S
Stefano Piccarreta
Ospite
Ciao Andrea,
scusa il ritardo della risposta ma ho visto solo ora il tuo post.
Come avrai notato al fine della ESENZIONE la circolare (nella prima frase che citi) richiede la indetraibilità TOTALE dell'imposta, e subito dopo (nella seconda frase che citi) richiede che non dia luogo a detrazione ALCUNA.
Mi sembra che le due frasi abbiano lo stesso significato e il significato non può che essere quello di riservare l'ESENZIONE alle cessioni di beni per i quali non è era detraibilie al 100% l'IVA.
Il richiamo all'art. 19 bis 1 si intende riferito a quelle ipotesi in cui l'art. 19 bis 1 prevede l'indetraibilità TOTALE dell'IVA.
Inoltre sempre nella stessa circolare al punto 1.2.2 si legge:" Naturalmente .... omissis.... se si tratta di beni per il cui acquisto non sia stata eseguita, NEPPURE IN PARTE, la detrazione dell'imposta....."
Quanto al comma 5 dell'at. 30 L 388/2000 è del tutto analoga alla disposizione prevista dal comma 3 dell'art. 13.
L'art. 13 comma 3 del D.P.R. 633/72 e anche l'art. 30 comma 5 L.388/2000 individuano la base imponibile.
Su ciò che non fa parte della base imponibile (come dici tu) è pacifico che non vada applicata l'IVA. Tu poi aggiungi che questo però non significa che quell'importo sia ESCLUSO ma potrebbe anche essere ESENTE.
Ma come ben sai l'IVA bisogna applicarla (e non è ovviamente una facoltà) quando sono integrati tutti e tre i requisiti (oggettivo soggettivo e territoriale) a meno che la legge non individui un caso di operazione "ESENTE" o di operazione "NON IMPONIBILE".
E in questo caso non esite una tale norma (l'art. 10 lettera 27 quinquies è chiarissimo e si applica quando vi è indetraibilità TOTALE).
Pertanto l'importo su cui non aplicare l'IVA nella cessione del cellulare è un importo escluso in quanto non fa parte della base imponibile e allo stesso tempo non lo si puo condìsiderare "ESENTE" o "NON IMPONIBILE".
Ciao
Fammi sapere cosa ne pensi.
scusa il ritardo della risposta ma ho visto solo ora il tuo post.
Come avrai notato al fine della ESENZIONE la circolare (nella prima frase che citi) richiede la indetraibilità TOTALE dell'imposta, e subito dopo (nella seconda frase che citi) richiede che non dia luogo a detrazione ALCUNA.
Mi sembra che le due frasi abbiano lo stesso significato e il significato non può che essere quello di riservare l'ESENZIONE alle cessioni di beni per i quali non è era detraibilie al 100% l'IVA.
Il richiamo all'art. 19 bis 1 si intende riferito a quelle ipotesi in cui l'art. 19 bis 1 prevede l'indetraibilità TOTALE dell'IVA.
Inoltre sempre nella stessa circolare al punto 1.2.2 si legge:" Naturalmente .... omissis.... se si tratta di beni per il cui acquisto non sia stata eseguita, NEPPURE IN PARTE, la detrazione dell'imposta....."
Quanto al comma 5 dell'at. 30 L 388/2000 è del tutto analoga alla disposizione prevista dal comma 3 dell'art. 13.
L'art. 13 comma 3 del D.P.R. 633/72 e anche l'art. 30 comma 5 L.388/2000 individuano la base imponibile.
Su ciò che non fa parte della base imponibile (come dici tu) è pacifico che non vada applicata l'IVA. Tu poi aggiungi che questo però non significa che quell'importo sia ESCLUSO ma potrebbe anche essere ESENTE.
Ma come ben sai l'IVA bisogna applicarla (e non è ovviamente una facoltà) quando sono integrati tutti e tre i requisiti (oggettivo soggettivo e territoriale) a meno che la legge non individui un caso di operazione "ESENTE" o di operazione "NON IMPONIBILE".
E in questo caso non esite una tale norma (l'art. 10 lettera 27 quinquies è chiarissimo e si applica quando vi è indetraibilità TOTALE).
Pertanto l'importo su cui non aplicare l'IVA nella cessione del cellulare è un importo escluso in quanto non fa parte della base imponibile e allo stesso tempo non lo si puo condìsiderare "ESENTE" o "NON IMPONIBILE".
Ciao
Fammi sapere cosa ne pensi.