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Cessione cellulari aziendali.

A

alberto

Ospite
c'è chi commenta in un senso e chi nell'altro su varie riviste.. secondo me cmq è sulla parola totale che bisogna soffermarsi...

ciao
 
A

alberto

Ospite
fuori campo iva in quanto:

ti sei detratto la metà del costo, visto che l'altrà metà viene considerata per uso personale e quindi fuori dal campo soggettivo oggettivo iva...

visto che la parte che interessa la sfera dell'attività è solo metà, e l'altra metà vi è sottratta.. è fuori campo..

ciao..
 
A

Andrea Torsella

Ospite
No alberto, non sono d’accordo sul concetto di fuori campo come l’hai esposto tu ... se fosse come dici, allora anche la vendita di una autovettura acquistata dal 1.1.2001 (e fino al 31/12/2004) e quindi con detraibilità parziale del 10% dell’iva andrebbe rivenduta applicando l’iva sul 10% dell’imponibile e il restante in fuori campo ... invece viene rivenduta esente art.10 c.27 quinques sul 90%, e iva sul 10%.
Eppure anche in questo caso la sua detraibilità parziale è stata prevista per l’uso promiscuo del cespite.
 
A

alberto

Ospite
mah... eppure..
secondo me è da trattare come per il cellulare.. fuori campo iva
 
A

Andrea Torsella

Ospite
Ad ogni modo sei d’accordo anche tu con me circa la possibilità di decidere di assoggettare ad iva il 100% dell’imponibile alla rivendita del telefono cellulare?
Così facendo va a totale vantaggio dell’erario, ma credo che la riduzione della base imponibile sia una facoltà, una agevolazione che il contribuente può decidere di non usufruire (anche se presente nell'art.13).
Su questo però sono più dubbioso.
cosa ne pensi?
 
A

alberto

Ospite
la detrazione va fatta al 50% all'atto dell'acquisto..

per la vendita puoi anche fatturare il 100% + iva, il fisco ringrazia... ma forse ti ringrazia anche nel caso recuperasse un ulteriore 50% a plusvalenza?

essendo fuori campo iva..
 
A

Andrea Torsella

Ospite
Ahahaha ... buona questa!
Mi immagino chi ci legge e pensa: “guarda ‘sti commercialisti ... non lo sanno neanche loro!”
 
S

Stefano Piccarreta

Ospite
Per quanto possa valere dico la mia.
In particolare appoggio la tesi di Alberto.
Riferimenti art. 13 c.3 del D.P.R. 633/72 (che dice che non rientra nella base imponibile con ciò intendendo che è esclusa, le operazioni '"esenti" e la operazioni "non imponibili" sono quelle individuate dalle norme);
Circolare 328/97 nella quale si dice che l'art. 10 lettera 27 quinquies si applica solo quando non vi è il diritto alla detrazione totale dell'IVA;
Per quanto riguarda l'esempio dell'auto fatto da Andrea si applica lo stesso regime del cellulare (vedi comma 5 dell'art. 30 L. 388/2000).
Ciao
 
C

cristina

Ospite
concordo in pieno con Alberto.....l'art. 10 27 quinquies si applica solamente nel caso ci fosse l'indetraibilita' totale al momento dell'acquisto....
 
A

Andrea Torsella

Ospite
Voglio tentare di approfondire.
La circolare 328/97 dice esattamente: “per effetto della soppressione della lettera h (…) e della concomitante introduzione del n.27 quinques all’articolo 10, le cessioni di beni il cui acquisto è caratterizzato dalla indetraibilità TOTALE dell’imposta, ai sensi del PREVIGENTE articolo 19, secondo comma, saranno ESENTI e non più escluse dal campo di applicazione dell’imposta.”
Ma la circolare va oltre, aggiungendo successivamente: “attesa la finalità EQUITATIVA insita nel citato art. 10 n.27 quinques si è ritenuto di ESTENDERE il trattamento di ESENZIONE a tutte le cessioni di beni il cui acquisto non dà luogo a detrazione alcuna, in relazione alle norme di cui agli articoli 19, 19-bis1 (dove alla lettera g viene regolato il caso dei telefoni cellulari, ed è qui l’esplicito richiamo che dicevo nell’altro post) e 19-bis2 del DPR 633 (…eccetera…)”.

Per quanto riguarda il discorso fatto sull’autovettura invece, il comma 5 dell’articolo 30 L.388/2000 rammentato da Stefano dice esattamente: “per le cessioni di veicoli per i quali l’imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte (…) la base imponibile è assunta per il 10% ovvero per il 50% del relativo ammontare nel caso (…)”.
Ma la base imponibile altro non è per definizione che l’importo su cui va applicata l’iva … ed è proprio su questa parte dell’importo che eravamo tutti d’accordo. I dubbi sono se del caso sulla restante parte dove l’iva non si applica … dato che è esente mi piacerebbe aggiungere.
 
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