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Decadenza agevolazioni prima casa - accertamento per mancata fusione catastale

Riferimento: Decadenza agevolazioni prima casa - accertamento per mancata fusione cat

Da quello che ho capito... il contribuente ha comprato le due unità immobiliari e la residenza l'ha presa dopo.... la decadenza si ha dopo 3 anni + 18 mesi (orami c'è molta giurisprudenza in merito)..
 

MrDike

Utente
Riferimento: Decadenza agevolazioni prima casa - accertamento per mancata fusione cat

ho presentato di recento un ricorso avverso un recupero agevolazione prima casa e sono certo che la decadenza può essere eccepita dopo 3 anni + 18 mesi.
E la causa di decadenza era proprio la mancata fusione catastale?

Al riguardo vorrei fare un ulteriore esempio.

Con la risoluzione ministeriale del 4 Giugno 2009 n. 142/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti a seguito di istanza di interpello relativa alle agevolazioni prima casa per l'acquisto di un alloggio contiguo.

L’amministrazione finanziaria, recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “le agevolazioni prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa” (ex multis, Cassazione Civile, sez. I, 22 Gennaio 1998, n. 563; Cassazione Civile, sez. V, 14 Maggio 2007, n. 10981), con risoluzione n. 25 del 25 Febbraio 2005 e circolare n. 38 del 12 Agosto 2005, ha riconosciuto la possibilità di applicare le agevolazioni “prima casa” all’acquisto contemporaneo di due alloggi contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa ed ha ammesso a godere dei benefici anche il proprietario di alloggio, già acquisito con le suddette agevolazioni, in relazione all’atto di acquisto di altro immobile adiacente da accorpare al primo.

Resta inteso che nel caso in esame si rende comunque necessaria la ricorrenza di tutti gli altri requisiti di cui alla Nota II bis, posta in calce all’articolo 1, Tariffa parte prima, allegata al TUR, vale a dire l’ubicazione dell’immobile nel comune di residenza, la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso comune, diversi dall’alloggio da ampliare, la novità nel godimento dell’agevolazione “prima casa”.

Pertanto, al di là del fatto che il contribuente non aveva mai usufruito delle agevolazioni prima casa, in quanto tale possibilità non era prevista dalla normativa vigente ratione temporis (il primo appartamento era stato donato nel 1979), come può rilevare l'ulteriore termine dei 18 mesi, correlato esclusivamente al requisito della residenza, che lo stesso contribuente possiede già tempo nell'immobile che verrà ampliato?

La succitata Nota II-bis, alla lett. a), prevede infatti che "l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza..."
 
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Riferimento: Decadenza agevolazioni prima casa - accertamento per mancata fusione cat

Secondo me il problema di base è che li ha acquistati insieme e che ha preso la residenza dopo qualche mese.... io ho fatto solamente presente che a mio modo di vedere l'amministrazione finanziaria ha 3 anni + 18 mesi per emanare l'atto di liquidazione... relativamente al fatto che possa o meno essere messo in discussione l'avviso di liquidazione nel merito (mancata fusione delle particelle) non ho avuto modo di approfondire la questione.
 

MrDike

Utente
Riferimento: Decadenza agevolazioni prima casa - accertamento per mancata fusione cat

relativamente al fatto che possa o meno essere messo in discussione l'avviso di liquidazione nel merito (mancata fusione delle particelle) non ho avuto modo di approfondire la questione.
Ed è appunto questo che mi interessa... cmq, in questi giorni faccio un salto in Agenzia per verificare la loro posizione...
 

MrDike

Utente
Riferimento: Decadenza agevolazioni prima casa - accertamento per mancata fusione cat

Aggiornamento sulla vicenda...

L'AdE conferma in 3 anni dalla data della registrazione dell'atto il periodo temporale entro il quale ha facoltà di accertare la mancata fusione catastale.

Alla luce di quato suesposto è, dunque, opportuno rilevare quanto segue:

ROGITO NOTARILE: 3 LUGLIO 2006

REGISTRAZIONE COMPRAVENDITA: 19 LUGLIO 2006

SPEDIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO: 15 LUGLIO 2009

NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO: 20 LUGLIO 2009

Considerato che il momento in cui si perfeziona la notifica è diverso a seconda che si faccia riferimento al notificante o al notificato, ovvero per il notificante ha piena valenza la data di spedizione dell’atto, mentre per il notificato vale la data della ricezione effettiva, l'accertamento de quo è stato, a mio parere, notificato oltre i termini...

E ancora: nell'atto viene citato l'art. 1 della Tariffa parte prima del TUR, il quale, a sua volta, elenca le condizioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse...

Al riguardo non mi pare che la Nota II-bis contempli anche l'ipotesi del mancato accorpamento...
 
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