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TRASPARENZA - CIRCOLARE N. 10 DEL 16/03/2005

10 minuti, Redazione ,07/04/2005

Trasparenza - circolare n. 10 del 16/03/2005

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Estratto della Circolare del 16/03/2005 n. 10

Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata in materia di Trasparenza.

Vengono esposti i seguenti punti:

7. TRASPARENZA
7.1 Attribuzione ai soci dei crediti d'Imposta
7.2 Limiti temporali al riporto della perdita
7.3 Presunzione di distribuzione di utili in presenza di utili di diversa natura
7.4 Trasparenza per S.R.L. che detengono partecipazioni esenti 7.5 Soci cooperative
7.6 Accertamento di un volume di ricavi superiore al limite di cui all'art. 116 del Tuir - revoca della trasparenza fiscale

1) 7.1 ATTRIBUZIONE AI SOCI DEI CREDITI D'IMPOSTA - 7.2 LIMITI TEMPORALI AL RIPORTO DELLA PERDITA

7.1 ATTRIBUZIONE AI SOCI DEI CREDITI D'IMPOSTA

D. Nella attribuzione dei crediti d'imposta dalla società trasparente ai soci, sussiste l'obbligo del trasferimento ai soci di tutti gli importi che possono essere utilizzati soltanto in diminuzione delle imposte sul reddito.
Invece per i crediti d'imposta conseguenti ad agevolazioni concesse alle imprese che di norma vengono evidenziati nel quadro "RU" della dichiarazione dei redditi possono essere trasferiti ai soci a libera scelta della società trasparente in tutto, in parte o per nulla. Si chiede conferma.


R. La fruibilità, da parte dei soci, dei crediti d'imposta della partecipata è trattata nel paragrafo 2.11 della circolare 22 novembre 2004, n. 49/E.

A tal proposito si conferma che:

a) i crediti d'imposta utilizzabili in diminuzione della sola imposta sul reddito (ad es. eventuali acconti versati dalla partecipata) devono obbligatoriamente essere trasferiti dalla partecipata ai soci cui è imputato il reddito trasparente;

b) gli altri crediti d'imposta, indicati nel quadro RU di Unico, da utilizzare in diminuzione dei debiti contributivi ed erariali, sono trasferibili ai soci nei limiti di quanto residua dopo la fruizione dei medesimi da parte della società trasparente;
infatti, in analogia a quanto previsto nella risoluzione 18 aprile 2002, n. 120, la partecipata è libera di stabilire quale sia lammontare dei crediti d'imposta da trasferire ai propri soci.

7.2 LIMITI TEMPORALI AL RIPORTO DELLA PERDITA

D. La perdita fiscale conseguita dalla società partecipata viene imputata ai soci in rapporto alla percentuale di partecipazione alle perdite. Qualora la perdita non venga assorbita dal reddito del socio può essere riportata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. La perdita può essere riportata senza limiti temporali qualora sia realizzata nei primi tre periodi d'imposta (articolo 84, comma 2, del TUIR).
Nella fattispecie si deve fare riferimento ai primi tre periodi d'imposta della società trasparente che ha conseguito la perdita o dei soci partecipanti che la deducono?


R. Come chiarito nella circolare n. 49/E, per effetto dell'imputazione per trasparenza, la perdita non conserva le caratteristiche che questa ha maturato in capo alla società partecipata.
A questo riguardo l'Agenzia ha chiarito che il riporto di tale perdita da parte del socio "deve avvenire, negli esercizi successivi, secondo le ordinarie regole disciplinate dall'articolo 84 del nuovo TUIR. Ciò equivale ad affermare che la perdita: a) può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi successivi, ma non oltre il quinto
(a partire dal periodo di imputazione), per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi;
b) può essere riportata senza limiti temporali qualora si tratti di perdite imputate alla società partecipante nei suoi primi tre periodi d'imposta;
c) non può essere riportata nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 84 in esame".

In sostanza, la perdita della partecipata, confluendo nel reddito del socio, è come se fosse da quest'ultimo prodotta; con la conseguenza che per verificare se la perdita è illimitatamente riportabile o riportabile con limite temporale occorre far riferimento al socio e alla sua situazione e non alla società trasparente.

2) 7.3 PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI IN PRESENZA DI UTILI DI DIVERSA NATURA

D. In ordine alla presunzione di distribuzione prioritaria degli utili maturati nel periodo di vigenza dell'opzione per il regime di trasparenza si chiede un chiarimento in ordine alla precisazione contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 2004, paragrafo 2.9. Se l'assemblea della società partecipata delibera la distribuzione di riserve di capitale e nel proprio patrimonio netto sono presenti riserve di utili formatesi sia in periodi di vigenza del regime di trasparenza che riserve di utili formatesi in altri periodi, quali utili si considerano distribuiti?

R. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 23 aprile 2004 prevede, salva diversa esplicita volontà assembleare, una presunzione di distribuzione di utili e di riserve di utili formatesi nei periodi di trasparenza la cui valenza applicativa si estende sia nei periodi d'imposta di vigenza dell'opzione che nei periodi successivi, in regime di tassazione ordinaria.
Detta presunzione può, tuttavia, essere superata mediante una delibera assembleare che stabilisca diversamente.
In particolare, nell'ipotesi in cui la delibera assembleare decida per una distribuzione di riserve di capitali, la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1 del Tuir opera se risultano essere presenti nel patrimonio netto riserve di utili formatesi in periodi d'imposta in cui non è stata efficace la trasparenza (cfr.comma 5, articolo 8 del d.m. 23 aprile 2004).
In questo caso, indipendentemente dalla circostanza che il patrimonio netto della partecipata possa essere dotato anche di riserve di utili prodotti in periodi di tassazione per trasparenza, si considereranno distribuite riserve IRES, vale a dire riserve di utili che concorrono a formare il reddito della società partecipante nella misura del 5% del loro ammontare (del 40% se trattasi di socio qualificato persona fisica o assoggettate a ritenuta del 12,5% se il socio persona fisica non è qualificato).
Viceversa, in presenza di sole riserve di capitale e di utile "trasparente", se l'assemblea vuole distribuire riserve di cui all'articolo 47, comma 5 del TUIR, esse si considereranno effettivamente distribuite anche sotto il profilo fiscale.

3) 7.4 TRASPARENZA PER S.R.L. CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI ESENTI

D. Il regime della trasparenza fra società a responsabilità limitata e soci persone fisiche non può essere applicato se la società possiede partecipazioni esenti (art. 87 TUIR). Tuttavia, l'ostacolo è rimosso se la partecipazione è posseduta per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo.
Si chiede se l'opzione sia consentita ancorché la partecipazione detenuta in forza di regolamento possa potenzialmente generare una plusvalenza esente. Ad esempio una società a responsabilità limitata è socia di una cooperativa di servizi il cui statuto prevede che i servizi vengono erogati ai soci. In linea di principio tale partecipazione può essere trasferita e quindi generare plusvalenza esente; è comunque consentita l'opzione per il regime di trasparenza?


R. L'art. 14, comma 3, del D. M. 23 aprile 2004 ha previsto che le partecipazioni esenti, detenute per adempiere ad un obbligo normativo, regolamentare o amministrativo, non rappresentano causa ostativa all'applicazione del regime in esame.
Secondo la circolare citata (par. 3.5.1), in assenza di una norma, di un regolamento o un atto amministrativo che renda obbligatorio tale detenzione, non costituisce causa ostativa all'applicazione del regime in esame il possesso di partecipazioni che non consentono di realizzare plusvalenze; eventualità che ricorre quando dette partecipazioni risultano, in base a previsioni legislative, statutarie o regolamentari, incedibili ovvero rimborsabili al loro valore nominale.
Se il caso prospettato nel quesito riguarda il possesso di partecipazioni avvenuto in forza di disposizioni a contenuto normativo (tra cui i regolamenti) o provvedimenti amministrativi, si conferma la possibilità di accedere al regime opzionale. Diversamente, se il quesito fa riferimento ad un obbligo imposto dallo statuto per fruire di determinati servizi, il possesso di partecipazioni esenti rappresenta causa ostativa all'applicazione della trasparenza.

4) 7.5 SOCI COOPERATIVE

D. Due cooperative agricole (art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973) sono socie di una società per azioni che ha optato per il regime della trasparenza. Il reddito della s.p.a. viene quindi imputato alle cooperative che lo indicano fra le variazioni in aumento. Possono le cooperative agricole invocare la esenzione Ires di cui all'art. art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973 anche per la quota di reddito della società trasparente (art. 1, comma 461, legge finanziaria 2005)?

R. Le agevolazioni in commento presentano un carattere vincolato alla natura mutualistica della società che fruisce dei benefici, nonché all'oggetto dell'attività svolta dalla medesima.
Ciò posto, una società cooperativa - partecipante in altra società ai sensi dell'articolo 115 - fruirà delle suddette agevolazioni sui soli redditi agricoli derivanti dall'attività svolta per scopi mutualistici e non sulla quota di reddito attributo dalla partecipata.
La fonte di tale reddito da partecipazione, infatti, è da ricondurre ad un'attività avente ad oggetto un chiaro intento speculativo (non afferente l'esercizio di un'impresa agricola) di carattere non mutualistico.

5) 7.6 ACCERTAMENTO DI UN VOLUME DI RICAVI SUPERIORE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 116 DEL TUIR - REVOCA DELLA TRASPARENZA FISCALE

D. Nella circolare n. 49/2004 in materia di trasparenza fiscale, non si fa alcun riferimento all'ipotesi in cui, in seguito ad accertamento, in capo ad una SRL venga superato l'ammontare dei ricavi massimo entro il quale è possibile accedere al regime di cui all'articolo 116 del TUIR. Si chiede conferma del fatto che tale evenienza lasci immutata la possibilità di usufruire del regime medesimo facendolo decadere solo se l'accertamento riguardi un periodo di imposta compreso nel triennio e se, conseguentemente, la ricaduta della maggiore imposta dovuta si verifichi esclusivamente in capo ai soci con responsabilità solidale della società.

R. Il comma 1 dell'art. 116 del nuovo TUIR dispone in via generale che "l'opzione di cui all'articolo 115 può essere esercitata dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (...)".
Il contenuto di tale norma è integrato dal comma 1, lettera a) dell'art. 14 del D.M. 23 aprile 2004 secondo cui, ai fini dell'esercizio dell'opzione, occorre fare riferimento al volume dei ricavi della società partecipata indicati in dichiarazione dei redditi del periodo precedente a quello di opzione. Il successivo comma prevede che in caso di sconfinamento dei ricavi l'opzione perde efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

Al riguardo la circolare n. 49/E del 2004 ha già precisato che, ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime:
1) è irrilevante l'inesistenza o l'inapplicabilità (come per il caso dell'inizio attività) degli studi di settore della società partecipata, avendo la norma posto un esplicito riferimento alla predetta "soglia" di ricavi;
2) l'individuazione della predetta "soglia" deve essere effettuata, come prescritto, in base alle risultanze della dichiarazione presentata per il periodo d'imposta immediatamente precedente a quello di applicazione del regime.

Considerato che la norma vincola l'esercizio dell'opzione all'importo dei ricavi indicati in dichiarazione, sorge il dubbio se lo sconfinamento di essi, a seguito di rettifica, rispetto alla soglia di cui al predetto articolo 116 possa rappresentare evento ostativo all'accesso al regime.
Al riguardo si ritiene che il legislatore abbia inteso riservare, con l'art. 116, la trasparenza alle società (s.r.l. e cooperative) di medie-piccole dimensioni, ponendo, ai fini della loro individuazione, un esplicito riferimento alla "soglia" dei ricavi indicati in dichiarazione.
E' evidente che qualora quest'ultima venisse rettificata occorrerebbe fare riferimento, anche ai fini dell'accesso al regime, alle nuove risultanze contabili accertate dall'Ufficio.
D'altra parte è lecito ritenere che una società ex art. 116 possa dichiarare intenzionalmente ricavi al di sotto della predetta soglia, con lo specifico intento di fruire delle aliquote conseguenti all'applicazione della trasparenza.
Così ad esempio, se l'avviso di accertamento emanato dall'Agenzia delle Entrate innalza, per il 2003, i ricavi indicati in dichiarazione al di sopra del limite, verrà a determinarsi una causa di inammissibilità al regime relativamente al periodo d'imposta 2004, quale primo anno di applicazione della trasparenza; in tale ipotesi l'invalidità dell'esercizio dell'opzione si trasmetterà anche agli anni successivi al primo, come se tale opzione non fosse stata mai esercitata.
Si evidenzia che secondo la citata circolare le società neo costituite in corso d'anno sono da ammettere sempre al regime nel periodo d'imposta d'inizio attività (per il mantenimento della trasparenza nell'anno successivo al primo deve, invece, essere effettuato il controllo dei ricavi conseguiti attraverso il loro ragguaglio all'anno, nel caso in cui il primo abbia una minore durata).
Dal comma 2 dell'art. 14 del predetto decreto si evince che anche per il mantenimento del regime per i periodi d'imposta compresi nel triennio di validità dell'opzione occorre fare riferimento ai ricavi indicati in dichiarazione; pertanto, per le ragioni sopra esposte si perviene alla conclusione che ai fini del mantenimento del regime occorre avere riguardo al dato contabile dei ricavi dichiarati ed eventualmente rettificati in aumento dall'Ufficio, con effetti in tale caso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello oggetto di rettifica.
Ciò posto, l'Amministrazione potrà far valere nei casi descritti le risultanze dell'accertamento, anche se i contribuenti abbiano già fruito della trasparenza.
Si provvederà, pertanto, ad applicare in capo alla partecipata il regime di tassazione ordinaria, recuperando l'IRES che sarebbe stata dovuta in assenza del regime, nonché le sanzioni ed interessi connessi ai minori versamenti, senza alcuna solidarietà dei soci.
A seguito di dichiarazione di inapplicabilità del regime per i motivi sopra esaminati, i soci potranno cedere alla partecipata gli acconti e saldi IRPEF versati in proporzione al reddito loro imputato per trasparenza, in analogia a quanto prevede l'art. 9 del D. M. citato per gli altri casi di decadenza dal regime.
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