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avviso rettifica e liquidazione

K

kappa

Ospite
è tempestivo un avviso di rettifica e liq. della maggiore imposta x un immobile acquistato e registrato nel dic. 2002 notificato nel dic. 2005? il contribuente compratore ha aderito al condono (prima art. 7 poi 9). i termini x gli accert. sono stati prorogati solo x chi nn ha fatto il condono. ma in questo caso, sec. voi, si può parlare di decadenza dell'ufficio oppure no? il condono riguardava solo le imposte dirette...grazie!
 
è stato fatto entro il limite dei tre anni, perchè dovrebbe essere scaduto?
 
per gli avvisi di rett. relativi ad immobili o aziende il termine è di 2 anni dal pagamento dell'imposta principale. 5 anni se omessa registrazione. sbaglio?
 
il comma 1 bis dell'art 76 del Dpr 131/86 (imposta di registro), fissa proprio in due anni, dal pagamento dell'imposta proporzionale, il termine di decadenza per l'esercizio della rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

L'articolo 10 della legge 289 del 2002 (conodono), nella versione attualmente in vigore, ha prorogato di due anni i termini per gli accertamenti, nei confronti di coloro che non condonavano, per le sole imposte dirette ed iva.

Le altre imposte indirette non erano soggette a proroga.

In ogni caso, un atto compiuto nel dicembre 2002 non avrebbe potuto essere condonato, consentendo, la versione attuale dell'articolo 11, i soli atti compiuti fino al novembre 2002.

Tuttavia, se la liquidazione è stata notificata nel dicembre 2005, i sessanta giorni di tempo concessi per il ricorso sono ormai scaduti.

ciao
 
Il contribuente non ha effettuato il condono e non poteva effettuarlo avendo stipulato l’atto successivamente al 30.11.2002. Non è, pertanto, è applicabile la proroga di 2 anni. La rettifica di valore va notificata entro il termine di 2 anni dal pagamento dell’imposta principale. Termine decaduto alla data di notifica (dic. 2005) per cui l’a.f., non avendo compiuto l’atto entro i termini previsti dalla legge, ha perso la facoltà di rettificare il valore dell’immobile.
Sebbene siano decorsi anche i termini per ricorrere è comunque opportuno richiedere all’AdE, in via di autotutela, il ritiro dell’atto impugnato.
La decadenza è un dato oggettivo e, pertanto, nulla vieta che l'ufficio (l'annullamento è discrezionale e non obbligatorio) riveda ed annulli il proprio atto illegittimo.

[%sig%]
 
grazie a tutti x le risposte. cmq l'atto nn era scaduto avendo chiesto l'acc. con adesione. l'ho impugnato e, a parte i motivi di merito di cui l'ufficio nn ha tenuto conto in sede di adesione, ho eccepito anche la decadenza dell'ufficio.
 
no, assolutamente no. E ciò, come detto sia da me che da Turi, per due ragioni: la prima perché agli atti soggetti all'imposta di registro non si applica la proroga di due anni; la seconda perché l'atto compiuto non era condonabile per ragioni temporali.

ciao
 
...sono disoientata.....il memento dice che si applica...dove posso controllare?
 
cara Kappa, leggi il mio primo post con il quale ti ho fornito i necessari riferimenti di legge. Di più non posso fare per orientarti.

ciao
 
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