Per la cessione di telefoni cellulari la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell’IVA, relativa all’acquisto, sia stata operata al 50%.
L’art. 13 del dpr 633/1972 (che fa ancora riferimento alla lettera e-bis dell’art. 19, soppressa dal dlgs 313/1997) prevede che per la cessione dei telefoni cellulari la base imponibile sia ridotta alla metà, nel caso in cui l’imposta sull’acquisto sia stata detratta nella stessa misura. L’Iva deve quindi essere applicata solo sul 50% del corrispettivo, ed è opportuno che la relativa fattura venga emessa con la dicitura
«cessione imponibile nella misura del 50% ai sensi dell’art. 13, terzo comma, del dpr 633/1972.
Non risulta applicabile la disposizione di cui all’art. 10, n. 27 quinquies del D.P.R. 633/1972, che prevede l’esenzione (e non l’esclusione) IVA per le cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione “totale” dell’imposta prevista dalla legge: per i telefoni cellulari, infatti, l’indetraibilità IVA all’acquisto è soltanto “parziale”.
L’altro 50% non sarà quindi da considerarsi esente, ciò in quanto, giusto art. 10, n. 27, quinquies, sono da considerarsi tali solo le cessioni aventi per oggetto beni acquistati senza il diritto alla totale detrazione dell’Iva .
ciao..