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Ma certo che la norma ti assicura un 40% di deducibilità anche per il carburante! Basterebbe intestare, secondo te e Jo-Vinco, una scheda o due o tre a delle autovetture intestate a tuo cugino, a tua sorella ed alla amica tua! La norma non ti assicura il 40% di deducibilità? Complimenti!
Ma dove le hai studiate tutte queste cose interessanti?
scusa ma io credo però si debba rispondere sulla base della normativa..Accidenti che baruffa! Io sono dell'idea che il buon senso non deve mai mancare e che la verità come al solito sta nel mezzo.
Sono dell'avviso che allorquando il comodante in questione sia un coniuge o un genitore, insomma un parente strettissimo del comodatario il contratto verbale sia giustificato e giustificabile.
Allorquando, invece, il comodante sia persona diversa dai soggetti di cui sopra il contratto deve essere scritto e registrato (oppure spedito o con l'autoprestazione postale).
ciao a tutti, Marica
Ciao Jo e buona giornata anche a te.ma quanti contratti registrati di comodato per le macchine caffè dei bar avete mai visto? normale DDT con causale comodato e stop così come prevede il dpr 441/1997.. e se non è spedito (indi senza "data certa") i costi di gestione di tale macchina ed il caffè acquistato non sono più inerenti? non si spesano più?
beh ma mica lo dico io lo dice la normativa..Ciao Jo e buona giornata anche a te.
Io penso che il parallelismo con le macchine per il caffè non sia calzante al 100%. Infatti, mentre la macchina per il caffè viene data in comodato da un'impresa che fa questo "di mestiere" e costituisce la sua attività caratteristica, l'autovettura in genere viene data in comodato da un privato e non da una concessionaria ...
poi come dici tu, il fatto di annotare il comodato nei conti d'ordine e considerarlo ai fini degli studi di settore dà allo stesso "ufficialità" e sempre come dici tu, anche a me non risulta una norma che prescriva per legge la registrazione del contratto di comodato di beni mobili al di fuori del caso d'uso ... in pratica anch'io però faccio apporre presso l'ufficio postale la data certa a questo tipo di documenti perchè costa veramente poco farlo ma ti mette al riparo da controllori alle volte troppo zelanti o ottusi nei riguardi dei quali magari riuscirai anche ad aver ragione ma con un dispendio di denaro ed energie molto superiore all'apposizione di un francobollo.
In punta di diritto è pacifico che il contratto di comodato di qualsiasi bene può essere verbale. Infatti, l’art. 1803 e segg. del c.c. e le disposizioni tributarie sopra richiamate non richiedono particolari oneri a carico delle parti. La questione però è un’altra. E’ opportuno o non opportuno andare oltre la legge?scusa ma io credo però si debba rispondere sulla base della normativa..
sarebbe opportuno in base a cosa? e per cosa? se uso l'auto del mio vicino di casa e me la carico in base alla legge sui miei registri, cosa rischio? se il mio vicino la rivuole indietro gliela do ci mancherebbe..sia che il comodato sia verbale che scritto.. ma ti pare possibile che mi metta ad usare l'auto altrui così? perchè mi alzo la mattina? col rischio mi denunci per furto? cosa cambia che sia di mia moglie o di un terzo.. scrivo sto benedetto comodato, regolo il rapporto e lo conservo agli atti.. è il timbro della posta che gli da ufficialità? o visto che la legge mi da la possibilità di vincere le presunzioni acquisto e vendita annotando in contabilità la cosa basta questo.. va bene che c'era chi vendeva aziende con atti orali, però..In punta di diritto è pacifico che il contratto di comodato di qualsiasi bene può essere verbale. Infatti, l’art. 1803 e segg. del c.c. e le disposizioni tributarie sopra richiamate non richiedono particolari oneri a carico delle parti. La questione però è un’altra. E’ opportuno o non opportuno andare oltre la legge?
Ad es. la moglie presta al marito l’autovettura (ad es. perché è l’unica auto della famiglia) per svolgere la propria attività professionale è un caso in cui, secondo il mio parere, il contratto di comodato verbale è giustificabile. Altro discorso è il socio che concede in comodato la propria autovettura alla società; in questo caso sarebbe opportuno un pezzo di carta avente data certa.
Ciao
Caso:circolare 193/2008
" Appaiono opportune le seguenti ulteriori precisazioni:
1) il rapporto intercorrente tra i mezzi probatori previsti nella prima parte
del comma 3 dell'art. 1 (dpr 441/1997) piu' innanzi illustrati e' di pura alternativita'
con quelli indicati nella seconda parte dello stesso articolo. Cio' si
ricava dal corretto significato dell'espressione "puo'", presente nella
disposizione, che collega le due parti della disposizione stessa;
2) l'elencazione degli stessi mezzi di prova ha carattere tassativo, talche'
sono escluse modalita' di prova diverse da quelle espressamente
contemplate. "