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avviso rettifica e liquidazione

K

kappa

Ospite
è tempestivo un avviso di rettifica e liq. della maggiore imposta x un immobile acquistato e registrato nel dic. 2002 notificato nel dic. 2005? il contribuente compratore ha aderito al condono (prima art. 7 poi 9). i termini x gli accert. sono stati prorogati solo x chi nn ha fatto il condono. ma in questo caso, sec. voi, si può parlare di decadenza dell'ufficio oppure no? il condono riguardava solo le imposte dirette...grazie!
 
M

marcello

Ospite
è stato fatto entro il limite dei tre anni, perchè dovrebbe essere scaduto?
 
K

kappa

Ospite
per gli avvisi di rett. relativi ad immobili o aziende il termine è di 2 anni dal pagamento dell'imposta principale. 5 anni se omessa registrazione. sbaglio?
 
F

fabiano corna

Ospite
il comma 1 bis dell'art 76 del Dpr 131/86 (imposta di registro), fissa proprio in due anni, dal pagamento dell'imposta proporzionale, il termine di decadenza per l'esercizio della rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

L'articolo 10 della legge 289 del 2002 (conodono), nella versione attualmente in vigore, ha prorogato di due anni i termini per gli accertamenti, nei confronti di coloro che non condonavano, per le sole imposte dirette ed iva.

Le altre imposte indirette non erano soggette a proroga.

In ogni caso, un atto compiuto nel dicembre 2002 non avrebbe potuto essere condonato, consentendo, la versione attuale dell'articolo 11, i soli atti compiuti fino al novembre 2002.

Tuttavia, se la liquidazione è stata notificata nel dicembre 2005, i sessanta giorni di tempo concessi per il ricorso sono ormai scaduti.

ciao
 
T

turi

Ospite
Il contribuente non ha effettuato il condono e non poteva effettuarlo avendo stipulato l’atto successivamente al 30.11.2002. Non è, pertanto, è applicabile la proroga di 2 anni. La rettifica di valore va notificata entro il termine di 2 anni dal pagamento dell’imposta principale. Termine decaduto alla data di notifica (dic. 2005) per cui l’a.f., non avendo compiuto l’atto entro i termini previsti dalla legge, ha perso la facoltà di rettificare il valore dell’immobile.
Sebbene siano decorsi anche i termini per ricorrere è comunque opportuno richiedere all’AdE, in via di autotutela, il ritiro dell’atto impugnato.
La decadenza è un dato oggettivo e, pertanto, nulla vieta che l'ufficio (l'annullamento è discrezionale e non obbligatorio) riveda ed annulli il proprio atto illegittimo.

[%sig%]
 
K

kappa

Ospite
grazie a tutti x le risposte. cmq l'atto nn era scaduto avendo chiesto l'acc. con adesione. l'ho impugnato e, a parte i motivi di merito di cui l'ufficio nn ha tenuto conto in sede di adesione, ho eccepito anche la decadenza dell'ufficio.
 
F

fabiano corna

Ospite
no, assolutamente no. E ciò, come detto sia da me che da Turi, per due ragioni: la prima perché agli atti soggetti all'imposta di registro non si applica la proroga di due anni; la seconda perché l'atto compiuto non era condonabile per ragioni temporali.

ciao
 
K

kappa

Ospite
...sono disoientata.....il memento dice che si applica...dove posso controllare?
 
F

fabiano corna

Ospite
cara Kappa, leggi il mio primo post con il quale ti ho fornito i necessari riferimenti di legge. Di più non posso fare per orientarti.

ciao
 
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