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IUC OVVERO LE TASSE SULLA CASA DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2014

IUC ovvero le tasse sulla casa dopo la Legge di Stabilità 2014

La Legge di stabilità istituisce la IUC con relativa dichiarazione ma per i cittadini sono IMU, TASI e TARI le imposte da pagare nella pratica

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La legge di stabilità 2014 ( Legge n. 147 del 27.12.2013) ai commi 639-679 681-703 ridefinisce i nomi le modalità e l'ambito di applicazione delle imposte comunali sugli immobili, denominando "IUC" l'insieme di tre imposte che saranno in vigore dal 2014 :
  1. IMU, tassa sulla proprietà degli immobili (dovuta dal possessore )
  2. TASI, imposta comunale sui servizi indivisibili come illuminazione pubblica, lavori stradali ecc. dovuta da possessore e inquilino
  3. TARI, tassa rifiuti (ex TARES /TARSU/TIA ) dovuta dall'utilizzatore
Essendo di fatto il capitolo principale delle entrate di un Comune,  la legge dello Stato lascia ampia libertà a questi Enti locali  di adottare regolamenti specifici  per le nuove imposte TASI e TARI (essendo quelli sulll'IMU già deliberati e vigenti) . Nelle delibere comunali saranno quindi fissate  le aliquote ( all'interno di livelli massimi, che vedremo più avanti), le esenzioni, le modalità di pagamento e le date di scadenza , che non saranno necessariamente coincidenti per le tre imposte.
Ciò potrebbe portare un serio aggravio di complicazioni e spese sia per i contribuenti che per i professionisti tenuti al calcolo diversi per immobili dislocati in diversi territori.
Vediamo quindi quanto definito dalle nuove norme generali intervenute con la Legge di Stabilità, in attesa di verificare quanto poi sarà deliberato nello specifico da ogni Comune.

1) TARI : Tassa Rifiuti

CHI LA PAGA
il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse:
  • le aree scoperte di pertinenza di immobilii tassabili ma non operative e
  • le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c
Essendo dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti , all'imposta sono soggetti gli UTILIZZATORI di un immobile , sia ad uso abitazione che strumentale. Solo in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno solare, la TARI è dovuta dal possessore del locale o dell'area. In caso di occupazione o detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) di locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera.
QUANTO SI PAGA
La superficie assoggettabile alla TAR, rimane quella calpestabile dichiarata passato per le altre imposte sulla gestione rifiuti .
La TARI sarà corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero in relazione quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti , alla tipologia dell’attività svolta, alla raccolta differenziata nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni ad esempio, ma non sopo per:
• abitazioni con unico occupante;
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
• locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
• abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
• fabbricati rurali ad uso abitativo;
Inoltre , se ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o  prevedere, invece della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

2) TASI:Tassa sui Servizi Indivisibili comunali

CHI LA PAGA
Per quanto riguarda la TASI, il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale così come definita ai fini Imu, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualunque uso adibiti.
Sono escluse:
• le aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali tassabili, non operative;
• le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c
Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia l’occupante che il titolare del diritto reale sono tenuti al pagamento in maniera autonoma
• l'occupante verserà  fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI nella misura stabilita dal Comune;
• il possessore (titolare del diritto reale) verserà la differenza
In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
QUANTO SI PAGA:
La base imponibile della TASI è quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. Il Comune potrà però, con specifica delibera:
  •  ridurre, azzerare o rideterminare l’aliquota rispettando però il vincolo per cui la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (10,6‰). Per il 2014 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali l’1‰);
  • prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie
N.B. Preannunciato dal governo in data 8 gennaio 2014 un nuovo decreto che permette l'aumento tra lo 0,1 e lo 0,8 dell'aliquota TASI per permettere di finanziare detrazioni alla fasce meno abbienti.
 

3) IMU la tassa di proprietà per seconde case, terreni e immobili strumentali

 Come già detto,benché sia stata istituita la IUC, la disciplina IMU resta e si fa riferimento all’art. 13 del DL n. 201/2011, con le seguenti modifiche:
• l’IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015;
• l’IMU dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9, ville castelli immobili di pregio);
• il Comune può considerare “abitazione principale” , quindi esclusa dal pagamento dell'imu anche la casa :
  •  posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
  •  posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locata;
  •  concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che la utilizzano come “abitazione principale” per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile;
ESCLUSIONI :
Ll'Imu non si applica:
  •  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  •  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
  •  alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  •  a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale: in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare; dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  •  per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, il moltiplicatore per la determinazione della base imponibile è ridotto a 75 (da 110);
  •  per le abitazioni principali soggette ad IMU (classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) continua a trovare applicazione la detrazione di € 200. È stato eliminato, invece, il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale;
  •  dal 2014 l'Imu non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali.
•QUANTO SI PAGA
Ricordiamo che attualmente l’aliquota ordinaria dell’Imu è dello 0,76%, ma i Comuni, con apposita delibera del Consiglio comunale, possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, così come possono ridurre fino allo 0,4%l’aliquota per gli immobili locati.
L’aliquota che si applica per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali.
Per i fabbricati rurali l’aliquota è dello 0,4%, se adibiti ad abitazione principale, dello 0,2%, se strumentali, percentuale che i Comuni possono ridurre fino allo 0,1%
La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile, determinato – per quelli
iscritti in catasto – moltiplicando la rendita in vigore all’inizio dell’anno, rivalutata del 5%,
per uno dei seguenti coefficienti:
160
per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli appartenenti
alla categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7
140
per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5
80
per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5
65
per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria
D/5). 
55
per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per i seguenticoefficienti:
75
per i terreni agricoli, e quelli non coltivati,posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola
135
in tutti gli altri casI
Da notare infine che l'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e lavoro autonomo nella misura del
• 30% per il 2013
• 20% dal 2014, mentre è indeducibile ai fini Irap.
A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.
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