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ammortamento di cespiti derivanti da donazione

A

Albina

Ospite
<HTML>Un commerciante ha cessato l'attività e "donato" i beni strumentali. Questi beni vanno ammortizzati? e tali ammortamenti sono deducibili????</HTML>
 
A

alberto

Ospite
<HTML>i beni ricevuti in donazione vanno contabilizzati a proventi straordinari...
iscrivendo i beni in questo modo, dottrina prevalente riconosce il diritto alla detrazione degli ammortamenti....</HTML>
 
A

Albina

Ospite
beni oggetto credito di imposta n.i.p. aree svantagg

<HTML>Per quanto tempo non è consentito alienare un bene oggetto di credito di imposta? tre o cinque anni?</HTML>
 
D

DIESSE

Ospite
RE: attenzione

<HTML>I beni ricevuti in donazione non sono ammortizzabili, in quanto ciò che può essere ammortizzato è solo il costo, e in questo caso un costo non c'è.
Inoltre, la contabilizzazione + corretta è quella fatta movimentando un'apposita riserva, senza influenzare il conto economico.</HTML>
 
A

alberto

Ospite
RE: attenzione

<HTML>"la prevalente dottrina. Cfr. Leo, Monacchi, Schiavo, Le imposte sui redditi, 1999, pag.1033)."
il valore è quello dell'atto di donazione....</HTML>
 
A

alberto

Ospite
RE: attenzione

<HTML>"la prevalente dottrina. Cfr. Leo, Monacchi, Schiavo, Le imposte sui redditi, 1999, pag.1033)."
il valore è quello dell'atto di donazione....</HTML>
 
A

Albina

Ospite
RE: attenzione

<HTML>grazie anche a te Diesse...io non ho ammortizzato, pensando che non è possibile portarsi in deduzione un costo che non si è mai sostenuto..ma...la dottrina che cita Alberto, in effetti, ha anche lei una sua logica...
Sono un pò confusa...
a domani!</HTML>
 
A

alberto

Ospite
RE: attenzione

<HTML>b) acquisto a titolo gratuito In caso di acquisto a titolo gratuito (per esempio donazione di un terreno o di un fabbricato), il principio contabile n. 16 dispone che le immobilizzazioni devono essere iscritte sulla base del presumibile valore di mercato alla data di acquisto. Tale valore deve poi essere ridotto per eventuali oneri sostenuti dall’azienda per riadattare il bene alle proprie esigenze produttive. Nel caso in esame, quindi, il criterio del costo (inapplicabile) è sostituito dal criterio del presumibile valore di mercato, che rappresenta il limite massimo di iscrizione del bene ricevuto in donazione. In realtà tale tesi non è sostenuta da tutti. Vi è chi la ritiene una deroga non prevista dal codice civile al criterio che impone l’iscrizione dei beni al costo (che in questo caso è chiaramente pari a zero). Seguendo però la tesi espressa dal principio contabile il valore netto così determinato trova contropartita a conto economico tra i proventi straordinari (voce E.20) ed è opportuno darne menzione in nota integrativa se il valore è rilevante. Il valore di iscrizione dell’immobilizzazione a titolo gratuito è poi soggetto a ordinario processo di ammortamento.</HTML>
 
A

Albina

Ospite
RE: attenzione

<HTML>Chiamiamo la rubrica "chiedilo ad Alberto :)
grazie a voi tutti</HTML>
 
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