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SPLIT PAYMENT: ECCO QUANDO E COME APPLICARLO

Split Payment: ecco quando e come applicarlo

Scissione dei pagamenti 2017: esempi applicativi dello split payment

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Uno dei problemi che ha destato le maggiori preoccupazioni degli operatori, sin dalla prima applicazione della norma, ha riguardato la corretta individuazione dell’ambito applicativo dello split payment.
La prima parte dell’art. 17 – ter, comma 1 è sufficientemente chiara laddove prevede che la novità è applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi (cfr Circ. Agenzia delle entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015). La condizione fondamentale, che deve aggiungersi alla precedente, riguarda i soggetti destinatari delle predette prestazioni che devono essere quelli individuati dai commi 1 e 1 – bis (dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017). 

Questo approfondimento è un estratto dall'e-book Split Payment 2017 del Dott. Nicola Forte . Tutte le novità per professionisti, società ed enti pubblici dopo la manovra correttiva (legge di conversione del d.l. n 50/2017)

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Questo approfondimento è un estratto dall'e-book Split Payment 2017 Tutte le novità per professionisti, società ed enti pubblici dopo la manovra correttiva (legge di conversione del d.l. n 50/2017)

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1) Split payment: perimetro applicativo della scissione dei pagamenti

La disposizione in rassegna prosegue ancora precisando espressamente che l’imposta è versata direttamente dai cessionari o committenti a condizione che tali soggetti non siano “debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”.

In pratica, se il debito dell’Iva, che ordinariamente è posto a carico del soggetto cedente o prestatore, si trasferisce – in base ad una specifica disposizione di legge – sul cessionario o committente, il meccanismo della scissione dei pagamenti non è applicabile. Infatti, a seguito del trasferimento di tale debito su di un altro soggetto, dovuta all’applicazione del meccanismo del reverse charge, il rischio che il cedente/prestatore possa assumere un comportamento fraudolento risulta completamente azzerato. La circostanza, dovuta all’inversione contabile, che il cedente/prestatore nonaddebiti il tributo secondo le modalità ordinarie, non consente a tale soggetto di omettere il versamento  dell’Iva e per tale ragione lo split payment non è applicabile.

Questa indicazione è stata confermata anche dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017.
In sostanza è necessario verificare prioritariamente se l’operazione debba essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 17 del Decreto Iva e, qualora il riscontro fornisca un esito negativo, in presenza degli altri presupposti si applicherà il meccanismo della scissione. È dunque essenziale verificare in quali casi l’inversione contabile debba essere applicata in quanto ad essa è, “alternativamente,” collegato il nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti.
Il meccanismo dell’inversione contabile prevede, quale presupposto fondamentale, il possesso della soggettività passiva ai fini Iva dell’acquirente/committente. Pertanto, se il destinatario della prestazione è un ente che esercita sia un’attività istituzionale/non commerciale, ma anche un’attività di tipo imprenditoriale/commerciale, sarà necessario verificare preventivamente la sfera a cui risulta destinata la prestazione. Infatti, se la prestazione risulta destinata alla sfera istituzionale, l’inversione contabile non potrà mai trovare applicazione e sarà di fatto “sostituita” dal nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti.

2) Esempio: prestazioni di servizi di pulizia nei confronti di un Ente pubblico

La prestazione è posta in essere (ad ipotesi) nell’ambito dell’attività commerciale marginalmente svolta dall’ente pubblico;

  • i servizi di pulizia sono soggetti a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett- a – ter) del D.P.R. n. 633/1972 (disposizione modificata dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Soluzione: Sono presenti tutte le condizioni previste dalla legge affinché si applichi, prioritariamente, l’inversione contabile. Infatti, i servizi di pulizia sono soggetti a tale meccanismo per effetto della modifica dell’art. 17, comma 6, lett. a – ter) del Decreto Iva avvenuta ad opera della legge di stabilità del 2015. Inoltre, la prestazione è resa nell’ambito della sfera commerciale (questa condizione deve coesistere). Trovando applicazione (prioritaria) l’inversione contabile la scissione dei pagamenti è automaticamente esclusa.

L’impresa che ha prestato il servizio emetterà la fattura senza esercitare la rivalsa e quindi senza addebitare il tributo. A sua volta l’ente committente integrerà la fattura indicando la base imponibile, l’aliquota e l’Iva. Il documento dovrà essere registrato nei termini di legge sia nel registro degli acquisti, ma anche nel registro delle fatture

Si osservi che qualora la prestazione non avesse interessato la sfera commerciale, l’inversione contabile non avrebbe potuto essere applicata e sarebbe stata di fatto “sostituita” dal nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti.
A tal proposito deve essere evidenziato che l’applicazione del meccanismo dello split payment è del tutto indipendente dalla sfera a cui risulta destinata la prestazione che, al limite, può essere anche quella non commerciale. 

3) Esempio: Fornitura di un ordinativo nei confronti di un Ente pubblico

  • la prestazione è posta in essere (ad ipotesi) nell’ambito dell’attività istituzionale non commerciale
  • la fornitura di cancelleria (di beni) non rientra oggettivamente tra le prestazioni soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett- a – ter) del D.P.R. n. 633/1972

Soluzione: Sono presenti tutte le condizioni previste dalla legge affinché si applichi la scissione dei pagamenti. Infatti, il destinatario della prestazione è uno dei soggetti indicati dall’art. 17 – ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre si tratta di una prestazione che non risulta oggettivamente soggetta all’inversione contabile. Conseguentemente anche se la fornitura di cancelleria avesse interessato l’attività commerciale svolta (marginalmente) dall’Ente pubblico il nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti avrebbe trovato in ogni caso applicazione. 

La novità della scissione dei pagamenti richiede che l’Ente destinatario della prestazione trattenga a sé l’imposta addebitata, effettuando direttamente il versamento del tributo nelle casse dell’Erario. La sussistenza dell’obbligo risulta quindi “condizionata” non solo dall’addebito dell’Iva, ma anche dalla circostanza che il tributo risulti distintamente esposto nella fattura.
Conseguentemente lo split payment non è interessato dalle prestazioni che, pur essendo effettuate nei confronti degli Enti di cui all’art. 17 – ter, comma 1, sono documentate con il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale. Si tratta, ad esempio, delle cessioni/operazioni effettuate nelle attività di commercio al minuto di cui all’art. 22 del Decreto Iva per le quali non è previsto l’obbligo di fatturazione. Tuttavia se l’Ente, interessato a documentare con maggiore rigore formale l’operazione chiede l’emissione della fattura, il rilascio di tale documento risulta obbligatorio. Pertanto il meccanismo della scissione dovrà essere in tale ipotesi applicato.

A seguito delle ultime novità (cfr D.L. n. 50/2017 la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di società partecipate dallo Stato, dalle Amministrazioni territoriali, e società quotate. In tali ipotesi, in considerazione dell’applicazione del c.d. principio di “attrazione”, la prestazione posta in essere non potrà che essere destinata alla sfera commerciale della società committente. Sarà quindi necessario verificare esclusivamente se la prestazione in discorso sia oggettivamente riconducibile nel novero di quelle soggette all’inversione contabile. Nel caso in cui la verifica fornisca un esito positivo la scissione dei pagamenti sarà automaticamente esclusa. Viceversa la società committente sarà obbligata a trattenere l’Iva e a versarla nelle casse dell’Erario in luogo del cedente/prestatore.
 

4) Esempio: Fornitura di un ordinativo nei confronti di una Società quotata

Esempio: Fornitura di un ordinativo di mobili nei confronti di una Società quotata in Borsa

  • la prestazione è in ogni caso attinente all’attività commerciale svolta dalla società (non sussiste una sfera istituzionale);
  • la fornitura di cancelleria di beni mobili non rientra oggettivamente tra le prestazioni soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972

Soluzione: Sono presenti tutte le condizioni previste dalla legge affinché si applichi la scissione dei pagamenti. Infatti, il destinatario della prestazione è uno dei soggetti indicati dall’art. 17 – ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre si tratta di una prestazione che non risulta oggettivamente soggetta all’inversione contabile. 

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Commenti

giuseppe - 28/02/2018

la capitaneria di porto (ministero dei trasporti e delle infrastrutt.) mi ha chiesto (per una prestazione professionale) di emettere una fattura senza l'applicazione dello split-payment. e' corretto?

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