.
La mia ex-moglie ha presentato la richiesta di assegno nucleo familiare modello ANF/FN alla mia azienda ma si è vista rigettare la richiesta in quanto l'azienda sostiene che il suo reddito non è composta al 70% da reddito di lavoro dipendente.

Io non ho trovato un chiara informazione a riguardo nelle circolari INPS ufficiali ma ho trovato alcune sentenze della cassazione che invece chiariscono che il diritto all'assegno è sancito da me lavoratore dipendente e che il reddito della mia ex-moglie debba solo essere usato per stabilire l'importo.

Non so se è permesso mettere link in questo forum (nel caso lo aggiungo dopo).
Sentenza 17 dicembre 2014 – 30 marzo 2015, n. 6351
da cui estraggo quanto segue:

La finalità assistenziale del nuovo istituto e la chiara dizione legislativa inducono a ritenere che il reddito da tenere presente ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche, se titolare del diritto alla corresponsione; il reddito di quest’ultimo viene tuttavia in considerazione per stabilire il diritto alla erogazione della provvidenza assistenziale; una volta stabilita la spettanza dell’assegno, l’ammontare viene determinato sulla base del reddito del nucleo familiare dell’altro coniuge affidatario. Pertanto la pretesa dell’INPS di voler considerare il requisito reddituale del coniuge affidatario ai fini della spettanza della prestazione e non solo per la determinazione del quantum è palesemente infondata alla luce della chiarodecisum di questa Corte. Quanto accertato dai Giudici di appello in relazione al reddito della G. non viene contestato.

Leggendo questa sentenza a me pare ovvio che l'assegno alla mia ex-moglie sia dovuto. Ma come faccio a fare in modo che questa sentenza sia applicata al caso nostro?

Grazie in anticipo a coloro che avranno la bontà di aiutarci.
 

STUDIOCEL

Utente
Se avete fatto un errore perche non avete considerato che la tua ex-moglie non ha il requisito del 70% ora dovete far annullare l'autorizzazione della tua ex-moglie e chiederla a tuo nome..sarai poi tu che li chiederai al tuo datore di lavoro facendo riferimento al tuo di reddito..

Se pero c'è l'affidamento (penso esclusivo) alla tua ex-moglie allora pare da questa sentenza che il requisito si debba verificare sul tuo di reddito ma poi l'importo sul suo di reddito..
 
Ultima modifica:

onoame72

Utente
salve e grazie della risposta. In verita non è la stessa cosa che capisco io.

Pertanto la pretesa dell’INPS di voler considerare il requisito reddituale del coniuge affidatario ai fini della spettanza della prestazione e non solo per la determinazione del quantum è palesemente infondata alla luce della chiaro decisum di questa Corte

il 70% è un requisito reddituale.
 

onoame72

Utente
ma da dove si evince che vale solo se l'affidamento alla mamma è esclusivo?
nel mio caso abbiamo una affidamento congiunto ma i bambini convivono con la madre
 

STUDIOCEL

Utente
Lo dice la sentenza!

La Corte territoriale osservava, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che il coniuge separato non affidatario è titolare del diritto alla corresponsione degli assegni e il reddito di quest’ultimo viene in considerazione per stabilire il diritto all’erogazione della provvidenza
 
Ultima modifica:

onoame72

Utente
Francamente non sono convinto. La sentenza parla di genitore affidatario e non affidatario esclusivo. E poiche legalmente affidamento condiviso ed affidamento esclusivo hanno diversa valenza io credo che in tal caso avrebbero scritto affidatario esclusivo.
 

STUDIOCEL

Utente
ma scusa come puoi sostenere che la sentenza parla di genitore affidatario e non è inteso affidatario esclusivo?
...se dice " il coniuge separato non affidatario è titolare del diritto alla corresponsione degli assegni" è chiaro che la sentenza tratta di ex coniugi con figli affidati esclusivamente a uno solo....
 

onoame72

Utente
L'affidamento condiviso è il regime ordinario introdotto con la legge n. 54 dell’8/2/2006. Esso comporta l'esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori nell’ottica di una responsabilità condivisa: le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La residenza anagrafica del minore è comunque fissata presso uno dei genitori.

L'affidamento esclusivo in capo ad uno dei due genitori implica l'esercizio della potestà in via esclusiva sui figli da parte del genitore affidatario, sempre restando la titolarità della potestà in capo ad entrambi i genitori; le decisioni di maggiore interesse sono sempre prese di comune accordo tra i genitori e viene regolamentato il diritto di visita del genitore non affidatario così come i periodi di vacanza da trascorrere con i figli. I tempi e le modalità di visita sono in genere ed auspicabilmente presi di comune accordo tra i genitori nel superiore interesse dei figli.

Pertanto come puo questa differenza influenzare il principio di questa sentenza che è:
l’assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n.69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 – finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell’eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età – ha natura assistenziale;
 
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