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Cessione cellulari aziendali.

Ciao Andrea,
scusa il ritardo della risposta ma ho visto solo ora il tuo post.
Come avrai notato al fine della ESENZIONE la circolare (nella prima frase che citi) richiede la indetraibilità TOTALE dell'imposta, e subito dopo (nella seconda frase che citi) richiede che non dia luogo a detrazione ALCUNA.
Mi sembra che le due frasi abbiano lo stesso significato e il significato non può che essere quello di riservare l'ESENZIONE alle cessioni di beni per i quali non è era detraibilie al 100% l'IVA.
Il richiamo all'art. 19 bis 1 si intende riferito a quelle ipotesi in cui l'art. 19 bis 1 prevede l'indetraibilità TOTALE dell'IVA.
Inoltre sempre nella stessa circolare al punto 1.2.2 si legge:" Naturalmente .... omissis.... se si tratta di beni per il cui acquisto non sia stata eseguita, NEPPURE IN PARTE, la detrazione dell'imposta....."
Quanto al comma 5 dell'at. 30 L 388/2000 è del tutto analoga alla disposizione prevista dal comma 3 dell'art. 13.
L'art. 13 comma 3 del D.P.R. 633/72 e anche l'art. 30 comma 5 L.388/2000 individuano la base imponibile.
Su ciò che non fa parte della base imponibile (come dici tu) è pacifico che non vada applicata l'IVA. Tu poi aggiungi che questo però non significa che quell'importo sia ESCLUSO ma potrebbe anche essere ESENTE.
Ma come ben sai l'IVA bisogna applicarla (e non è ovviamente una facoltà) quando sono integrati tutti e tre i requisiti (oggettivo soggettivo e territoriale) a meno che la legge non individui un caso di operazione "ESENTE" o di operazione "NON IMPONIBILE".
E in questo caso non esite una tale norma (l'art. 10 lettera 27 quinquies è chiarissimo e si applica quando vi è indetraibilità TOTALE).
Pertanto l'importo su cui non aplicare l'IVA nella cessione del cellulare è un importo escluso in quanto non fa parte della base imponibile e allo stesso tempo non lo si puo condìsiderare "ESENTE" o "NON IMPONIBILE".
Ciao
Fammi sapere cosa ne pensi.
 
Mah ... cosa ne penso? ... il tuo ragionamento è logico e lineare ...
A dirtela tutta, credo che l’argomento lasci dubbi in molti colleghi ... fonte anche i libri di testo (anche di case editrici specializzate) che riportano sia la mia precedente presa di posizione che le altre.
Ne cito solamente due per esempio: testo SEAC sopra citato che dice vendita con 50% art. 10 c 27 q. mentre la rivista Ratio (11/2002) che dice vendita con il 50% in fuori campo iva. Eppure la qualità e l’attendibilità di queste fonti è sicura, grande ed identica ... non voglio di certo dire che l’una è meglio dell’altra ... né dubitare della serietà di ciò che scrivono.
Ne penso quindi che al di là di ciò che leggiamo e studiamo, traiamo anche una utilità da forum come questi che ci permettono di confrontarci su questi temi e crescere professionalmente.
Grazie e buon lavoro.
 
secondo me resta sempre fuori campo iva cmq.. nn esente..hehehe

ciao buon lavoro
 
si ... forse è più pacifico ...
te lo saprò ridire quando venderò il mio vecchio cellulare ... per adesso funziona ancora bene!
 
Sono pienamente d'accordo con te sul confronto e sulla crescita professionale cui anche il forum contribuisce.
Ciao e buon lavoro.
 
..sempre detto anche io, è così, tutto aiuta, lo studio, l'esperienza, l'aggiornamento ed il confronto.. anche, a volte, polemico..

ciao, buon lavoro
 
l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione di un cell. è ammessa in detrazione (ex art. 19-bis1 lett. g) dpr 633/72) nella misura del 50% del relativo ammontare a seguito di un presunto uso promiscuo di tale apparecchiatura. Sulla successiva eventuale rivendita il co. 3 dell'art. 13 prevede che la base imponibile, sulla quale applicare il tributo, debba essere risotta del 50%. La relativa fatturazione dovrà indicare la dicitura <<cessione imponibile nella misiura del 50% ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del dpr n. 633/1972>>.

Fonte La settimana fiscale n. 14 del 08/04/2004.

Arrivederci
dott.sa Simona Pace

[%sig%]
 
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