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Cessione cellulari aziendali.

M

Marco

Ospite
Buongiorno,
come va trattata a livello di ricavi e di Iva la cessione di un cellulare aziendale? Naturalmente il costo di acquisto era deducibile al 50% e l'Iva detraibile ugualmente al 50%.

Grazie

Marco
 
Plusvalenza da tassare al 50% oppure minusvalenza da dedurre al 50%.
Iva applicata sul 50% del corrispettivo di vendita; l'altro 50% è fuori campo IVA.

Ciao
 
Per quanto riguarda l’iva, premesso che è corretta la base imponibile ridotta al 50% nella fattispecie (art. 13 comma 3 DPR 633/72), non sarebbe più corretto per il restante 50% metterlo esente art.10 c.27 quinques?
 
Secondo me no, perchè il comma 27-quinques dell'art. 10 dice "... senza il diritto alla detrazione TOTALE della relativa imposta ...".
All'atto dell'acquisto non è stato possibile detrarre PARZIALMENTE l'imposta, perciò secondo me non rientriamo in questo comma.

Ciao
 
Scusami se replico, ma non sono ancora convinto di quello che dici tu ... l’art. 10 c.27 quinques parla si di detrazione totale, ma aggiunge poi ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2. Ed è proprio all’articolo 19-bis1 lettera g che viene disposta la detraibilità al 50% per l’acquisto (...) di apparecchiature di telefonia mobile.
Mi sembra proprio un richiamo esplicito.
Comunque non credo che vada inquadrato come “fuori campo iva” dato che i presupposti dell’iva (soggettivo, oggettivo e territoriale) ci sono tutti.
 
Sono d'accordo con Andrea Torsella in caso di vendita cellulare procedo allo stesso modo. Per me il 50% è esente Iva art.10 c.27 quinquies e non fuori campo Iva.


Buon lavoro.
 
Per la cessione di telefoni cellulari la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell’IVA, relativa all’acquisto, sia stata operata al 50%.

L’art. 13 del dpr 633/1972 (che fa ancora riferimento alla lettera e-bis dell’art. 19, soppressa dal dlgs 313/1997) prevede che per la cessione dei telefoni cellulari la base imponibile sia ridotta alla metà, nel caso in cui l’imposta sull’acquisto sia stata detratta nella stessa misura. L’Iva deve quindi essere applicata solo sul 50% del corrispettivo, ed è opportuno che la relativa fattura venga emessa con la dicitura
«cessione imponibile nella misura del 50% ai sensi dell’art. 13, terzo comma, del dpr 633/1972.

Non risulta applicabile la disposizione di cui all’art. 10, n. 27 quinquies del D.P.R. 633/1972, che prevede l’esenzione (e non l’esclusione) IVA per le cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione “totale” dell’imposta prevista dalla legge: per i telefoni cellulari, infatti, l’indetraibilità IVA all’acquisto è soltanto “parziale”.

L’altro 50% non sarà quindi da considerarsi esente, ciò in quanto, giusto art. 10, n. 27, quinquies, sono da considerarsi tali solo le cessioni aventi per oggetto beni acquistati senza il diritto alla totale detrazione dell’Iva .

ciao..
 
grazie per la risposta.
approfondendo l'argomento, voglio chiederti se è secondo te invece possibile non tenere conto di tale riduzione della base imponibile (prevista dall'art. 13 c.3 DPR 633/72) e decidere di applicare l'iva sul 100% dell'imponibile (versando quindi più iva all'erario)?
 
Ciao a tutti,
sul testo SEAC AMMORTAMENTO è esposto proprio il caso della Vendita del cellulare aziendale....

Il testo si esprime in questo senso

50% base imponibile su cui applicare L'IVA;

50% Art. 10 27 q.

Secondo me è giusto il ragionamento di Albero, pero alcuni testi dicono in contrario.
 
Per il peso che può avere il mio modesto parere, e ribadendo il ragionamento sopra fatto, non bisogna fermarsi alla parola “totale” contenuta nel 10 c.27 quinques, ma vedere l’esplicito richiamo dell’art. 19-bis1.
Ad ogni modo continuo a non capire perché, qualora non avessi ragione, andrebbe inquadrato come “fuori campo iva”, dato che, come dicevo sopra i presupposti dell’applicabilità dell’iva ci sono tutti (presupposto soggettivo, oggettivo e territoriale). L’iva non si applica quindi secondo me non perché non ricade nel campo di applicazione del tributo, ma perché per altra disposizione viene così stabilito ... e quindi non può essere fuori campo.
 
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