Allora Vito, il ccnl di lavoro di riferimento per le aziende del settore call center che applicano il contratto telecomunicazioni, stabilisce che il collaboratore può cessare il rapporto concedendo un preavviso pari a 30 gg, salvo che per giusta causa dovuta per il ritardo nella corresponsione del compenso e violazione delle norme contrattuali e di legge, nella fattispecie la cessazione può avvenire nell'immediato, cioè senza concessione del preavviso di cui sopra, comunicando tuttavia i motivi che determinano le dimissioni;
il ccnl per le aziende del settore aderenti all'Assocall (fermo restando la giusta causa come sopra), non stabilisce un periodo minimo di preavviso, rimandando al contratto individuale l'ipotesi del preavviso nel caso di risoluzione prima della scadenza del termine stabilito.
Come detto nel post precedente, sarà necessario verificare se il contratto individuale,stabilisce i casi e le modalità in caso di risoluzione della collaborazione prima della scadenza.
Saluti domenico