MrDike
Utente
Le agevolazioni "prima casa" spettano anche per l'acquisto di due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa purché l'abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al D.M. 2 Agosto 1969.
Resta fermo che le agevolazioni in esame spettano se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa, ossia l'ubicazione dell'immobile, l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune.
In tema di decadenza dalle agevolazioni "prima casa", il termine per l'esercizio dell'azione accertatrice varia a seconda che la mendacità della dichiarazione resa nell'atto si riferisca a situazioni in corso al momento della registrazione (mendacio originario) oppure sia conseguente a fatti o comportamenti successivi (mendacio sopravvenuto).
In caso di mancata fusione catastale (accorpamento) delle due unità immobiliari, il dies a quo del termine decadenziale triennale di cui all'art. 76 del T.U. Registro per l'avviso di liquidazione della maggior imposta dovuta decorre dalla data di registrazione dell'atto?
L'orientamento dottrinale sembrerebbe tale, considerato che "...spetta agli Uffici Finanziari l'onere di controllare nel triennio dalla registrazione la fusione catastale delle due unità e l'eventuale caratteristica “di lusso” dell'immobile..."
Resta fermo che le agevolazioni in esame spettano se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa, ossia l'ubicazione dell'immobile, l'assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune.
In tema di decadenza dalle agevolazioni "prima casa", il termine per l'esercizio dell'azione accertatrice varia a seconda che la mendacità della dichiarazione resa nell'atto si riferisca a situazioni in corso al momento della registrazione (mendacio originario) oppure sia conseguente a fatti o comportamenti successivi (mendacio sopravvenuto).
In caso di mancata fusione catastale (accorpamento) delle due unità immobiliari, il dies a quo del termine decadenziale triennale di cui all'art. 76 del T.U. Registro per l'avviso di liquidazione della maggior imposta dovuta decorre dalla data di registrazione dell'atto?
L'orientamento dottrinale sembrerebbe tale, considerato che "...spetta agli Uffici Finanziari l'onere di controllare nel triennio dalla registrazione la fusione catastale delle due unità e l'eventuale caratteristica “di lusso” dell'immobile..."