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cessione gratuita di beni

C

Chiara

Ospite
Ciao a tutti,
la mia s.r.l. deve cedere ad un'altra s.r.l. dei beni ammortizzabili (scrivanie, scaffali, ecc.). A tal fine è stata redatta una scrittura privata nella quale abbiamo indicato tutti i beni oggetto della cessione. A questo punto vi chiedo aiuto:

1-La scrittura redatta ha valore o è carta straccia?

2-Ai fini Iva come deve essere trattata l'operazione sia dal lato del cedente, che dal lato del cessionario?

Vi ringrazio in anticipo
Un saluto Chiara

[%sig%]
 
D

DIESSE

Ospite
1-La scrittura redatta ha valore, ma ancora più valore ha quello che metti in fattura, essendo questo il documento principale (art. 21 Dpr n. 633/72).

2-In fattura, e ai fini Iva, metterei la dizione "beni ceduti a titolo gratuito" .
Aggiungo che la giurisprudenza ha più volte affermato che il valore imponibile a fini iva è sempre il corrispettivo pattutito, non il valore normale.
 
A

alberto

Ospite
ciao chiara,

devi far la fattura specificando se eserciti o meno la rivalsa iva, dato che si tratta di operazione a titolo gratuito.
Il valore da fatturare è quello di mercato o valore normale dei beni stessi.
il cedente in ogni caso deve versare l'iva, il cessionario la detrae solo se tu hai esercitato il diritto di rivalsa, in pratica se addebiti l'iva al cessionario che cmq deve essere esposta in fattura..

scrivi in fattura la dicitura: "cessione gratuita ex. art.2/633 con obbligo di rivalsa ex. art. 18/633" il cessionario detrarrà l'iva...

oppure se scrivi: " cessione gratuita ex. art.2/633 senza obbligo di rivalsa ex. art. 18/633" allora il cessionario non detrae l'iva che diventa per lui indetraibile e si capitalizza al "costo" (art. 64)

In parole povere, ti regalo i beni ma mi paghi l'iva..
ciao....
 
A

alberto

Ospite
scusa diesse, ho letto il tuo intervento solo dopo aver scritto il mio, lungi da me il volerti correggere...

ciao...
 
A

alberto

Ospite
cmq, per chiara aggiungo questo....
L’Agenzia delle Entrate interviene in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 65, c. 2 lett. a) del Tuir, precisando che tutte le erogazioni liberali, comprese quelle in natura, sono deducibili dal reddito d’impresa se destinate ai soggetti specificatamente individuati nella norma. Nel caso di donazione in natura, il principio che regola la fuoriuscita dei beni dall’impresa (in assenza di corrispettivo) è quello del valore
normale, valore che è conseguentemente assoggettato a tassazione. Pertanto, anche l’erogazione liberale rappresentata da un bene costituisce componente deducibile dal reddito d’impresa come erogazione liberale
effettuata in natura (R.M. 17.07.2002 n. 234/E)."

[%sig%]
 
C

Charlot

Ospite
Sono d'accordo con DIESSE: non è obbligatorio emettere fattura.
L'IVA la si può assolvere (nel caso in cui per stare tranquili la si voglia applicare sul valore normale) con il sistema della autofatturazione (ovviamente da pagare e indetraibile). Il discorso "ti regalo i beni ma mi paghi l'IVA" secondo me non regge
 
A

alberto

Ospite
eh?
ma scusa.... non son d'accordo...
io compro un bene ammortizzabile, detraggo gli ammortamenti oltre che l'iva, lo regalo e stop? finisce li?

scusa ma: la scrivente cinzia dice: come devo fare io cedente per l'iva e lui, cessionario, per l'iva....

1 - , devo scaricare un bene dalla contabilità che è uscito senza corrispettivo... (omaggio)
2 - , devo pagarci l'iva.. visto che è un regalo, sul valore normale;
3- come deve fare il cessionario?
premettendo il vecchio discorso dei beni ricevuti a titolo gratuito iscrivibili in bilancio... ammortizzabili sul valore normale e iscrizione della relativa plusvalenza (c'è stato un lungo post su questo...) come faccio con l'iva?

scusa charlot, ma i beni regalati, visto che per i regali non è previsto corrispettivo, van fatturati al valore normale o di mercato che è poi la base imponibile per l'applicazione dell'iva.
su questo valore il donatario calcola l'ammortamento (dietro iscrizione di sopravvenienza attiva art. 55.3 lett.b) e detrae l'iva solo se addebitata a titolo di rivalsa.

l'autofattura è comunque fattura art. 21 dpr 633/72.

non è per polemica od altro, o per dire io lo so e tu no... ma non credo si possa fare diversamente...

ripeto, se sbaglio.. ne prendo atto.
ma non mi sembra che Diesse abbia detto non devi far la fattura, anzi....

ciao
 
A

alberto

Ospite
".....e iscrizione della relativa plusvalenza "

volevo dire sopravvenienza attiva....
 
A

alberto

Ospite
il discorso del "ti regalo i beni ma mi paghi l'iva" era abbinato al fatto... esercito la rivalsa iva o non la esercito..
 
A

alberto

Ospite
per spiegarmi meglio sulla rivalsa iva:

RIVALSA OBBLIGATORIA
- Il soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili, deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.
- La rivalsa è obbligatoria e qualsiasi patto contrario è nullo.
- E' vietato emettere fatture con I.V.A. a carico
del cedente, cioè senza rivalsa.

RIVALSA FACOLTATIVA
- La rivalsa non è obbligatoria nei seguenti casi:
. cessione gratuita di beni ad esclusione di quelli che non formano oggetto della propria attività o commercio, se di costo unitario non superiore a Lit. 50.000 (€25,82);
. per i quali non sia stata effettuata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta per
effetto dell'art. 19 e dell'art. 36-bis del D.P.R. 633/1972.
. destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore ed a altre finalità
estranee all'esercizio dell'impresa;
. prestazioni di servizi costituenti autoconsumo.
- Se il cedente decide di avvalersi della facoltà di esercitare la rivalsa del tributo dovrà comunque emettere fattura nei confronti del beneficiario che, se soggetto I.V.A. avrà l'obbligo di registrarla.

tutto questo sempre a beneficio di cinzia..
ciao e buon lavoro..
 
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