Voglio tentare di approfondire.
La circolare 328/97 dice esattamente: “per effetto della soppressione della lettera h (…) e della concomitante introduzione del n.27 quinques all’articolo 10, le cessioni di beni il cui acquisto è caratterizzato dalla indetraibilità TOTALE dell’imposta, ai sensi del PREVIGENTE articolo 19, secondo comma, saranno ESENTI e non più escluse dal campo di applicazione dell’imposta.”
Ma la circolare va oltre, aggiungendo successivamente: “attesa la finalità EQUITATIVA insita nel citato art. 10 n.27 quinques si è ritenuto di ESTENDERE il trattamento di ESENZIONE a tutte le cessioni di beni il cui acquisto non dà luogo a detrazione alcuna, in relazione alle norme di cui agli articoli 19, 19-bis1 (dove alla lettera g viene regolato il caso dei telefoni cellulari, ed è qui l’esplicito richiamo che dicevo nell’altro post) e 19-bis2 del DPR 633 (…eccetera…)”.
Per quanto riguarda il discorso fatto sull’autovettura invece, il comma 5 dell’articolo 30 L.388/2000 rammentato da Stefano dice esattamente: “per le cessioni di veicoli per i quali l’imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte (…) la base imponibile è assunta per il 10% ovvero per il 50% del relativo ammontare nel caso (…)”.
Ma la base imponibile altro non è per definizione che l’importo su cui va applicata l’iva … ed è proprio su questa parte dell’importo che eravamo tutti d’accordo. I dubbi sono se del caso sulla restante parte dove l’iva non si applica … dato che è esente mi piacerebbe aggiungere.