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ammortamento di cespiti derivanti da donazione

D

DIESSE

Ospite
RE: x Albina

<HTML>Ribadisco che la procedura da te adottata è l'unica possibile ; non esistono, infatti, dei "precedenti" sufficientemente convincenti. In fin dei conti, non perdi nulla.</HTML>
 
A

alberto

Ospite
RE: x Albina

<HTML>non sono assolutamente d'accordo, scusa se mi permetto.... leggendo e studiando la cosa (ora mi son incaponito ehehhe) è fattibilissima, sarebbe cmq interessante avere i pareri di altri colleghi del forum... (ripeto, se sbaglio ne prendo atto... ma l'art. 55.3 b è chiaro... )</HTML>
 
A

alberto

Ospite
RE: x Albina

<HTML>....e non è vero che non perdi nulla ma:

il bene strumentale ricevuto in donazione ed immesso nel processo produttivo da un rendimento e contribuisce a produrre maggiori ricavi.

detto bene strumentale va riparato eccc eccc.... che faccio? non detraggo i relativi costi?

detto bene strumentale fa calcolo al valore normale per gli studi settore...

detto questo.... alla luce di tutto quanto suddetto....
vedi tu....

ciao...</HTML>
 
A

alberto

Ospite
RE: x Albina

<HTML>...ma dopo tutto, una domanda sorge spontanea: la donazione è avvenuta dopo la cessazione? e a chi? con che atto?
i beni son stati autoconsumati o la cessazione è avvenuta in seguito alla donazione..... è stata una donazione d'azienda?
il donante ha semplicemente detto al donatario: "ao, c'iò du beni che non so che facce... pijali te e usali te visto che te ponno fa comodo?"

insomma su che documento il donatario carica in contabilità i beni ricevuti a titolo gratuito?

se il donante regala dopo la cessazione e dopo aver autoconsumato i beni, regala in qualità di soggetto privato... quindi il donante registra il tutto in contabilità su ricevuta rilasciata dal donante anche per far risalire alla provenienza dei beni, pena il rilievo della guardia di finanza come acquisto degli stessi in nero.

ok, io son convinto della liceità e legalità dell'operazione ammortamento beni ricevuti a titolo gratuito... sulla base dei principi contabili n. 16, art. 9, art. 55.3 e 76 dpr 917/86.

chiedo scusa anticipatamente se così non fosse e anche per l'enorme spazio utilizzato, e traggo da tutto ciò insegnamento arricchente professionalmente, forse perchè sta materia mi appassiona anche se a volte strangolerei qualche cliente....

bon, buon lavoro a tutti...</HTML>
 
A

alberto

Ospite
RE: x Albina

<HTML>cmq, viene a sostegno anche per analogia..
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 242 /E del 19 luglio 2002 ove dice: "..omissis......comma 3-bis dell’art. 77 del TUIR,
Tale disposizione, introdotta dall’art. 10 – bis, comma 1, del d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito dalla l. 27 aprile 1989, n. 154, regola il passaggio all’impresa dei beni strumentali provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore individuale. La norma dispone, a regime, che “per i beni strumentali dell’impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al d.P.R. del 23 dicembre 1974, n. 689 da iscrivere tra le attività relative all’impresa nel libro degli inventari ovvero, per le imprese di cui all’art. 79 del TUIR, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote d’ammortamento sono calcolate a decorrere dall’esercizio in corso alla data dell’iscrizione. ”.


voglio dire, se posso detrarmi l'ammortamento di un bene che passa dalla sfera personale (magari mi è stato regalato... no?) a quella imprenditoriale....

Albina... vai tranquilla, nessuno ti contesterà l'ammortamento fatto su beni ricevuti a titolo gratuito.
Tale comportamento è suffragato da disposizioni di legge che ripeto sono l'art. 9 per il valore normale dei beni, l'art.55 c.3 per le liberalità in natura (e il bene ricevuto a titolo gratuito è liberalità in natura) ecc ecc...come suesposto sopra.
io cmq, continuo a leggere ovunque che si può fare, non ho ancora letto nulla che dice il contrario.

scusa se mi son permesso di insistere....
notte...</HTML>
 
A

alberto

Ospite
.....una piccola pulce......

<HTML>ehm, scusate, ma mi è venuto in mente anche altro pensando a questo:

".......In fin dei conti, non perdi nulla."

".........in generale, cerco di applicare le norme (o i principi contabili) in modo restrittivo, apparentemente a "svantaggio" del contribuente"

ripeto, io mi posso sbagliare, ne prendo atto e chiedo scusa nel caso, ma essendo sicuro mi sento di dire:

in questo caso preciso, (ammortamento beni ricevuti a titolo gratuito) si posson avere alcune conseguenze in merito alla non contabilizzazione o alla contabilizzazione errata degli stessi:

conseguenze per il cliente:

- a norma dell'art. 55 c. 3 l. b i proventi in denaro o natura (come i beni ricevuti a titolo gratuito per es.) a titolo di contributo o liberalità..... omissis...
concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui son stati incassati o in quote costanti non oltre il quarto esercizio.

quindi l'omissione di detta contabilizzazione determina una omissione di dichiarazione di un ricavo (compensato in parte con gli ammortamenti secondo la percentuale riferita al bene in oggetto) con la conseguente infedele dichiarazione e evasione d'imposta;

- l'omissione di contabilizzazione al valore normale causa conseguenze dirette anche sugli studi di settore: tra gli altri, motivo per considerare inattendibile la contabilità (dpr 570/96) a determinate condizioni; risultato degli studi di settore diverso da quello che si sarebbe ottenuto contabilizzando il bene, ecc ecc...
(si pensi ai beni in comodato, anch'essi da inserire al valore normale in contabilità nei conti d'ordine e negli studi di settore, ovviamente per detti beni non è previsto ammortamento in quanto non di proprietà dell'impresa)

- non corretta compilazione dell'inventario (se contabilità ordinaria) e bilancio;

- conseguenze per il commercialista:
se a conoscenza della cosa, il commercialista rischia sanzioni per la responsabilità propria del suo operato (cioè: non si poteva non sapere che il caso andava trattato così..). (la prima cosa che dirà il cliente in caso di accertamento sarà: ha fatto tutto il commercialista, lo pago apposta)

beh... spero almeno di aver messo una pulce nell'orecchio..
ripeto, se sbaglio.... ne prendo atto...
ciao a tutti</HTML>
 
A

aaa

Ospite
RE: .....una piccola pulce......

<HTML>Per semplificare fatevi una finta ricevuta dei beni da vostra zia.</HTML>
 
A

alberto

Ospite
RE: .....una piccola pulce......

<HTML>heheheh aaa, certo... ma il problema è lo stesso...</HTML>
 
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